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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9953 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 20874/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott.re Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso giudiziale depositato in data 4 giugno 2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Aldo Marco Luciani del Foro di Lodi presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ester Zanotta del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali si sono separati consensualmente l'11 novembre 2021 con verbale ritualmente omologato il successivo 19 novembre 2021 con decreto di omologazione n. cronologico 20025/2021 del Tribunale di Milano
con la seguente figlia: nata a [...] il [...] Parte_3
FATTO Il Sig. con ricorso ex art. 337-quinquies Cod. Civ. e 473-bis 12 e 29 c.p.c. Parte_1 depositato in data 4 giugno 2025 ha chiesto la modifica delle condizioni di separazione chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: A) modificare le condizioni di separazione omologate da codesto Ill.mo Tribunale, con decreto n. cron. 20025/2021 del 19 novembre 2021 emesso nel procedimento n. R.G. 25510-2021, disponendo che il signor possa vedere tenere con sé la figlia per un ulteriore Pt_1 Pt_3 giorno (consecutivo con quello già previsto o da concordare/stabilire ex novo) con pernotto, nelle settimane che terminano con il weekend di competenza materna, autorizzandolo, per quel giorno, a prelevare la figlia alla fine della scuola, a tenerla con sé la sera per cena con pernotto e riaccompagnarla a scuola la mattina seguente;
B) Con vittoria di spese e competenze professionali. La sig.ra si costituiva in giudizio con memoria di costituzione depositata in data 29 Parte_2 ottobre 2025 chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: A) In via principale: Rigettare la domanda avanzata dal sig. Pt_1
B) In subordine: in parziale modifica delle condizioni di separazione prevedere che i week end paterni siano dal venerdì dopo la scuola sino al lunedì con accompagnamento a scuola. Le parti sono comparse in data 13 novembre 2025 avanti al Got Dott.ssa Donatella Guagnano. All'esito della discussione le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
1) Il padre potrà vedere e tenere con sé , nelle settimane che terminano con il week end Pt_3 materno, dal mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola. Resta inteso che, nel caso in cui il padre non possa vedere e tenere con sé per Pt_3 impedimento lavorativo, potrà recuperare i giorni di frequentazione concordando il recupero con la madre;
2) Il padre presta sin d'ora l'autorizzazione per l'uscita in via autonoma da scuola della figlia quando frequenterà la scuola secondaria di primo grado. Pt_3
3) Confermano nel resto tutto quanto previsto nel verbale di separazione consensuale dell'11 novembre 2021, ritualmente omologato con decreto n. cronologico 20025/2021 del successivo 19 novembre 2021.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione personale merita di essere accolta così come concordata dai coniugi all'udienza del 13 novembre 2025 avanti al Got. Dott.ssa Donatella Guagnano. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative la figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda dei coniugi può pertanto esser recepita non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle condizioni di separazione di cui al verbale di separazione consensuale dei coniugi del giorno 11 novembre 2021 omologato con decreto n. cronologico del 20025/2021 del 19 novembre 2021 del Tribunale di Milano, emesso nel procedimento rubricato al n. R.G. 25510/2021:
1) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé , nelle settimane che terminano con il Pt_3 week end materno, dal mercoledì dall'uscita di scuola sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola. Resta inteso che, nel caso in cui il padre non possa vedere e tenere con sé per impedimento lavorativo, potrà recuperare i giorni di frequentazione Pt_3 concordando il recupero con la madre;
2) Dà atto che il padre presta sin d'ora l'autorizzazione per l'uscita in via autonoma da scuola della figlia quando frequenterà la scuola secondaria di primo grado. Pt_3
3) Dà atto che le parti confermano nel resto tutto quanto previsto nel verbale di separazione consensuale dell'11 novembre 2021, ritualmente omologato con decreto n. cronologico 20025/2021 del successivo 19 novembre 2021 del Tribunale di Milano.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) conferma nel resto per quanto di ragione;
6) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 10 dicembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai