Sentenza 17 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2019, n. 42710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42710 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA nel conflitto di competenza tra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AD, e il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri, nel procedimento nei confronti di CA DA e altri;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'011io, che ha concluso chiedendo che il riconoscimento della competenza del Tribunale di AD;
udito, per gli indagati TA, RA e RZ, l'avv. Vittorio Cocito, il quale ha concluso rimettendosi alla valutazione del Collegio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 24/11/2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AD ha denunciato conflitto positivo di competenza con il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri a partire dalla conforme richiesta, presentata in data 22/10/2018 e ribadita all'udienza del 24/10/2018, da parte dell'avv. Fabio Pinelli, difensore di fiducia di DA CA. Con tale istanza, infatti, il predetto difensore aveva dedotto la sussistenza del cennato conflitto in quanto, a carico dello stesso CA, pendevano due distinti procedimenti, davanti al Tribunale di AD e al Tribunale di Velletri, aventi ad oggetto i medesimi fatti-reato, sicché doveva ritenersi ictu ocull configurabile il conflitto positivo di competenza ex art. 28, lett. b), cod. proc. pen.. Nel dettaglio, davanti al Tribunale veneto pendeva, nei confronti di CA, un procedimento per due ipotesi di reato, contestate ai capi 180) e 181) della rubrica, previste dagli artt. 8 e 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere, nella sua qualità di amministratore della Finat Diffusion S.r.I., emesso fatture per operazioni inesistenti nell'anno d'imposta 2014, e per essersi avvalso, nella stessa qualità, di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni I.V.A. e dei redditi relative al medesimo anno d'imposta; nonché per gli ulteriori due reati, contestati ai capi 308) e 309) dell'imputazione, aventi a oggetto le stesse violazioni della normativa penale tributaria, per avere realizzato, nella menzionata qualità, le stesse condotte anche per l'anno d'imposta 2015. Reati commessi, quanto alle contestazioni sub 181) e 309), nella città di Ardea, sede legale della succitata società; ovvero, quanto alle contestazioni 180) e 308), accertati nella città di AD. Del pari, secondo quanto emergente dalla richiesta di rinvio 4giudizio e dal conseguente avviso di fissazione dell'udienza preliminare nel procedimento n. 5778/16 R.G.N.R. e 459/17 R.G. G.I.P. Trib.Velletri, DA CA era imputato, presso il Tribunale laziale, dei reati di cui agli artt. 8 e 2, d.lgs. n. 74/2000, per avere emesso, sempre nella sua qualità di amministratore della Finat Diffusion S.r.l., fatture per operazioni inesistenti nell'anno d'imposta 2014 e per essersi avvalso,. in tale qualità, di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni I.V.A. e dei redditi relative al medesimo anno d'imposta (capi 10 e 12); nonché degli stessi reati commessi, stavolta, nell'anno d'imposta 2015 (capi 11 e 13). Contestazioni, quelle da ultimo riportate, recanti, quale unico /ocus commissi delicti, la città di Ardea, sede della società, rientrante nel circondario del Tribunale di Velletri.
2. Il Giudice remittente, in accoglimento della prospettazione difensiva, ha ritenuto che, nella specie, debba affermarsi la propria competenza. Ciò in quanto, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la competenza per territorio prevista, per i reati tributari, dall'art. 18 della legge n. 74 del 2000, andrebbe determinata con riferimento al luogo dell'accertamento del fatto, da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi indicativi della sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante, a tal fine, il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (così ,Sez. 3, n. 43320 del 2/7/2014, Starace, Rv. 260992). Su tali presupposti, preso atto che il fascicolo in questione risultava iscritto nel registro della Procura della Repubblica presso il Tribunale di AD sin dal 2014, il remittente ha proposto conflitto di competenza rispetto al Tribunale di Velletri, di fronte al quale sarebbe fissata l'udienza preliminare in data 16/1/2019. 3. In data 4/4/2019, l'avv. Fabio Pinelli, difensore di fiducia del DA CA, ha depositato una memoria nella quale ha dedotto che AD sarebbe il tocus commissi delicti dell'associazione a delinquere, avente carattere transnazionale, di cui al capo 1) della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di AD (a CA, però, non addebitata), tramite la quale sarebbero stati posti in essere i reati-fine contestati al predetto indagato, commessi nella sua qualità di amministratore della società Finat Diffusion S.r.I., sita in Ardea, comune rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Velletri. In tale richiesta sarebbe stato ipotizzato che il sodalizio, la cui sede operativa sarebbe sita a Mirano (VE), via Giudecca, n. 4, e a AD (PD), via Savelli, n. 120, avrebbe offerto a svariati imprenditori, tra i quali lo stesso CA, mediante la predisposizione di una fitta rete di società cartiere, guidate da persone di comodo sia in Italia, sia all'estero, l'opportunità per non adempiere agli obblighi fiscali, con danno per l'Erario per svariate decine di milioni di euro. Per tale motivo, la competenza si sarebbe radicata davanti al Tribunale di AD, in ossequio al principio secondo cui, "in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base in cui si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio;
in particolare, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è manifestata e realizzata l'operatività della struttura" (Sez. 2, n. 50338/2015). E dal momento che il reato di cui all'art. 416 cod. pen. sarebbe connesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ai reati-fine contestati, rispetto ai quali presenterebbe una pena astratta più elevata nel massimo, in base all'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., anche la cognizione dei secondi spetterebbe al Giudice competente per l'accertamento della ricorrenza del sodalizio stesso (cfr. Sez. 2, n. 45337/2017). Ciò a prescindere da un accertamento a proposito di una piena corrispondenza tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, richiedendosi soltanto di accertare che gli autori di quest'ultimo abbiano avuto presente l'oggettiva finalizzazione della loro condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (cfr. Sezioni Unite, n. 53390/2017). Tali considerazioni sarebbero state fatte proprie dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di AD che, in riferimento alle eccezioni di incompetenza territoriale sollevate dai difensori di coloro per i quali è stato richiesto il rinvio a giudizio unitamente a CA, avrebbe ritenuto sussistente la propria competenza in ragione dell'evidente connessione teleologica che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., legherebbe i reati di natura fiscale alla ipotizzata associazione a delinquere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto positivo di competenza, ammissibile in rito - atteso che entrambi i giudici prendono cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona - deve essere risolto nel senso della affermazione di competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri.
2. Osserva, in proposito, il Collegio che l'art. 18 del d.lgs. n. 74 del 2000, stabilisce le regole per la determinazione della competenza per territorio in relazione al "singolo reato tributario", definendo un criterio di carattere generale, valido ratione materiae per tutti i reati tributari, secondo cui la competenza per territorio per tale categoria di reati si determina ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., secondo le regole generali valide per i reati comuni, prevedendo che, qualora la competenza per territorio non possa essere così determinata, sia competente il giudice del luogo di accertamento del reato. Dunque, dal chiaro dato testuale della norma discende che, per i reati tributari, non si applicano le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., ma solo quella che fa riferimento al luogo di accertamento del reato (in argomento Sez. 1, n. 5970 del 2/3/2016, dep. 2017, Squarcialupi, in motivazione). L'indicato criterio generale non si applica, tuttavia, in due casi: a) quello dei reati tributari c.d. in dichiarazione, previsti dal capo I del titolo II del d.lgs. n. 74 del 2000, per i quali è competente il giudice del luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, atteso che, in tale luogo, secondo l'espressa previsionè dell'art. 18, comma 2, il reato si considera consumato;
b) quello del reato di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000 nell'ipotesi di plurime emissioni di fatture o di plurimi rilasci di altri documenti per operazioni inesistenti, avvenuti in luoghi rientranti in diversi circondari e nel medesimo periodo di imposta, atteso che in questi casi il reato si considera unico nonostante la pluralità delle condotte e che l'art. 18, comma 3, prevede, in casi siffatti, che la competenza sia attribuita al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.. Viceversa, nel caso in cui le fatture siano state emesse, in relazione al medesimo periodo di imposta nel medesimo luogo ovvero in luoghi diversi e non determinabili, la competenza viene determinata con riferimento al luogo di consumazione oppure a quello di accertamento del reato (v. ancora Sez. 1, n. 5970 del 2/3/2016, dep. 2017, Squarcialupi, in motivazione).
3. Consegue a quanto sopra riassunto che le due fattispecie delittuose in contestazione soggiacciono a regole differenti di determinazione della competenza territoriale;
anche se, per quanto appresso si rileverà, tale diversità di regole non si riflette, nel caso di specie, sulla concreta individuazione della competenza, che va, comunque, riconosciuta in capo al Tribunale di Velletri.Pacifico deve, invero, ritenersi, quanto ai delitti di cui all'art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, contestati ai capi sub 181) e 309) del procedimento attualmente pendente davanti al Tribunale di AD, che in base al comma 2 dell'art. 18 del medesimo decreto, essi debbano considerarsi consumati nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, ovvero, nel caso di specie, in Ardea, luogo pacificamente rientrante nel circondario del Tribunale di Velletri. E ad analogo esito deve pervenirsi con riferimento ai fatti-reato di cui ai capi 12) e 13) del procedimento pendente davanti al Tribunale laziale, atteso che le relative contestazioni recano, quale unico /ocus commissi delicti, ancora una volta la città di Ardea, sede della Finat Diffusion S.r.I., e che i fatti sono sostanzialmente i medesimi del procedimento veneto (avendo, anzi, quelli del procedimento pendente davanti al Tribunale di Velletri ad oggetto ulteriori condotte di emissione di false fatture). Quanto, poi, alle fattispecie previste dall'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, dal momento che, nel caso di specie, le fatture per operazioni inesistenti risultano essere state emesse in differenti anni di imposta, ovvero nel 2014 e nel 2015, deve applicarsi, come già ricordato, la regola generale stabilita dal comma 1 dell'art. 18, sicché la competenza per territorio deve essere determinata a norma dell'art. 8 cod. proc. pen., ovvero con riferimento al luogo di consumazione del reato;
dovendo la competenza essere attribuita al giudice del luogo di accertamento del reato solo nel caso in cui ciò non sia possibile (così anche Sez. 3, n. 20505 del 19/2/2014, Maccarone, non massimata). Ora, non può contestarsi - né lo stesso Giudice remittente lo contesta - che i fatti di cui ai capi 180) e 308) del procedimento veneto, pur accertati a AD, siano stati commessi ad Ardea;
e analogamente deve ritenersi per i reati di cui ai capi 10) e 11) del procedimento pendente davanti al Tribunale di Velletri, atteso che, ancora una volta, i fatti sono i medesimi e che, semmai, quelli per cui procede il Giudice laziale hanno ad oggetto, anche in questo caso, ulteriori condotte di emissione di false fatture. Pertanto, in applicazione del ricordato criterio generale stabilito dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, la competenza deve essere riconosciuta, anche per i delitti di cui all'art. 8 del medesimo decreto, in capo al Tribunale di Velletri.
4. Né potrebbe opinarsi, come invece argomentato dalla difesa, che la competenza debba essere attribuita al Tribunale di AD in ragione della connessione teleologica asseritamente esistente, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., tra i reati ascritti a 'Dando CA e la associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari contestata al capo 1) del procedimento pendente davanti al Tribunale veneto. In proposito, va, infatti, osservato che dalla contestazione non emerge alcun concreto elemento che consenta di riferire l'attività della società amministrata da DA CA alla predetta associazione, sicché possa ritenersi configurabile una relazione teleologicamente qualificata tra l'associazione e i fatti-reato attribuiti allo stesso CA. Fermo restando che, in linea di principio, il rapporto di connessione non può ravvisarsi tra i reati riconducibili al programma di azione criminosa di un'associazione e il delitto associativo, già di per sé perfetto e operante a seguito dell'accordo degli associati, il quale trascende i suoi momenti esecutivi e non può dirsi immediatamente diretto a eseguire proprio quel reato o quei reati nella loro storicità.
5. Da quanto fin qui esposto discende, quindi, che il conflitto positivo di competenza deve essere risolto nel senso di affermare, limitatamente alla posizione di DA CA, la competenza territoriale del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Velletri, al quale vanno, dunque, trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen..
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vel