Art. 3.
La valutazione dei rapporti di produttivita', l'entita' dell'importo dovuto al personale, nonche' i criteri e le modalita' per l'attribuzione del premio, saranno stabiliti entro il mese di febbraio di ciascun anno sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dei trasporti.
Con il medesimo decreto verranno altresi' determinati ai fini dell'attribuzione del premio di produzione:
1) i settori di raggruppamento delle diverse qualifiche del personale ferroviario;
2) il numero delle fasce nelle quali viene ripartito il premio di produzione;
3) le modalita' di corresponsione del premio stesso.
La valutazione dei rapporti di produttivita', l'entita' dell'importo dovuto al personale, nonche' i criteri e le modalita' per l'attribuzione del premio, saranno stabiliti entro il mese di febbraio di ciascun anno sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dei trasporti.
Con il medesimo decreto verranno altresi' determinati ai fini dell'attribuzione del premio di produzione:
1) i settori di raggruppamento delle diverse qualifiche del personale ferroviario;
2) il numero delle fasce nelle quali viene ripartito il premio di produzione;
3) le modalita' di corresponsione del premio stesso.