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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 341/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Basile Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Marcello Carnovale
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 28.02.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (1304/2022 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta invalida civile in misura pari o superiore al 74%, nonostante le patologie sofferte.
Agisce, pertanto, al fine di conseguire la provvidenza economica vanamente postulata in sede amministrativa.
1 Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, disposto il rinnovo delle operazioni peritali e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 06.02.2024 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 10.01.2024 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 28.02.2024.
2.2. Nel merito, l'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Nel merito, l'opposizione deve essere accolta, in quanto appare fondata alla stregua della rinnovata consulenza tecnica, con cui si è verificato anche lo stato attuale di salute dell'opponente e, dunque, l'eventuale peggioramento che sia invalso nel corso del procedimento.
Il nuovo consulente, infatti, con procedimento logico immune da vizi, che il giudice condivide, dopo aver specificato che la ricorrente “[…] è affetta da cefalea e vertigini, stati d'ansia e depressione media ricorrente, obesità, lombalgia cronica, disturbo della deambulazione, deficit della memoria di fissazione e confusione, atteggiamento camptocormico, disorientamento temporospaziale, deficit della memoria di fissazione, decadimento mentale grave da pregresso idrocefalo cronico”, codici “7010 - Anchilosi rachide lombare - 31 - 40 – 0 7105 - Obesità - (indice di massa corporea compreso tra
35 e 40) con complicanze artrosiche - 31 - 40 – 0 2210 - Sindrome depressiva endogena grave - 71 - 80 – 0 1005 - Insufficienza mentale lieve - 41 - 50 – 0 6442 - Miocardiopatie
o valvulopatie con insufficienza cardiaca moderata (II classe NYHA) - 41 - 50 - 0”, è giunto alla conclusione che è invalida civile nella misura del 100% a Parte_1
decorrere dall'11.12.2024 (cfr. pagina 3 elaborato peritale).
2 Alla luce di tali considerazioni, occorre rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che l'opponente è invalido civile nella misura del 100% a decorrere dalla data della visita peritale dell'11.12.2024.
3. La sopravvenienza del requisito sanitario in corso di causa induce a compensare le spese processuali (Cass.2007/16000; Cass. 2011/7307).
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' in CP_1
virtù della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto accerta e dichiara che è Parte_1 invalida civile nella misura del 100% a decorrere dall'11.12.2024;
2) Compensa le spese di lite;
3) Pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Si comunichi.
Paola, 16.04.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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