Art. 9. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997, nella tabella A di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , nella rubrica 18 concernente il Ministero per i beni culturali e ambientali, e' soppresso il riferimento al capitolo 1605.
2. L'importo iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, come quantificato nella tabella A di cui al comma 1, al netto delle riduzioni disposte dal comma 44 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 549 del 1995 , nonche' di quelle disposte con successivi provvedimenti legislativi, affluisce su un capitolo di nuova istituzione da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, la cui dotazione e' quantificata annualmente ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 .
3. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 e' utilizzato lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 e' utilizzato lo stanziamento di cui al capitolo 1624 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1997 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, sulla base della ripartizione effettuata annualmente con decreto ministeriale ai sensi dell' articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 9:
- Il testo dell' art. 1, commi 40 e 44, della legge n. 549/1995 , recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e' il seguente:
"40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro.
41-43 (Omissis).
44. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la dotazione di cui al comma 43 e' ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente".
- Il testo dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468/1978 , come sostituito dall' art. 5 della legge n. 362/1988 , recante riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio, e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a)-c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".
2. L'importo iscritto al capitolo 1605 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, come quantificato nella tabella A di cui al comma 1, al netto delle riduzioni disposte dal comma 44 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 549 del 1995 , nonche' di quelle disposte con successivi provvedimenti legislativi, affluisce su un capitolo di nuova istituzione da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali, la cui dotazione e' quantificata annualmente ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 .
3. Per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1 e' utilizzato lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Per l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 7 e 8 e' utilizzato lo stanziamento di cui al capitolo 1624 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1997 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, sulla base della ripartizione effettuata annualmente con decreto ministeriale ai sensi dell' articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 9:
- Il testo dell' art. 1, commi 40 e 44, della legge n. 549/1995 , recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e' il seguente:
"40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro.
41-43 (Omissis).
44. Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la dotazione di cui al comma 43 e' ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente".
- Il testo dell' art. 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468/1978 , come sostituito dall' art. 5 della legge n. 362/1988 , recante riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio, e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a)-c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria".