Art. 19.
I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilita' possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili.
I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facolta' di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi.
Il rinvio ad altro scrutinio non puo' essere disposto piu' di una volta.
I magistrati dichiarati impromovibili hanno facolta' di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno due anni dalla avvenuta dichiarazione di impromovibilita'.
Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile non puo' partecipare ad altri scrutini.
I magistrati di tribunale che non ottengono i voti necessari per la promovibilita' possono essere dalla Commissione competente rinviati ad altro scrutinio o dichiarati impromovibili.
I magistrati rinviati ad altro scrutinio hanno facolta' di presentarsi agli scrutini immediatamente successivi.
Il rinvio ad altro scrutinio non puo' essere disposto piu' di una volta.
I magistrati dichiarati impromovibili hanno facolta' di presentarsi a nuovo scrutinio dopo che siano decorsi almeno due anni dalla avvenuta dichiarazione di impromovibilita'.
Il magistrato dichiarato per due volte impromovibile non puo' partecipare ad altri scrutini.