Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 16/02/2026, n. 2435
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Insussistenza del presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto provato che la contribuente ha dimostrato l'insussistenza del presupposto impositivo sin dall'anno 2017, stante l'alienazione dell'immobile oggetto dell'avviso e il successivo trasferimento di residenza in altro comune.

  • Accolto
    Posizione dell'amministrazione

    La Corte ha condannato Roma CA al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, ritenendo che l'amministrazione avesse emesso l'avviso senza verificarne i presupposti e non avesse provveduto ad annullare il provvedimento impositivo dopo la ricezione della formale istanza di autotutela presentata dalla Ricorrente_2.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 16/02/2026, n. 2435
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2435
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo