Articolo 19 della Legge 4 gennaio 1963, n. 1
Articolo 18Articolo 20
Versione
9 gennaio 1963
Art. 19.
I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilita' possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili.
I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facolta' di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi.
Il rinvio ad altro scrutinio non puo' essere disposto piu' di una volta.
I magistrati dichiarati impromovibili hanno facolta' di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno due anni dalla avvenuta dichiarazione di impromovibilita'.
Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile non puo' partecipare ad altri scrutini.
Entrata in vigore il 9 gennaio 1963