Sentenza breve 1 dicembre 2022
Parere definitivo 8 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/12/2025, n. 10392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10392 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10392/2025REG.PROV.COLL.
N. 00932/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 932 del 2023, proposto dal Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RE PA, AL PA e SU UN, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 3261/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 il Cons. NI Di RL e udito l’avvocato Ennio De Vita su delega dichiarata dell’avvocato Sabato Criscuolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- È impugnata la sentenza che ha accolto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 10 dell’11.08.2022, emessa dal Responsabile del Settore Tecnico Edilizia Privata del Comune di Nocera Inferiore, notificata ai ricorrenti a mani in data 22/08/2022.
2.- L’accoglimento del ricorso si è in particolare fondato sulla ritenuta fondatezza del vizio afferente al difetto di istruttoria e motivazione, alla luce della documentazione depositata in giudizio dai ricorrenti, e cioè: a) foto dell’Archivio geografico militare (volo del 17.06.1955, fotogramma n. 9312, serie 119); b) CTP attestante che, sulla base della predetta foto, “ il manufatto, anche per la tipologia costruttiva in legno e lamiera, è stato senz’altro realizzato intorno agli anni ’50 ”.
La censura concernente la carenza di motivazione in relazione al tempo trascorso è stata invece assorbita.
3.- L’appello lamenta:
I) ERROR IN IUDICANDO – DIFETTO ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 64 C.P.A. E ART. 2697 C.C. IN RELAZIONE ALL’ART. 31 D.P.R. 380/2001 E ALL’ART. 3 DELLA L. 241/1990.
Il TAR ha fondato la decisione di accoglimento sulla raggiunta “presunzione”, tramite la foto e la CTP esibite, dell’assunto di parte ricorrente in ordine alla preesistenza del manufatto al 1967, richiamando precedenti giurisprudenziali a conforto; nel contempo, ha rilevato come il Comune resistente, con la relazione tecnica a sua volta depositata, non abbia scalfito tale presunzione. Senonché, apparirebbe evidente come il TAR, per un verso, non avrebbe valutato il mancato assolvimento dell’onere probatorio richiesto in capo al ricorrente dall’art. 64 c.p.a., neppure in termini di principio di prova, e, per un altro verso, come il Comune resistente replicato con analitici e inconfutabili elementi diretti a smentire in toto le affermazioni dei ricorrenti.
II) ERROR IN PROCEDENDO – IN IUDICANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 31 D.P.R. 380/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3 L. 241/1990.
La pronuncia appellata sarebbe inoltre erronea là dove afferma che “ il ricorso è manifestamente fondato per difetto di istruttoria e di motivazione ”. Com’è noto, l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce attività di natura doverosa e vincolata, tale da non richiedere alcuna particolare motivazione: è, infatti, sufficiente che l’organo procedente descriva quali siano le opere oggetto di contestazione, con l’esatta indicazione delle norme violate (nel caso in esame, art. 31 T.U. Edilizia).
4.- Gli originari ricorrenti non si sono costituiti in giudizio.
5.- Alla udienza pubblica dell’11 novembre 2025, la causa è passata in decisione.
6.- L’appello è infondato.
7.- In fatto, la vicenda è chiara.
Il responsabile dell’ufficio antiabusivismo del comune di Nocera Inferiore, unitamente a personale della polizia locale, a seguito di esposti, effettuava, in data 18.02.2022, un sopralluogo presso il fondo ubicato alla via Fiano n. 23 di Nocera Inferiore di proprietà dei ricorrenti (v. relazione tecnica prot. n. 11590 del 22.02.2022), nel corso del quale si contestava la realizzazione, in asserita assenza di titolo edilizio, di “ un manufatto in lamiera ondulata con struttura in legno delle dimensioni in pianta di circa m. (6,50x2,80) per un totale di 18,20 mq. avente un’altezza variabile (h= 2,30 al colmo e h= 2,00 alla gronda) e un volume di 39,13 mc. Destinazione d’uso all’atto del sopralluogo: deposito ”.
Sulla base di tale accertamento veniva emessa l’ordinanza di demolizione qui impugnata.
Avverso tale ordinanza i ricorrenti proponevano ricorso dolendosi che: a) il manufatto sarebbe stato realizzato in epoca anteriore al 1967, al tempo in cui, per la realizzazione di manufatti fuori dal centro abitato, non era necessario acquisire il titolo edilizio; a sostegno, depositavano agli atti di causa, in allegato a relazione tecnica, una riproduzione fotografica IGM del 1955, relativa ad un volo a quota 6.000 m. con una restituzione di un fotogramma in scala 1:36000; b) l’ordinanza impugnata sarebbe carente di motivazione in relazione al tempo trascorso.
8.- In diritto non sussistono i presupposti per la riforma della sentenza impugnata, essendo la stessa corretta sia con riguardo alla ricostruzione del fatto, sia in riferimento alla interpretazione e applicazione dei principi in tema di prova e di riparto dell’onere della stessa fra le parti.
In particolare, è provato che i ricorrenti hanno fornito un principio di prova in ordine alla datazione del manufatto in epoca anteriore al 1967, depositando in giudizio: a) foto dell’Archivio geografico militare (volo del 17.06.1955, fotogramma n. 9312, serie 119); b) CTP attestante che, sulla base della predetta foto, “ il manufatto, anche per la tipologia costruttiva in legno e lamiera, è stato senz’altro realizzato intorno agli anni ’50 ”.
Di contro, l’amministrazione comunale ha depositato una relazione tecnica incentrata sulla mera scarsa risoluzione della foto, affermando nello specifico che: “ la risoluzione dell’immagine, la conseguente sgranatura e quindi il rapporto tra la risoluzione della riproduzione e le dimensioni di quello che dovrebbe essere un manufatto in lamiera ondulata di circa 18,20 mq (6,50 m x 2,80 m) non permettono assolutamente di identificare l’immobile in contestazione, ovvero la sua sagoma, potendosi ritenere conseguentemente la tesi sostenuta più una presunzione, che una dimostrazione della legittimità del manufatto ”.
Condivide, sul punto, il collegio, il ragionamento del primo giudice incentratosi sul fatto che la prova della datazione nel tempo di immobili costruiti in epoca remota non necessariamente deve avere consistenza di prova diretta e certa, ben potendo essere costituita da una presunzione.
La probabile data di realizzazione dell’opera, secondo criteri di normalità, rappresenta infatti la sintesi di una complessa valutazione che involge dati, documenti, fotografie e certificati.
Si ritiene quindi che l’onere della prova sia stato adeguatamente soddisfatto, essendo l’immobile visibile e sostanzialmente corrispondente, sia nella forma (rettangolare) che nella sagoma, alle misure attuali in cui versa l’immobile oggetto dell’ordinanza di demolizione qui impugnata.
9.- In conclusione, l’appello va respinto.
10.- Nulla sulle spese di lite, non essendosi gli appellati costituiti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
NI Di RL, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI Di RL | Marco LI |
IL SEGRETARIO