Art. 3.
Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna.
A questi effetti il Comitato dei Ministri e' integrato dal Presidente della Giunta regionale.
Alle sedute del Comitato dei Ministri partecipa senza diritto a voto, un assessore designato dalla Giunta regionale.
Ogni deliberazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge deve essere adottata con il concorso della Regione autonoma della Sardegna.
A questi effetti il Comitato dei Ministri e' integrato dal Presidente della Giunta regionale.
Alle sedute del Comitato dei Ministri partecipa senza diritto a voto, un assessore designato dalla Giunta regionale.