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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 16/02/2026, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2435/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17345/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - . 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente S.p.a. Roma - Ama Roma Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2501426058 TARI 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1695/2026 depositato il 13/02/2026
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
La contribuente Ricorrente_2 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso da Roma CA relativo ai tributi TARI e TEFA per omesso/insufficiente pagamento delle imposte per l'anno
2023 sull'immobile sito in Roma, Indirizzo 1.
La ricorrente rappresenta di essersi trasferita nel Comune di Lecce a far tempo dal 14.11.2017 e di aver alienato il bene sottoposto a tassazione con atto di compravendita Notaio Nominativo_1 del 28.6.2017, eccependo la carenza di presupposti per l'applicazione delle imposte.
Roma CA non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente citata.
All'udienza fissata per la decisione sulla sospensione, la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di sospensione e ha chiesto che il giudizio sia deciso nel merito con sentenza semplificata.
Rileva la Corte che parte ricorrente ha dimostrato l'insussistenza del presupposto impositivo sin dall'anno
2017, stante l'alienazione dell'immobile oggetto dell'avviso e il successivo trasferimento di residenza in altro comune.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese di lite vanno poste a carico di Roma CA, che ha emesso l'avviso senza verificarne i presupposti e non ha provveduto ad annullare il provvedimento impositivo dopo la ricezione della formale istanza di autotutela presentata dalla Ricorrente_2.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna Roma CA al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 350,00, oltre accessori di legge.
Roma, 9.2.2026
Il Giudice monocratico
EO D'IN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO GALILEO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17345/2025 depositato il 26/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - . 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Azienda Municipale Ambiente S.p.a. Roma - Ama Roma Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso amaroma@pec.amaroma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2501426058 TARI 2023
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1695/2026 depositato il 13/02/2026
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
La contribuente Ricorrente_2 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso da Roma CA relativo ai tributi TARI e TEFA per omesso/insufficiente pagamento delle imposte per l'anno
2023 sull'immobile sito in Roma, Indirizzo 1.
La ricorrente rappresenta di essersi trasferita nel Comune di Lecce a far tempo dal 14.11.2017 e di aver alienato il bene sottoposto a tassazione con atto di compravendita Notaio Nominativo_1 del 28.6.2017, eccependo la carenza di presupposti per l'applicazione delle imposte.
Roma CA non si è costituita in giudizio, sebbene ritualmente citata.
All'udienza fissata per la decisione sulla sospensione, la ricorrente ha rinunciato alla richiesta di sospensione e ha chiesto che il giudizio sia deciso nel merito con sentenza semplificata.
Rileva la Corte che parte ricorrente ha dimostrato l'insussistenza del presupposto impositivo sin dall'anno
2017, stante l'alienazione dell'immobile oggetto dell'avviso e il successivo trasferimento di residenza in altro comune.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
Le spese di lite vanno poste a carico di Roma CA, che ha emesso l'avviso senza verificarne i presupposti e non ha provveduto ad annullare il provvedimento impositivo dopo la ricezione della formale istanza di autotutela presentata dalla Ricorrente_2.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna Roma CA al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 350,00, oltre accessori di legge.
Roma, 9.2.2026
Il Giudice monocratico
EO D'IN