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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 08/07/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
PI AN, EL
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 399/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone N. 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW90154018672023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW90154018672023 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per il ricorrente :accogliere il ricorso, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Per l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sassari:confermare l'avviso di accertamento impugnato e in conseguenza respingere il ricorso con vittoria di spese di giudizio.
------------
Con tempestivo ricorso notificato il 14.05.2024 Ricorrente_1 proponeva impugnazione con contestuale istanza di sospensione avverso l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione delle sanzioni, emesso ai sensi degli artt. 38 e 41 bis DPR 600/1973, per il recupero delle somme accertate a titolo di IRPEF sulla dichiarazione dei redditi ritualmente presentata per l'annualità d'imposta 2017, in relazione ai redditi percepiti per le attività di allenatore di squadre di calcio, in UD RI (Squadra_1) e in AR UD ( Squadra_2 ), Stati in cui avrebbe fissato il proprio domicilio. All'emissione dell'atto impugnato, n. TW9015401867/2023, notificato in data 12 marzo 2024, che ha accertato IRPEF per € 43.692,00 e una
Addizionale regionale per € 1.452,00 oltre a sanzioni e interessi, é conseguita la presente impugnazione.
Deduceva la parte in merito all'erronea notifica dell'avviso di accertamento perché eseguita fuori termine, precisamente il 12 marzo 2024, a fronte della dichiarazione dei redditi regolarmente presentata per l'annualità
2017, non essendo possibile l'applicazione della proroga disposta nel periodo del Covid 19. Eccepiva infatti che l'accertamento doveva essere notificato entro il termine del 31 dicembre 2023 e, soprattutto sarebbe stato emesso in violazione delle doppie imposizioni di cui agli accordi bilaterali tra l'Italia e i Paesi del UD
RI e Arabia AU.
Il ricorrente ha anche eccepito la violazione del principio del contraddittorio, nonostante, come riferito dall'Ufficio, non avrebbe dato seguito all'invito a comparire n.TW9I15401028/2023, regolarmente notificatogli dall'Agenzia delle Entrate in data 30.12.2023.
Il ricorrente con memoria in data 18.06.2025 nel confermare le proprie deduzioni in ordine alle eccezioni sollevate con il ricorso, con particolare riferimento al mancato contraddittorio evidenzia come il tentativo effettuato in data 30.12.2023 non sia andato a buon fine a causa del suo immediato rientro in UD RI, poiché al tempo, esercente l'attività di allenatore nella squadra nazionale di calcio, attività che per contratto non avrebbe potuto delegare a terzi.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio con proprie deduzioni si oppone alle eccezioni di parte ricorrente sottolineando che dalle interconnessioni delle banche dati di cui dispone, utilizzate “allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo” ha potuto rilevare
“un'incoerenza tra le somme accreditate sui rapporti finanziari di cui il ricorrente è unico titolare e i dati reddituali e dichiarativi riferibili per l'anno d'imposta 2017”, avendone infatti rilevato movimentazioni a credito per la somma di € 118.340,00.
Con Ordinanza n. 45/2025, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto.
All'udienza di trattazione del merito, presenti le parti le quali insistono per l'accoglimento delle proprie ragioni, la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione posta all'odierna controversia tende ad evitare per il ricorrente la doppia imposizione nei Paesi:
Italia e UD RI e Arabia AU, rispettivamente, residenza fiscale nel primo e luogo di esercizio dell'attività professionale di allenatore di squadre di calcio nei due Paesi stranieri.
Preliminarmente:
L'eccezione sulla decadenza dell'Ufficio per tardiva notifica dell'avviso di accertamento in violazione dell'art.43 del DPR. 600/1973 è priva di riscontro giuridico. Il termine ultimo per la predetta notifica infatti non può essere ricondotto al 31.12.2023 attesa la verifica sulla dichiarazione dei redditi presentata dal Ricorrente_1 per l'annualità 2017. Il termine quinquennale sulle attività di accertamento ha fruito della proroga di gg.85 giorni a causa dei Decreti intervenuti per il Covid 19(D.P.C.M.17 maggio 2020. Disposizioni attrattive del decreto legge 25 marzo 2020 n.19). E' incontestato, per conferma del medesimo ricorrente, che l'avviso di accertamento è stato notificato il 12 marzo 2024, quindi nel termine della predetta proroga. L'eccezione
è perciò destituita di fondamento.
Con riguardo alla violazione del principio del contraddittorio risulta dalla documentazione in atti che l'Ufficio vi abbia dato corso con invito al contribuente a comparire n. TW9I15401028/2023, regolarmente notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 30.12.2023. La motivazione portata nel ricorso dal contribuente, del suo rientro in UD RI, circostanza che non gli avrebbe consentito di contattare l'Ufficio, non può essere accolta, nella considerazione che avrebbe potuto procedere con delega ad altro soggetto per rappresentarlo con l'Amministrazione finanziaria. L'eccezione è perciò infondata.
Nel merito.
I rapporti in materia di potestà impositiva tra Italia e UD RI sono regolati dalla Convenzione n.473
Convenzione del 15/12/1998, entrata in vigore il 2/03/1999, si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate, allo scopo di promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi, al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e di prevenire le evasioni fiscali”.
Occorre sottolineare come l'accertamento trae origine dalle movimentazioni bancarie operate dal ricorrente nell'anno d'imposta 2017, in esito agli accrediti ritenuti “incoerenti” e perciò indicatori di reddito percepito e non dichiarato.
Alcuni concetti fattuali si rendono necessari all'esito della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente:
1) l'accertamento è stato emesso ai sensi degli artt. 38 e 41 bis DPR 600/1973, per il recupero delle somme accertate a titolo di IRPEF, sulla base della dichiarazione dei redditi ritualmente presentata per l'annualità
d'imposta 2017, attesa la residenza fiscale fissata dal ricorrente in Luogo_1 (SS), alla Indirizzo_1 ;
2) il ricorrente nell'accertato anno d'imposta ha esercitato l'attività di allenatore di squadre di calcio in UD
RI (Squadra_1) e in Arabia AU (Squadra_2);
3) agli atti processuali è prodotta la Convenzione stipulata tra l'Italia e il UD RI. La citata convenzione, all'art.2, dispone che “Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) in Italia: I) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
II) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); e b) in UD RI: I) l'imposta normale (the normal tax); II) l'imposta sugli azionisti non residenti (the non-resident shareholders' tax); III) l'imposta secondaria sulle società (the secondary tax on companies); ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta sudafricana");
4)dall'art.17 della Convenzione si rileva la disposizione per cui “i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione, ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte”.
5) Analoga constatazione si ricava dall'art.17 della Convenzione stipulata tra l'Italia e l'Arabia AU e ratificata tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia AU con Legge 23 ottobre 2009, n.159 LEGGE 23 ottobre 2009 , n. 159 della Convenzione, Protocollo aggiuntivo a Riad il 13 gennaio 2007.
La questione posta dal ricorrente tende ad evitare la doppia imposizione nei Paesi, Italia, UD RI e Arabia
AU, rispettivamente, come già detto, residenza fiscale nel primo e luogo di esercizio dell'attività professionale di allenatore di squadre di calcio nel secondo.
Sostiene il ricorrente di aver assolto al pagamento delle imposte nei due Paesi secondo il disposto di cui al menzionato articolo 17 delle Convenzioni, atteso che nell'anno 2017 aveva esercitato le prestazioni professionali di allenatore di squadre di calcio, Squadra_1 e Squadra_2
L'art.3, comma 1 del D.P.R. n.917/1986(TUIR) prevede che vengano tassati in Italia i redditi ovunque prodotti da parte dei contribuenti, sulla base della residenza fiscale in Italia, (c.d. worldwide taxation principale); al
2°comma dispone invece che per i soggetti non fiscalmente residenti in Italia, qui restano imponibili solo i redditi prodotti all'interno del territorio italiano.
E' incontestato che il ricorrente nell'anno 2017 aveva fissato la propria residenza fiscale in Italia, Paese che
è tenuto a tassare oltre ai redditi prodotti in Italia anche quelli prodotti negli Stati esteri. Proprio in relazione a tale ultima imposizione- imposte pagate per redditi percepiti all'estero- il Fisco italiano riconosce al contribuente un credito d'imposta con possibilità di portare in detrazione le tasse assolte all'estero.
L'accertata potestà impositiva dell'Agenzia delle Entrate, concretizzatasi con la riscontrata “incoerenza” degli accrediti nelle movimentazioni bancarie e conseguente tassazione dei redditi percepiti in UD RI e in
Arabia AU, ha determinato l'avviso di accertamento qui impugnato.
Orbene, per quanto sopra argomentato, ancorché debba ritenersi giustificata la legittimità dell'accertamento sul professionista, basato su indagini bancarie ex art.32, c. 1, n. 2 D.P.R. 600/1973, come sottolineato anche da recentissimo e costante orientamento della Corte di Cassazione con Ordinanza n. 29739 dell'11.11.2025, secondo cui i versamenti sui conti correnti, se non giustificati, sono considerati ricavi non dichiarati, con inversione dell'onere della prova. Infatti, l'Ufficio deve provare la movimentazione, ma spetta al contribuente dimostrarne la provenienza lecita.
Dalla lettura delle Convenzioni stipulate con il UD RI e con l'Arabia AU si evince che il ricorrente ha versato le imposte la c.d. “the normal tax” in UD RI e la “Zakat” in Arabia AU.
Ciò impone che i relativi redditi, percepiti nei due Paesi stranieri, costituendo oggetto di tassazione in Italia, che si rivelerebbe illegittima per violazione della doppia imposizione posta a fondamento della corretta applicazione del principio di capacità contributiva, devono essere valutati in questa sede. Dagli atti processuali si riscontra che il ricorrente non ha dato prova del "quantum" delle imposte versate nei due Paesi stranieri, del UD RI e dell'Arabia AU, tale da consentire a questo giudice di determinarne la titolarità del credito d'imposta.
La doglianza del ricorrente è pertanto infondata, perciò non meritevole di accoglimento;
va dunque integralmente confermato l'avviso di accertamento impugnato.
Quanto alle spese processuali ritiene la Corte che sussistano coerenti motivi per la compensazione tra le parti in causa, in ragione della legittimità dell'accertamento ab origine posto in essere dall'Amministrazione
e della peculiarità della materia controversa.
A scioglimento della riserva adottata,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, ma dispone la compensazione delle spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 08/07/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
PI AN, EL
VAIRO GIUSEPPA, Giudice
in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 399/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Piazzale Giovanni Falcone N. 5/e 07100 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW90154018672023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW90154018672023 IRPEF-ALIQUOTE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Conclusioni
Per il ricorrente :accogliere il ricorso, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Per l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sassari:confermare l'avviso di accertamento impugnato e in conseguenza respingere il ricorso con vittoria di spese di giudizio.
------------
Con tempestivo ricorso notificato il 14.05.2024 Ricorrente_1 proponeva impugnazione con contestuale istanza di sospensione avverso l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione delle sanzioni, emesso ai sensi degli artt. 38 e 41 bis DPR 600/1973, per il recupero delle somme accertate a titolo di IRPEF sulla dichiarazione dei redditi ritualmente presentata per l'annualità d'imposta 2017, in relazione ai redditi percepiti per le attività di allenatore di squadre di calcio, in UD RI (Squadra_1) e in AR UD ( Squadra_2 ), Stati in cui avrebbe fissato il proprio domicilio. All'emissione dell'atto impugnato, n. TW9015401867/2023, notificato in data 12 marzo 2024, che ha accertato IRPEF per € 43.692,00 e una
Addizionale regionale per € 1.452,00 oltre a sanzioni e interessi, é conseguita la presente impugnazione.
Deduceva la parte in merito all'erronea notifica dell'avviso di accertamento perché eseguita fuori termine, precisamente il 12 marzo 2024, a fronte della dichiarazione dei redditi regolarmente presentata per l'annualità
2017, non essendo possibile l'applicazione della proroga disposta nel periodo del Covid 19. Eccepiva infatti che l'accertamento doveva essere notificato entro il termine del 31 dicembre 2023 e, soprattutto sarebbe stato emesso in violazione delle doppie imposizioni di cui agli accordi bilaterali tra l'Italia e i Paesi del UD
RI e Arabia AU.
Il ricorrente ha anche eccepito la violazione del principio del contraddittorio, nonostante, come riferito dall'Ufficio, non avrebbe dato seguito all'invito a comparire n.TW9I15401028/2023, regolarmente notificatogli dall'Agenzia delle Entrate in data 30.12.2023.
Il ricorrente con memoria in data 18.06.2025 nel confermare le proprie deduzioni in ordine alle eccezioni sollevate con il ricorso, con particolare riferimento al mancato contraddittorio evidenzia come il tentativo effettuato in data 30.12.2023 non sia andato a buon fine a causa del suo immediato rientro in UD RI, poiché al tempo, esercente l'attività di allenatore nella squadra nazionale di calcio, attività che per contratto non avrebbe potuto delegare a terzi.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio con proprie deduzioni si oppone alle eccezioni di parte ricorrente sottolineando che dalle interconnessioni delle banche dati di cui dispone, utilizzate “allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo” ha potuto rilevare
“un'incoerenza tra le somme accreditate sui rapporti finanziari di cui il ricorrente è unico titolare e i dati reddituali e dichiarativi riferibili per l'anno d'imposta 2017”, avendone infatti rilevato movimentazioni a credito per la somma di € 118.340,00.
Con Ordinanza n. 45/2025, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto.
All'udienza di trattazione del merito, presenti le parti le quali insistono per l'accoglimento delle proprie ragioni, la Corte si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione posta all'odierna controversia tende ad evitare per il ricorrente la doppia imposizione nei Paesi:
Italia e UD RI e Arabia AU, rispettivamente, residenza fiscale nel primo e luogo di esercizio dell'attività professionale di allenatore di squadre di calcio nei due Paesi stranieri.
Preliminarmente:
L'eccezione sulla decadenza dell'Ufficio per tardiva notifica dell'avviso di accertamento in violazione dell'art.43 del DPR. 600/1973 è priva di riscontro giuridico. Il termine ultimo per la predetta notifica infatti non può essere ricondotto al 31.12.2023 attesa la verifica sulla dichiarazione dei redditi presentata dal Ricorrente_1 per l'annualità 2017. Il termine quinquennale sulle attività di accertamento ha fruito della proroga di gg.85 giorni a causa dei Decreti intervenuti per il Covid 19(D.P.C.M.17 maggio 2020. Disposizioni attrattive del decreto legge 25 marzo 2020 n.19). E' incontestato, per conferma del medesimo ricorrente, che l'avviso di accertamento è stato notificato il 12 marzo 2024, quindi nel termine della predetta proroga. L'eccezione
è perciò destituita di fondamento.
Con riguardo alla violazione del principio del contraddittorio risulta dalla documentazione in atti che l'Ufficio vi abbia dato corso con invito al contribuente a comparire n. TW9I15401028/2023, regolarmente notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 30.12.2023. La motivazione portata nel ricorso dal contribuente, del suo rientro in UD RI, circostanza che non gli avrebbe consentito di contattare l'Ufficio, non può essere accolta, nella considerazione che avrebbe potuto procedere con delega ad altro soggetto per rappresentarlo con l'Amministrazione finanziaria. L'eccezione è perciò infondata.
Nel merito.
I rapporti in materia di potestà impositiva tra Italia e UD RI sono regolati dalla Convenzione n.473
Convenzione del 15/12/1998, entrata in vigore il 2/03/1999, si legge sul sito dell'Agenzia delle Entrate, allo scopo di promuovere e rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi, al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e di prevenire le evasioni fiscali”.
Occorre sottolineare come l'accertamento trae origine dalle movimentazioni bancarie operate dal ricorrente nell'anno d'imposta 2017, in esito agli accrediti ritenuti “incoerenti” e perciò indicatori di reddito percepito e non dichiarato.
Alcuni concetti fattuali si rendono necessari all'esito della documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente:
1) l'accertamento è stato emesso ai sensi degli artt. 38 e 41 bis DPR 600/1973, per il recupero delle somme accertate a titolo di IRPEF, sulla base della dichiarazione dei redditi ritualmente presentata per l'annualità
d'imposta 2017, attesa la residenza fiscale fissata dal ricorrente in Luogo_1 (SS), alla Indirizzo_1 ;
2) il ricorrente nell'accertato anno d'imposta ha esercitato l'attività di allenatore di squadre di calcio in UD
RI (Squadra_1) e in Arabia AU (Squadra_2);
3) agli atti processuali è prodotta la Convenzione stipulata tra l'Italia e il UD RI. La citata convenzione, all'art.2, dispone che “Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) in Italia: I) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
II) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); e b) in UD RI: I) l'imposta normale (the normal tax); II) l'imposta sugli azionisti non residenti (the non-resident shareholders' tax); III) l'imposta secondaria sulle società (the secondary tax on companies); ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta sudafricana");
4)dall'art.17 della Convenzione si rileva la disposizione per cui “i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione, ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte”.
5) Analoga constatazione si ricava dall'art.17 della Convenzione stipulata tra l'Italia e l'Arabia AU e ratificata tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dell'Arabia AU con Legge 23 ottobre 2009, n.159 LEGGE 23 ottobre 2009 , n. 159 della Convenzione, Protocollo aggiuntivo a Riad il 13 gennaio 2007.
La questione posta dal ricorrente tende ad evitare la doppia imposizione nei Paesi, Italia, UD RI e Arabia
AU, rispettivamente, come già detto, residenza fiscale nel primo e luogo di esercizio dell'attività professionale di allenatore di squadre di calcio nel secondo.
Sostiene il ricorrente di aver assolto al pagamento delle imposte nei due Paesi secondo il disposto di cui al menzionato articolo 17 delle Convenzioni, atteso che nell'anno 2017 aveva esercitato le prestazioni professionali di allenatore di squadre di calcio, Squadra_1 e Squadra_2
L'art.3, comma 1 del D.P.R. n.917/1986(TUIR) prevede che vengano tassati in Italia i redditi ovunque prodotti da parte dei contribuenti, sulla base della residenza fiscale in Italia, (c.d. worldwide taxation principale); al
2°comma dispone invece che per i soggetti non fiscalmente residenti in Italia, qui restano imponibili solo i redditi prodotti all'interno del territorio italiano.
E' incontestato che il ricorrente nell'anno 2017 aveva fissato la propria residenza fiscale in Italia, Paese che
è tenuto a tassare oltre ai redditi prodotti in Italia anche quelli prodotti negli Stati esteri. Proprio in relazione a tale ultima imposizione- imposte pagate per redditi percepiti all'estero- il Fisco italiano riconosce al contribuente un credito d'imposta con possibilità di portare in detrazione le tasse assolte all'estero.
L'accertata potestà impositiva dell'Agenzia delle Entrate, concretizzatasi con la riscontrata “incoerenza” degli accrediti nelle movimentazioni bancarie e conseguente tassazione dei redditi percepiti in UD RI e in
Arabia AU, ha determinato l'avviso di accertamento qui impugnato.
Orbene, per quanto sopra argomentato, ancorché debba ritenersi giustificata la legittimità dell'accertamento sul professionista, basato su indagini bancarie ex art.32, c. 1, n. 2 D.P.R. 600/1973, come sottolineato anche da recentissimo e costante orientamento della Corte di Cassazione con Ordinanza n. 29739 dell'11.11.2025, secondo cui i versamenti sui conti correnti, se non giustificati, sono considerati ricavi non dichiarati, con inversione dell'onere della prova. Infatti, l'Ufficio deve provare la movimentazione, ma spetta al contribuente dimostrarne la provenienza lecita.
Dalla lettura delle Convenzioni stipulate con il UD RI e con l'Arabia AU si evince che il ricorrente ha versato le imposte la c.d. “the normal tax” in UD RI e la “Zakat” in Arabia AU.
Ciò impone che i relativi redditi, percepiti nei due Paesi stranieri, costituendo oggetto di tassazione in Italia, che si rivelerebbe illegittima per violazione della doppia imposizione posta a fondamento della corretta applicazione del principio di capacità contributiva, devono essere valutati in questa sede. Dagli atti processuali si riscontra che il ricorrente non ha dato prova del "quantum" delle imposte versate nei due Paesi stranieri, del UD RI e dell'Arabia AU, tale da consentire a questo giudice di determinarne la titolarità del credito d'imposta.
La doglianza del ricorrente è pertanto infondata, perciò non meritevole di accoglimento;
va dunque integralmente confermato l'avviso di accertamento impugnato.
Quanto alle spese processuali ritiene la Corte che sussistano coerenti motivi per la compensazione tra le parti in causa, in ragione della legittimità dell'accertamento ab origine posto in essere dall'Amministrazione
e della peculiarità della materia controversa.
A scioglimento della riserva adottata,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, ma dispone la compensazione delle spese.