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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/11/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 605/2022 N.R.G. 605/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente rel.
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello, iscritta nel registro generale con n. d'ordine 605 del 2022.
TRA
, in persona del sindaco pro tempore, con sede in San Severo (FG) alla Parte_1
p.zza Municipio n. 1, p. iva , rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Pezzi, P.IVA_1 dell'avvocatura del presso il cui domicilio digitale all'indirizzo pec Parte_1
è altresì elettivamente domiciliato, in virtù di mandato in Email_1 calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E in persona del Controparte_1 curatore, dott. , p. iva , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_2 P.IVA_2
Bisceglia, presso il cui domicilio digitale all'indirizzo pec
è altresì elettivamente domiciliato, in virtù di mandato Email_2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 1079/2022, pubblicata il 20.4.2022, resa dal giudice monocratico del Tribunale di Foggia nella causa rubricata al n.r.g. 4929/2019, non notificata.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto dinanzi al Tribunale di Foggia ed iscritto al n.r.g.
2392/2019, la esponeva: Controparte_1
- che il le aveva assegnato l'appalto per l'esecuzione dei lavori di Parte_1
«rifunzionalizzazione di un tratto di viale 2 Giugno tra via Apricena e via Zanotti, sistemazione di viale
e piazza San Bernardino e collegamento viario via Zannotti Bollenti Spiriti» (Contratto rep. N. 15846 del 4.10.2013), Finanziato con P.O. FERS 2007-2013 – Asse VII – Linea di intervento 7.1. – Azione
7.1.1. – Intervento n. 4, ; CP_3
- di essere creditrice della somma di € 28.871,79, a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, maturati alla data del 28.2.2019 a causa dei ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze concordate
(risultanti dal conteggio riepilogativo riportato nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo);
- di essere creditrice dell'ulteriore somma di € 14.016,86 per l'attività, espressamente prevista nel contratto, di abbattimento degli alberi ed estirpazione delle ceppaie, regolarmente svolta e contabilizzata col primo SAL, inizialmente pagata in acconto (fattura n. 65 del 15.11.2013) ma, in sede di stato finale dei lavori, decurtata dal computo della rata di saldo e quindi non pagata, a causa dello stralcio del detto importo dal finanziamento regionale oggetto dei lavori;
- che tale decurtazione era illegittima ed arbitraria, anche perché tale attività era stata regolarmente svolta e contabilizzata (come si evinceva dagli atti redatti e firmati dal Direttore dei lavori e dal Rup).
Ciò esposto, la ricorrente chiedeva ingiungersi al il pagamento della somma di Parte_1
€ 34.888,65, oltre interessi moratori.
In data 24.6.2019, il Tribunale di Foggia emetteva il decreto ingiuntivo n. 1344/2019, con cui intimava al il pagamento degli importi richiesti dalla Parte_1 [...]
CP_1
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il , con atto di citazione Parte_1 dell'11.7.2019, deducendo:
- la non debenza degli interessi moratori, dal momento che al contratto de quo (appalto di opere pubbliche) non era applicabile la disciplina sul ritardo nei pagamenti ricavabile dal d.lgs. n. 231/2002, dal d.lgs. 163/2006 e dal d.p.r. n. 207/2010, dedicata alle sole transazioni commerciali, tali dovendo intendersi i contratti comportanti in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi;
- che l'opera era finanziata con fondi comunitari e, pertanto, che i ritardi nei pagamenti non erano dipesi dall'atteggiamento dilatorio del ma dalle peculiari modalità di accredito delle Parte_1 tranches di finanziamento da parte della;
CP_3
pagina 2 di 10 - che la tabella di rendicontazione, prodotta dalla nella fase monitoria, non costituiva idonea CP_1 prova scritta ai sensi dell'art. 634 cpc;
- che, la pretesa di pagamento degli ulteriori lavori commissionati (sradicamento degli alberi), pur essendo fondata, non poteva essere soddisfatta poiché i relativi importi risultavano vincolati in virtù di un precedente pignoramento presso terzi eseguito dalla per Controparte_4 un credito dalla stessa vantato nei confronti della Controparte_1
Ciò dedotto, il rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“in via preliminare, rigettare la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto… sempre in via prioritaria, revocare ed annullare e comunque porre nel nulla il provvedimento monitorio …; nel merito, respingere la pretesa creditoria vantata dalla parte opposta … in quanto è basata in primo luogo sull'impossibilità normativa di ottenere la produzione degli interessi normatori moratori per il recriminato ritardo, poi è fondata su una semplice perizia di parte consistente di un prospetto di calcolo, ottenuto in assenza di un regolare contraddittorio con il , ed in Parte_1 mancanza da parte dell'opponente di un rituale riconoscimento delle somme moratorie, mentre la restante somma portata dal lato intimante è stata sottoposta a pignoramento in data 26 settembre 2017
e pertanto per gli stessi motivi eliminare il decreto ingiuntivo impugnato;
adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno ed utile posto a tutela dell'interesse pubblico del
e comunque verificare acclarare la fondatezza validità legittimità e consistenza Parte_1 di ogni questione giuridica e fattuale sollevata dalla difesa comunale nel siffatto scritto positivo accogliendo tutte le eccezioni poste;
condannare la parte opposta alla refusione delle competenze legali voglio vedere se arriva qualche cosa non è arrivato niente ah dal e spese di lite”.
Nel giudizio così instaurato, con comparsa del 21.1.2020, si costituiva la Controparte_1
la quale, nel contestare la fondatezza dell'opposizione, deduceva:
[...]
- l'infondatezza dell'eccezione di inapplicabilità degli interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002, atteso che la modifica al d.lgs. n. 231/2002, introdotta dal d.lgs. 192/2012 come recepimento della dir.
n. 2011/7/UE (applicabile ai contratti stipulati a partire dall'1.1.2013, come quello di specie), aveva avuto l'effetto di estendere l'applicabilità degli interessi moratori anche ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come quello in oggetto;
pagina 3 di 10 - che detta applicabilità era stata espressamente confermata dall'art. 24, co. 1 e 2, l. 161/2014 (“Legge europea 2013 bis”), di chiarimento dei dubbi interpretativi in merito alla corretta applicazione della direttiva;
- il difetto di prova in ordine all'imputabilità dei ritardi in capo alla;
CP_3
- che la asserita imputabilità alla dei ritardi non avrebbe potuto impedire l'applicazione degli CP_3 interessi di mora in favore dell'appaltatore quale forma di tutela e ristoro del danno da ritardo;
- l'infondatezza delle contestazioni sulla quantificazione della pretesa creditoria, poiché eseguita sulla scorta dei dati acquisiti agli atti;
- l'infondatezza dell'eccezione di impossibilità di provvedere al pagamento dei lavori eseguiti successivamente in quanto i relativi importi erano stati assoggettati ad un pignoramento presso terzi da parte di una creditrice della . CP_1
Ciò posto, la rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
«in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel merito, rigettare la domanda di parte opponente in quanto assolutamente infondata in fatto e diritto … e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di competenze legali oneri fiscali e previdenziali inclusi».
Nelle more del giudizio, con sentenza del 26.1.2021, veniva dichiarato il fallimento della CP_1
a seguito della quale, in data 13.1.2022, si costituiva in giudizio la Curatela fallimentare.
Con sentenza n. 1079/2022 del 20.4.2022, il Tribunale di Foggia così provvedeva:
«revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna il a pagare in favore della controparte la minor somma di € 3.807,54, Parte_1 già detratta la somma di € 22.337,61 versata dal in corso di causa e la somma di € 8.743,50 Pt_1 pignorata nei confronti del nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 3266/17 Pt_1
RGE; condanna il a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5500,00 per Pt_1 onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali».
Avverso l'anzidetta decisione, ha proposto appello, con citazione del 23.4.2022, il Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
«In sede cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della presa della prefata sentenza del Tribunale di
Foggia, giacché sussistono i gravi e fondati motivi di appello;
nel merito, accogliere l'appello proposto dal alla sentenza impugnata e per Pt_1 Parte_1
l'effetto annullare riformare revocare lo stesso provvedimento … e rigettare la domanda giudiziale di pagamento di somme a danno del , avanzato dal Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 10 e del socio accomandatario illimitatamente responsabile Parte_2 Controparte_1
…; condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite e competenze di avvocato per il doppio grado di giudizio».
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.10.2022, si è costituito in appello il
[...]
il quale, nel rassegnare le conclusioni, ha chiesto Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 348 bis cpc o il suo rigetto nel merito.
All'udienza del 20.9.2024, svoltasi in modalità cartolare, mediante scambio e deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt.
190 e 352 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, meritevole di conferma anche per le ragioni che saranno enunciate nel prosieguo, è così motivata:
«Orbene preliminarmente va rilevato che la ha fornito idonea prova del titolo Controparte_1 costitutivo del diritto di credito azionato, costituito dal contratto di appalto del 4.10.2013 rep. n. 15846 avente ad oggetto i lavori di “Rifunzionalizzazione di un tratto di Viale due Giugno tra Via Apricena e
Via Zannotti, sistemazione di Viale e Piazza San Berardino e collegamento viario Via Zannotti Bollenti
Spiriti”, finanziati con P.O. FERS 2007-2013 – Asse VII – Linea di intervento 7.1. – Azione 7.1.1. –
Intervento n. 4, della (all. 1 fascicolo monitorio). CP_3
All'art. 12 del contratto le parti hanno espressamente convenuto pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL) e il saldo all'esito dell'ultimazione dell'opera e della redazione del conto finale.
In forza di detta disposizione contrattuale la società appaltatrice, all'esito dell'emissione dei SAL e dei relativi certificati di pagamento da parte della stazione appaltante, ha quindi provveduto ad emettere e trasmettere le fatture di acconto per il relativo pagamento (all.ti 2 e 5 fascicolo monitorio).
Il ha provveduto con ritardo al pagamento delle relative somme dovute, facendo maturare Pt_1 alla data del 28/02/2019 interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs.
192/2012, pari a complessivi € 20.871,79, come da conteggio analitico riportato nel ricorso monitorio.
In ordine all'eccepita inapplicabilità nella specie degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002, questo giudicante condivide quanto osservato dal precedente giudice istruttore nell'ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma €
20.871,79. pagina 5 di 10 Infatti, sebbene l'art. 13 del contratto di appalto del 4/10/2013 richiami, quanto alle modalità di calcolo degli interessi moratori, le disposizioni di cui agli artt. 142-143-144 DPR 2010/n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti pubblici), l'antinomia creatasi tra la disciplina degli appalti pubblici e quella da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali è stata ormai normativamente risolta dall'art. 24 L. 31/10/2014 (recante norme di interpretazione autentica e modifiche al Dlg.vo 2002/n. 231), il quale, per i contratti stipulati a decorrere dal
1/1/2013, ha testualmente stabilito: “1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (dunque anche i contratti di appalto di lavori pubblici e non solo quelli di fornitura di beni e prestazione di servizi).
2. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi, rispettivamente, da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se più favorevoli per i creditori”.
E' altresì privo di fondamento giuridico il motivo di opposizione concernente la non imputabilità al dei ritardi nei pagamenti delle rate di acconto e di saldo, in quanto asseritamente dipesi Pt_1 dall'inosservanza dei termini per l'erogazione dei ratei di finanziamento pubblico da parte della
. Al riguardo è sufficiente richiamare l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità CP_3 secondo cui in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il nei Pt_1 pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la non può essere esclusa la responsabilità del CP_3 debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento” (ex plurimis Cass. n. 22580 del 2014 e n.4214 del 2012). In ogni caso l'art. 12 del
pagina 6 di 10 contratto di appalto non condiziona il pagamento del corrispettivo di appalto all'effettiva erogazione del finanziamento regionale.
Sotto il profilo del quantum, alcuna specifica contestazione è stata formulata dal in ordine al Pt_1 conteggio analitico degli interessi moratori riportato nel ricorso monitorio.
Non si tratta di una “perizia di stima”, come dedotto dal nell'atto di opposizione, ma di un Pt_1 semplice conteggio degli interessi moratori maturati in base agli artt. 4 e 5 dlgs. 231/02 (tenuto conto delle fatture e delle disposizioni di bonifico agli atti;
all.ti 2 e 3 fascicolo monitorio), un conteggio analitico che l'ente pubblico, quale convenuto sostanziale, aveva l'onere di contestare, dovendosi sul punto richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale il convenuto ha un onere di specifica contestazione del quantum che opera anche quando egli contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo della pretesa non implica necessariamente l'affermazione della erroneità della sua quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure in via subordinata (-cfr. Cass. 2011/n. 4051; Cass. 2009/n. 18378).
Quanto invece all'ulteriore somma di euro 14.016,86 ingiunta a titolo di corrispettivo dell'attività di abbattimento degli alberi e di estirpazione delle ceppaie, non contestata ed anzi esplicitamente riconosciuta come dovuta dall'ente locale, la dedotta indisponibilità di detta somma in ragione della sussistenza del vincolo pignoratizio deve intendersi limitata alla somma di euro 8743,50 indicata nell'atto di pignoramento presso terzi.
Peraltro, anche ai fini della regolazione delle spese di lite, va considerato che l'importo di euro
14.016,86 (regolarmente contabilizzato nel 1° SAL) era stato invero già decurtato dal conto finale dei lavori da parte del per un'altra ragione, ossia a motivo di un presunto stralcio Parte_1 di detta somma dal finanziamento regionale (all. 5 fascicolo monitorio). Si trattava tuttavia di una decurtazione illegittima, non avendo le parti condizionato il pagamento del corrispettivo di appalto all'effettiva erogazione del finanziamento regionale.
Dall'importo ingiunto va altresì detratta la somma di euro 22.337,61 versata dal in corso di Pt_1 causa in esecuzione dell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo, come da mandati di pagamento agli atti.
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo.».
****
Con il primo motivo di appello, si censura il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della costituzione della Curatela fallimentare a seguito del fallimento della Controparte_1
Si sostiene che ad essa non sarebbe consentito “proseguire” il processo, mediante la costituzione volontaria in sostituzione della società fallita (ai sensi degli artt. 299, 300 e 110 cpc), opzione invece pagina 7 di 10 percorribile solo nell'ipotesi in cui fosse stata considerata quale “successore universale”. Si prosegue affermando che tale qualificazione sarebbe esclusa in ragione del combinato disposto degli artt. 43, co.
1, e 31, co. 1, l. fall., che porterebbe a concludere che il curatore del fallimento agisce non in via di successione nel rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma solo quale gestore del suo patrimonio, non subentrando nella sua posizione sostanziale e processuale
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo, è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva. Ne consegue che la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità (v. Cass. civ., sez. I, 19.8.2016, n. 17199, Cass. civ., sez. I, 21.7.2016, n. 15031, Cass. civ., sez. III, 13.11.2009,
n. 24025).
Nel caso di specie, pertanto, al non era consentito sollevare alcun tipo di Parte_1 eccezione attinente le conseguenze processuali dell'evento interruttivo (dichiarazione di fallimento) subito dalla Controparte_1
Sotto un secondo profilo, va comunque rilevata la non censurabilità dell'iniziativa processuale assunta dalla Curatela, la quale è intervenuta nel processo non ancora interrotto avendone piene facoltà, in virtù della applicazione combinata dell'art. 43 l.fall. (a mente del quale «nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore») e delle disposizioni codicistiche in tema di interruzione del processo.
Con il secondo motivo di appello, si censura la quantificazione degli importi oggetto di condanna nei confronti del e, nello specifico, si lamenta che l'ente sarebbe stato condannato Parte_1 al pagamento di una cifra pari al doppio di quanto realmente dovuto.
Il motivo è infondato.
Come si evince dal dispositivo della decisione impugnata, il Tribunale ha condannato il Parte_1
«a pagare in favore della controparte la minor somma di € 3.807,54» (non l'importo
[...] erroneamente indicato dall'appellante di € 12.551,04), «già detratta la somma di € 22.337,61 versata dal in corso di causa e la somma di € 8.743,50 pignorata nei confronti del Pt_1 Pt_1 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 3266/17 RGE».
L'importo conclusivamente determinato dal primo giudice (€ 3.807,54) costituisce la differenza esatta tra quanto inizialmente ingiunto al (€ 34.888,65), la somma corrisposta dal Parte_1 medesimo ente in corso di causa in esecuzione dell'ordinanza di concessione della provvisoria pagina 8 di 10 esecuzione e quanto poi versato dal in qualità di terzo pignorato nell'ambito della procedura Pt_1 espropriativa presso terzi promossa dalla . Controparte_4
Da tanto si evince che i calcoli eseguiti dall'appellante nel secondo motivo di impugnazione sono del tutto errati.
Con il terzo motivo di appello, si censura il capo della decisione di primo grado sulla condanna alle spese. In primo luogo, si lamenta la circostanza che le spese del primo grado di giudizio siano state liquidate interamente a favore della Curatela, anche per l'attività processuale compiuta prima del suo intervento in giudizio;
in secondo luogo ci si duole della mancata adozione dello scaglione di valore tra
€ 5.201,00 e € 26.000,00.
Il motivo è infondato.
Sotto il primo profilo, è corretta la decisione del giudice di primo grado di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali per l'intero grado. La Curatela, difatti, è subentrata nella medesima posizione della originaria intimante, sostituendola, in quanto nuovo soggetto titolare di tutte le situazioni giuridiche, attive e passive, facenti precedentemente capo alla società fallita.
Sotto il secondo profilo, è corretta l'adozione da parte del tribunale dello scaglione superiore ad €
26.001,00, dal momento che, al netto delle decurtazioni operate (di natura meramente aritmetica), la pretesa sostanziale originaria, rientrante in quello scaglione, ha trovato integrale conferma, donde la correttezza della statuizione di primo grado sul punto.
L'appello, in conclusione, va integralmente rigettato.
Secondo l'ordinario criterio di soccombenza ex art. 91 cpc, l'ente appellante va condannato al pagamento in favore del delle spese e Controparte_1 competenze del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
Infine, atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dichiara la sussistenza delle condizioni per l'applicazione, a carico del appellante, del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Pt_1
D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato in data 23.4.2022 dal , avverso la Parte_1 sentenza n. 1079/2022 del 20.4.2022, emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, tra l'appellante e il disattesa ogni diversa CP_1 Controparte_1 domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, anche in ordine alle spese in essa liquidate;
pagina 9 di 10 2) condanna il a rifondere, in favore del Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi in € 9.991,00,
[...] oltre il 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 3 ottobre 2025.
Il Presidente Est. dott. Filippo Labellarte
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente rel.
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello, iscritta nel registro generale con n. d'ordine 605 del 2022.
TRA
, in persona del sindaco pro tempore, con sede in San Severo (FG) alla Parte_1
p.zza Municipio n. 1, p. iva , rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Pezzi, P.IVA_1 dell'avvocatura del presso il cui domicilio digitale all'indirizzo pec Parte_1
è altresì elettivamente domiciliato, in virtù di mandato in Email_1 calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E in persona del Controparte_1 curatore, dott. , p. iva , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_2 P.IVA_2
Bisceglia, presso il cui domicilio digitale all'indirizzo pec
è altresì elettivamente domiciliato, in virtù di mandato Email_2 in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 1079/2022, pubblicata il 20.4.2022, resa dal giudice monocratico del Tribunale di Foggia nella causa rubricata al n.r.g. 4929/2019, non notificata.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 10 Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto dinanzi al Tribunale di Foggia ed iscritto al n.r.g.
2392/2019, la esponeva: Controparte_1
- che il le aveva assegnato l'appalto per l'esecuzione dei lavori di Parte_1
«rifunzionalizzazione di un tratto di viale 2 Giugno tra via Apricena e via Zanotti, sistemazione di viale
e piazza San Bernardino e collegamento viario via Zannotti Bollenti Spiriti» (Contratto rep. N. 15846 del 4.10.2013), Finanziato con P.O. FERS 2007-2013 – Asse VII – Linea di intervento 7.1. – Azione
7.1.1. – Intervento n. 4, ; CP_3
- di essere creditrice della somma di € 28.871,79, a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, maturati alla data del 28.2.2019 a causa dei ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze concordate
(risultanti dal conteggio riepilogativo riportato nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo);
- di essere creditrice dell'ulteriore somma di € 14.016,86 per l'attività, espressamente prevista nel contratto, di abbattimento degli alberi ed estirpazione delle ceppaie, regolarmente svolta e contabilizzata col primo SAL, inizialmente pagata in acconto (fattura n. 65 del 15.11.2013) ma, in sede di stato finale dei lavori, decurtata dal computo della rata di saldo e quindi non pagata, a causa dello stralcio del detto importo dal finanziamento regionale oggetto dei lavori;
- che tale decurtazione era illegittima ed arbitraria, anche perché tale attività era stata regolarmente svolta e contabilizzata (come si evinceva dagli atti redatti e firmati dal Direttore dei lavori e dal Rup).
Ciò esposto, la ricorrente chiedeva ingiungersi al il pagamento della somma di Parte_1
€ 34.888,65, oltre interessi moratori.
In data 24.6.2019, il Tribunale di Foggia emetteva il decreto ingiuntivo n. 1344/2019, con cui intimava al il pagamento degli importi richiesti dalla Parte_1 [...]
CP_1
Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il , con atto di citazione Parte_1 dell'11.7.2019, deducendo:
- la non debenza degli interessi moratori, dal momento che al contratto de quo (appalto di opere pubbliche) non era applicabile la disciplina sul ritardo nei pagamenti ricavabile dal d.lgs. n. 231/2002, dal d.lgs. 163/2006 e dal d.p.r. n. 207/2010, dedicata alle sole transazioni commerciali, tali dovendo intendersi i contratti comportanti in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi;
- che l'opera era finanziata con fondi comunitari e, pertanto, che i ritardi nei pagamenti non erano dipesi dall'atteggiamento dilatorio del ma dalle peculiari modalità di accredito delle Parte_1 tranches di finanziamento da parte della;
CP_3
pagina 2 di 10 - che la tabella di rendicontazione, prodotta dalla nella fase monitoria, non costituiva idonea CP_1 prova scritta ai sensi dell'art. 634 cpc;
- che, la pretesa di pagamento degli ulteriori lavori commissionati (sradicamento degli alberi), pur essendo fondata, non poteva essere soddisfatta poiché i relativi importi risultavano vincolati in virtù di un precedente pignoramento presso terzi eseguito dalla per Controparte_4 un credito dalla stessa vantato nei confronti della Controparte_1
Ciò dedotto, il rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“in via preliminare, rigettare la richiesta di concessione di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto… sempre in via prioritaria, revocare ed annullare e comunque porre nel nulla il provvedimento monitorio …; nel merito, respingere la pretesa creditoria vantata dalla parte opposta … in quanto è basata in primo luogo sull'impossibilità normativa di ottenere la produzione degli interessi normatori moratori per il recriminato ritardo, poi è fondata su una semplice perizia di parte consistente di un prospetto di calcolo, ottenuto in assenza di un regolare contraddittorio con il , ed in Parte_1 mancanza da parte dell'opponente di un rituale riconoscimento delle somme moratorie, mentre la restante somma portata dal lato intimante è stata sottoposta a pignoramento in data 26 settembre 2017
e pertanto per gli stessi motivi eliminare il decreto ingiuntivo impugnato;
adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno ed utile posto a tutela dell'interesse pubblico del
e comunque verificare acclarare la fondatezza validità legittimità e consistenza Parte_1 di ogni questione giuridica e fattuale sollevata dalla difesa comunale nel siffatto scritto positivo accogliendo tutte le eccezioni poste;
condannare la parte opposta alla refusione delle competenze legali voglio vedere se arriva qualche cosa non è arrivato niente ah dal e spese di lite”.
Nel giudizio così instaurato, con comparsa del 21.1.2020, si costituiva la Controparte_1
la quale, nel contestare la fondatezza dell'opposizione, deduceva:
[...]
- l'infondatezza dell'eccezione di inapplicabilità degli interessi moratori ex artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002, atteso che la modifica al d.lgs. n. 231/2002, introdotta dal d.lgs. 192/2012 come recepimento della dir.
n. 2011/7/UE (applicabile ai contratti stipulati a partire dall'1.1.2013, come quello di specie), aveva avuto l'effetto di estendere l'applicabilità degli interessi moratori anche ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come quello in oggetto;
pagina 3 di 10 - che detta applicabilità era stata espressamente confermata dall'art. 24, co. 1 e 2, l. 161/2014 (“Legge europea 2013 bis”), di chiarimento dei dubbi interpretativi in merito alla corretta applicazione della direttiva;
- il difetto di prova in ordine all'imputabilità dei ritardi in capo alla;
CP_3
- che la asserita imputabilità alla dei ritardi non avrebbe potuto impedire l'applicazione degli CP_3 interessi di mora in favore dell'appaltatore quale forma di tutela e ristoro del danno da ritardo;
- l'infondatezza delle contestazioni sulla quantificazione della pretesa creditoria, poiché eseguita sulla scorta dei dati acquisiti agli atti;
- l'infondatezza dell'eccezione di impossibilità di provvedere al pagamento dei lavori eseguiti successivamente in quanto i relativi importi erano stati assoggettati ad un pignoramento presso terzi da parte di una creditrice della . CP_1
Ciò posto, la rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
«in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel merito, rigettare la domanda di parte opponente in quanto assolutamente infondata in fatto e diritto … e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di competenze legali oneri fiscali e previdenziali inclusi».
Nelle more del giudizio, con sentenza del 26.1.2021, veniva dichiarato il fallimento della CP_1
a seguito della quale, in data 13.1.2022, si costituiva in giudizio la Curatela fallimentare.
Con sentenza n. 1079/2022 del 20.4.2022, il Tribunale di Foggia così provvedeva:
«revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna il a pagare in favore della controparte la minor somma di € 3.807,54, Parte_1 già detratta la somma di € 22.337,61 versata dal in corso di causa e la somma di € 8.743,50 Pt_1 pignorata nei confronti del nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 3266/17 Pt_1
RGE; condanna il a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in € 5500,00 per Pt_1 onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali».
Avverso l'anzidetta decisione, ha proposto appello, con citazione del 23.4.2022, il Parte_1
, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
«In sede cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della presa della prefata sentenza del Tribunale di
Foggia, giacché sussistono i gravi e fondati motivi di appello;
nel merito, accogliere l'appello proposto dal alla sentenza impugnata e per Pt_1 Parte_1
l'effetto annullare riformare revocare lo stesso provvedimento … e rigettare la domanda giudiziale di pagamento di somme a danno del , avanzato dal Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 10 e del socio accomandatario illimitatamente responsabile Parte_2 Controparte_1
…; condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite e competenze di avvocato per il doppio grado di giudizio».
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.10.2022, si è costituito in appello il
[...]
il quale, nel rassegnare le conclusioni, ha chiesto Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art 348 bis cpc o il suo rigetto nel merito.
All'udienza del 20.9.2024, svoltasi in modalità cartolare, mediante scambio e deposito telematico di brevi note scritte, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt.
190 e 352 c.p.c., per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, meritevole di conferma anche per le ragioni che saranno enunciate nel prosieguo, è così motivata:
«Orbene preliminarmente va rilevato che la ha fornito idonea prova del titolo Controparte_1 costitutivo del diritto di credito azionato, costituito dal contratto di appalto del 4.10.2013 rep. n. 15846 avente ad oggetto i lavori di “Rifunzionalizzazione di un tratto di Viale due Giugno tra Via Apricena e
Via Zannotti, sistemazione di Viale e Piazza San Berardino e collegamento viario Via Zannotti Bollenti
Spiriti”, finanziati con P.O. FERS 2007-2013 – Asse VII – Linea di intervento 7.1. – Azione 7.1.1. –
Intervento n. 4, della (all. 1 fascicolo monitorio). CP_3
All'art. 12 del contratto le parti hanno espressamente convenuto pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL) e il saldo all'esito dell'ultimazione dell'opera e della redazione del conto finale.
In forza di detta disposizione contrattuale la società appaltatrice, all'esito dell'emissione dei SAL e dei relativi certificati di pagamento da parte della stazione appaltante, ha quindi provveduto ad emettere e trasmettere le fatture di acconto per il relativo pagamento (all.ti 2 e 5 fascicolo monitorio).
Il ha provveduto con ritardo al pagamento delle relative somme dovute, facendo maturare Pt_1 alla data del 28/02/2019 interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs.
192/2012, pari a complessivi € 20.871,79, come da conteggio analitico riportato nel ricorso monitorio.
In ordine all'eccepita inapplicabilità nella specie degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002, questo giudicante condivide quanto osservato dal precedente giudice istruttore nell'ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma €
20.871,79. pagina 5 di 10 Infatti, sebbene l'art. 13 del contratto di appalto del 4/10/2013 richiami, quanto alle modalità di calcolo degli interessi moratori, le disposizioni di cui agli artt. 142-143-144 DPR 2010/n. 207
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti pubblici), l'antinomia creatasi tra la disciplina degli appalti pubblici e quella da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali è stata ormai normativamente risolta dall'art. 24 L. 31/10/2014 (recante norme di interpretazione autentica e modifiche al Dlg.vo 2002/n. 231), il quale, per i contratti stipulati a decorrere dal
1/1/2013, ha testualmente stabilito: “1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (dunque anche i contratti di appalto di lavori pubblici e non solo quelli di fornitura di beni e prestazione di servizi).
2. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi, rispettivamente, da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se più favorevoli per i creditori”.
E' altresì privo di fondamento giuridico il motivo di opposizione concernente la non imputabilità al dei ritardi nei pagamenti delle rate di acconto e di saldo, in quanto asseritamente dipesi Pt_1 dall'inosservanza dei termini per l'erogazione dei ratei di finanziamento pubblico da parte della
. Al riguardo è sufficiente richiamare l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità CP_3 secondo cui in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il nei Pt_1 pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la non può essere esclusa la responsabilità del CP_3 debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento” (ex plurimis Cass. n. 22580 del 2014 e n.4214 del 2012). In ogni caso l'art. 12 del
pagina 6 di 10 contratto di appalto non condiziona il pagamento del corrispettivo di appalto all'effettiva erogazione del finanziamento regionale.
Sotto il profilo del quantum, alcuna specifica contestazione è stata formulata dal in ordine al Pt_1 conteggio analitico degli interessi moratori riportato nel ricorso monitorio.
Non si tratta di una “perizia di stima”, come dedotto dal nell'atto di opposizione, ma di un Pt_1 semplice conteggio degli interessi moratori maturati in base agli artt. 4 e 5 dlgs. 231/02 (tenuto conto delle fatture e delle disposizioni di bonifico agli atti;
all.ti 2 e 3 fascicolo monitorio), un conteggio analitico che l'ente pubblico, quale convenuto sostanziale, aveva l'onere di contestare, dovendosi sul punto richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale il convenuto ha un onere di specifica contestazione del quantum che opera anche quando egli contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo della pretesa non implica necessariamente l'affermazione della erroneità della sua quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure in via subordinata (-cfr. Cass. 2011/n. 4051; Cass. 2009/n. 18378).
Quanto invece all'ulteriore somma di euro 14.016,86 ingiunta a titolo di corrispettivo dell'attività di abbattimento degli alberi e di estirpazione delle ceppaie, non contestata ed anzi esplicitamente riconosciuta come dovuta dall'ente locale, la dedotta indisponibilità di detta somma in ragione della sussistenza del vincolo pignoratizio deve intendersi limitata alla somma di euro 8743,50 indicata nell'atto di pignoramento presso terzi.
Peraltro, anche ai fini della regolazione delle spese di lite, va considerato che l'importo di euro
14.016,86 (regolarmente contabilizzato nel 1° SAL) era stato invero già decurtato dal conto finale dei lavori da parte del per un'altra ragione, ossia a motivo di un presunto stralcio Parte_1 di detta somma dal finanziamento regionale (all. 5 fascicolo monitorio). Si trattava tuttavia di una decurtazione illegittima, non avendo le parti condizionato il pagamento del corrispettivo di appalto all'effettiva erogazione del finanziamento regionale.
Dall'importo ingiunto va altresì detratta la somma di euro 22.337,61 versata dal in corso di Pt_1 causa in esecuzione dell'ordinanza che ha concesso la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo, come da mandati di pagamento agli atti.
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo.».
****
Con il primo motivo di appello, si censura il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della costituzione della Curatela fallimentare a seguito del fallimento della Controparte_1
Si sostiene che ad essa non sarebbe consentito “proseguire” il processo, mediante la costituzione volontaria in sostituzione della società fallita (ai sensi degli artt. 299, 300 e 110 cpc), opzione invece pagina 7 di 10 percorribile solo nell'ipotesi in cui fosse stata considerata quale “successore universale”. Si prosegue affermando che tale qualificazione sarebbe esclusa in ragione del combinato disposto degli artt. 43, co.
1, e 31, co. 1, l. fall., che porterebbe a concludere che il curatore del fallimento agisce non in via di successione nel rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma solo quale gestore del suo patrimonio, non subentrando nella sua posizione sostanziale e processuale
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo, è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, la quale è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva. Ne consegue che la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità (v. Cass. civ., sez. I, 19.8.2016, n. 17199, Cass. civ., sez. I, 21.7.2016, n. 15031, Cass. civ., sez. III, 13.11.2009,
n. 24025).
Nel caso di specie, pertanto, al non era consentito sollevare alcun tipo di Parte_1 eccezione attinente le conseguenze processuali dell'evento interruttivo (dichiarazione di fallimento) subito dalla Controparte_1
Sotto un secondo profilo, va comunque rilevata la non censurabilità dell'iniziativa processuale assunta dalla Curatela, la quale è intervenuta nel processo non ancora interrotto avendone piene facoltà, in virtù della applicazione combinata dell'art. 43 l.fall. (a mente del quale «nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore») e delle disposizioni codicistiche in tema di interruzione del processo.
Con il secondo motivo di appello, si censura la quantificazione degli importi oggetto di condanna nei confronti del e, nello specifico, si lamenta che l'ente sarebbe stato condannato Parte_1 al pagamento di una cifra pari al doppio di quanto realmente dovuto.
Il motivo è infondato.
Come si evince dal dispositivo della decisione impugnata, il Tribunale ha condannato il Parte_1
«a pagare in favore della controparte la minor somma di € 3.807,54» (non l'importo
[...] erroneamente indicato dall'appellante di € 12.551,04), «già detratta la somma di € 22.337,61 versata dal in corso di causa e la somma di € 8.743,50 pignorata nei confronti del Pt_1 Pt_1 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 3266/17 RGE».
L'importo conclusivamente determinato dal primo giudice (€ 3.807,54) costituisce la differenza esatta tra quanto inizialmente ingiunto al (€ 34.888,65), la somma corrisposta dal Parte_1 medesimo ente in corso di causa in esecuzione dell'ordinanza di concessione della provvisoria pagina 8 di 10 esecuzione e quanto poi versato dal in qualità di terzo pignorato nell'ambito della procedura Pt_1 espropriativa presso terzi promossa dalla . Controparte_4
Da tanto si evince che i calcoli eseguiti dall'appellante nel secondo motivo di impugnazione sono del tutto errati.
Con il terzo motivo di appello, si censura il capo della decisione di primo grado sulla condanna alle spese. In primo luogo, si lamenta la circostanza che le spese del primo grado di giudizio siano state liquidate interamente a favore della Curatela, anche per l'attività processuale compiuta prima del suo intervento in giudizio;
in secondo luogo ci si duole della mancata adozione dello scaglione di valore tra
€ 5.201,00 e € 26.000,00.
Il motivo è infondato.
Sotto il primo profilo, è corretta la decisione del giudice di primo grado di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali per l'intero grado. La Curatela, difatti, è subentrata nella medesima posizione della originaria intimante, sostituendola, in quanto nuovo soggetto titolare di tutte le situazioni giuridiche, attive e passive, facenti precedentemente capo alla società fallita.
Sotto il secondo profilo, è corretta l'adozione da parte del tribunale dello scaglione superiore ad €
26.001,00, dal momento che, al netto delle decurtazioni operate (di natura meramente aritmetica), la pretesa sostanziale originaria, rientrante in quello scaglione, ha trovato integrale conferma, donde la correttezza della statuizione di primo grado sul punto.
L'appello, in conclusione, va integralmente rigettato.
Secondo l'ordinario criterio di soccombenza ex art. 91 cpc, l'ente appellante va condannato al pagamento in favore del delle spese e Controparte_1 competenze del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.
Infine, atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dichiara la sussistenza delle condizioni per l'applicazione, a carico del appellante, del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Pt_1
D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato in data 23.4.2022 dal , avverso la Parte_1 sentenza n. 1079/2022 del 20.4.2022, emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, tra l'appellante e il disattesa ogni diversa CP_1 Controparte_1 domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata, anche in ordine alle spese in essa liquidate;
pagina 9 di 10 2) condanna il a rifondere, in favore del Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi in € 9.991,00,
[...] oltre il 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 20 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 3 ottobre 2025.
Il Presidente Est. dott. Filippo Labellarte
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