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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 579/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA AR GRAZIA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7215/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3817/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 12/09/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE PAG n. 0375626 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7846/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza di primo grado n. 3817/2024, emessa in data 05/07/2024 dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno, sez. 5, ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0375626 del 12/12/2023, emessa dalla So.g. e.t. spa. ed avente ad oggetto tari- tares relativa agli anni 2013-2014, per un importo pari ad € 1.471,81.
Con il proposto appello soget contesta principalmente la violazione del diritto di difesa, chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza impugnata.
Deduce a riguardo che parte ricorrente aveva notificato il ricorso in data 16/02/2024, depositandolo in data
18/03/2024; che, tenuto conto dell'art. 23, comma 1, del d.lg. 546/92 (in base al quale la costituzione in giudizio dell'ente impositore e dell'ente riscossore e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.l. n.
446/97, nei cui confronti è notificato il ricorso, va effettuata entro il termine di 60 dalla notifica del ricorso introduttivo, decorso il termine dei 90 della mediazione), il termine per la regolare costituzione in giudizio scadeva il 16/07/2024 mentre l'udienza pubblica era stata già fissata per il giorno 05/07/2024; che, conseguentemente, era stato violato il diritto alla difesa della Soget spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Il ricorso è stato notificato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30.12.2023 n. 220, ovvero in data 16.02.2024, ed è stato correttamente iscritto entro i 30 giorni dalla notifica.
La Soget appellante, come pacificamente riferito nell'atto di gravame, si è costituita in data 4/7/2024. La fissazione dell'udienza in data 5.07.2024, anteriore allo spirare del termine di 90 giorni previsto per la mediazione tributaria, non appare aver comportato alcuna concreta compressione delle facoltà difensive dell'ente appellante, il quale non ha dedotto nulla in concreto nè risulta avere richiesto il differimento dell'udienza o allegato specifiche preclusioni subite.
La normativa in materia di mediazione, invero, sospende gli effetti processuali del ricorso ma non impedisce la fissazione dell'udienza, dovendosi escludere qualsivoglia nullità in assenza di un pregiudizio effettivo al diritto di difesa, nella specie, nemmeno dedotto.
Dunque, l'eccezione di violazione del diritto di difesa, genericamente prospettata, è infondata, con la conseguenza alcuna sanzione di improcedibilità o inammissibilità del ricorso di primo grado può essere concretamente prospettata.
Inoltre, trattandosi di ricorso introdotto in data 16.02.2024, viene in rilievo la preclusione del deposito di nuova documentazione in appello. L'appello, pertanto, che mira principalmente alla declaratoria di nullità della sentenza per le menzionate ragioni, è infondato, con assorbimento delle ulteriori censure, genericamente proposte e che non possono essere supportate da documentazione inammissibilmente prodotta in appello.
Il grado di controvertibilità e la natura della questione affrontata e la complessità e le problematiche applicative poste dalla disciplina invocata determina la corte a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
PISAPIA AR GRAZIA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7215/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3817/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 12/09/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE PAG n. 0375626 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7846/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza di primo grado n. 3817/2024, emessa in data 05/07/2024 dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno, sez. 5, ha accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0375626 del 12/12/2023, emessa dalla So.g. e.t. spa. ed avente ad oggetto tari- tares relativa agli anni 2013-2014, per un importo pari ad € 1.471,81.
Con il proposto appello soget contesta principalmente la violazione del diritto di difesa, chiedendo la declaratoria di nullità della sentenza impugnata.
Deduce a riguardo che parte ricorrente aveva notificato il ricorso in data 16/02/2024, depositandolo in data
18/03/2024; che, tenuto conto dell'art. 23, comma 1, del d.lg. 546/92 (in base al quale la costituzione in giudizio dell'ente impositore e dell'ente riscossore e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d.l. n.
446/97, nei cui confronti è notificato il ricorso, va effettuata entro il termine di 60 dalla notifica del ricorso introduttivo, decorso il termine dei 90 della mediazione), il termine per la regolare costituzione in giudizio scadeva il 16/07/2024 mentre l'udienza pubblica era stata già fissata per il giorno 05/07/2024; che, conseguentemente, era stato violato il diritto alla difesa della Soget spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Il ricorso è stato notificato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30.12.2023 n. 220, ovvero in data 16.02.2024, ed è stato correttamente iscritto entro i 30 giorni dalla notifica.
La Soget appellante, come pacificamente riferito nell'atto di gravame, si è costituita in data 4/7/2024. La fissazione dell'udienza in data 5.07.2024, anteriore allo spirare del termine di 90 giorni previsto per la mediazione tributaria, non appare aver comportato alcuna concreta compressione delle facoltà difensive dell'ente appellante, il quale non ha dedotto nulla in concreto nè risulta avere richiesto il differimento dell'udienza o allegato specifiche preclusioni subite.
La normativa in materia di mediazione, invero, sospende gli effetti processuali del ricorso ma non impedisce la fissazione dell'udienza, dovendosi escludere qualsivoglia nullità in assenza di un pregiudizio effettivo al diritto di difesa, nella specie, nemmeno dedotto.
Dunque, l'eccezione di violazione del diritto di difesa, genericamente prospettata, è infondata, con la conseguenza alcuna sanzione di improcedibilità o inammissibilità del ricorso di primo grado può essere concretamente prospettata.
Inoltre, trattandosi di ricorso introdotto in data 16.02.2024, viene in rilievo la preclusione del deposito di nuova documentazione in appello. L'appello, pertanto, che mira principalmente alla declaratoria di nullità della sentenza per le menzionate ragioni, è infondato, con assorbimento delle ulteriori censure, genericamente proposte e che non possono essere supportate da documentazione inammissibilmente prodotta in appello.
Il grado di controvertibilità e la natura della questione affrontata e la complessità e le problematiche applicative poste dalla disciplina invocata determina la corte a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
rigetta l'appello e compensa