Articolo 3 della Legge 11 giugno 1962, n. 588
Articolo 2Articolo 4
Versione
18 luglio 1962
Art. 3.
Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna.
A questi effetti il Comitato dei Ministri e' integrato dal Presidente della Giunta regionale.
Alle sedute del Comitato dei Ministri partecipa senza diritto a voto, un assessore designato dalla Giunta regionale.
Entrata in vigore il 18 luglio 1962
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente