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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/12/2025, n. 3787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3787 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
MA OI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12.2023 del ruolo generale, promossa da:
"rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Dipasquale;
Parte_1
ATTORE
CONTRO AVV. Controparte_1 in qualità di procuratore di sé stesso;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: "Voglia I'III.mo Giudice adito accogliere la domanda e, per l'effetto: • in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
• nel merito dichiarare nullo e/o annullare l'atto di precetto in rinnovazione notificato ed attualmente opposto;
• vittoria di spese e competenze di causa. Per il convenuto: "Voglia
l'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo. Nel merito, rigettare l'opposizione a precetto poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto condannare la sig.ra ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria" Parte_1 '
cagionati all'avv. Controparte_1 da quantificarsi in via equitativa".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
O Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto notificato in data 5.12.2022, con il quale l'Avv. CP_1 quale '
procuratore di sé stesso, agendo sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 301/2022, relativa al procedimento avente R.G. n.
570/2020, chiedeva il pagamento della somma di € 3.522,31 a titolo di spese processuali.
A sostegno della domanda eccepiva la nullità del precetto per parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria, in quanto l'Avv.
CP_1 con precedente comunicazione del 22.7.2022, notificava a mezzo pec alla sig.ra comunicazione con la quale richiedeva il pagamento delle spettanzeParte_1
' perprofessionali, quale procuratore antistatario dell' Controparte_2
come liquidate dal Giudice di Appello in relazione al procedimento avente R.G. n. 570/2020, definito con sentenza n. 301/22 e quantificate in € 8.646,74.
'Con comparsa depositata in data 3.4.2023 si costituiva l'Avv. CP_1 quale procuratore di sé stesso, che nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, precisando che per mero errore nella comunicazione del 22.7.2022 aveva chiesto il pagamento delle spettanze professionali relative al doppio grado di giudizio, dal momento che lo stesso si era costituito per | CP_3 solo nel giudizio di appello, per cui, era chiaramente distrattario delle spese e compensi solo del giudizio di secondo grado;
di fatto, successivamente, in data 28.8.2022, l'avv. notificava alla debitrice Controparte_1
l'atto di precetto in uno al titolo esecutivo, ed in data 6.12.2022, veniva Parte_1
notificato l'atto di precetto in rinnovazione, con il quale, come per l'atto precedente, le intimava di pagare la somma di € 3.567,31 a titolo di spese processuali solo del giudizio di appello, così come stabilito nella sentenza della Corte di Appello di Salerno. Invero, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, I CP_3 era costituita a mezzo di altro difensore (avvocato CP_4 ), circostanza, tra l'altro, ben nota all'avvocato di controparte, che era patrocinatore della difesa della sig.ra sin dal giudizio di primo Parte_1 '
grado. Chiedeva, inoltre la condanna, ex art. 96 c.p.c per avere agito controparte in giudizio con mala fede o colpa grave, essendo la parte, Signora diretta Parte_1
conoscitrice dei documenti di causa sin dal primo grado ed in particolare della sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore;
tra l'altro, sia nel giudizio di primo grado che in quello di secondo il procuratore della sig.ra Parte_1 era l'avvocato Dipasquale, il quale aveva, quindi, diretta conoscenza della costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale di
Nocera Inferiore dell'avvocato CP_4 e non dell'avvocato CP_1 pertanto, sarebbe '
stata impossibile la parcellizzazione del credito.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito indicate. L'Avv. CP_1 si costituiva nel presente giudizio chiarendo immediatamente che la precedente comunicazione del 22.7.2022, alla quale non seguiva alcun riscontro da parte dell'opponente, contenente il riferimento alle spese del primo grado costituiva un mero errore materiale, precisando che egli non aveva svolto attività difensiva nel primo grado e che, pertanto, nulla gli era dovuto a tale titolo, dovendo essere riconosciute esclusivamente le spese del secondo grado, come correttamente richieste nel precetto.
La dedotta parcellizzazione del credito non sussiste.
Dalla documentazione versata in atti, ovvero sentenza resa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, è pacifico che la difesa della parte vittoriosa ( Controparte_5 ) nel primo grado di giudizio era stata svolta da un diverso professionista (avv. CP_4 ) e che l'Avv. aveva svolto attività difensiva solo nel secondo grado, tant'è vero che nel precetto CP_1
in rinnovazione opposto, ed ancor prima nel precetto notificato in data 22.8.2022 in uno al titolo esecutivo, richiedeva esclusivamente le spese del secondo grado, ovvero quelle di sua spettanza.
Il riferimento alle spese del primo grado contenuto in una precedente comunicazione informale dell'Avv. CP_1 alla parte soccombente ed al suo procuratore (Avv.
Dipasquale) costituisce, come chiarito immediatamente dal medesimo, un errore materiale, privo di qualsivoglia incidenza sulla validità e correttezza del precetto, che reca invece una richiesta conforme alla situazione sostanziale e processuale.
L'ulteriore eccezione, secondo cui l'Avv. CP_1 potrebbe ancora richiedere le spese del primo grado sulla base della sentenza della Corte di Appello, è del tutto irrilevante rispetto alla correttezza del precetto;
la questione dell'eventuale spettanza all'Avv. CP_1 delle spese del primo grado, non essendo oggetto del precetto intimato, non incide sulla legittimità della pretesa azionata, né può giustificare l'opposizione, la quale troverebbe accoglimento solo nel caso in cui l'Avv. CP_1 chiedesse successivamente anche le spese del primo grado, essendo palese dalla documentazione depositata che lo stesso non era costituito nel primo grado di giudizio.
E' dirimente che il precetto opposto non reca alcuna richiesta relativa alle spese del primo grado e, dunque, non vi è duplicazione né frazionamento del credito, in quanto la circostanza che la sentenza abbia liquidato in suo favore anche le spese del primo grado, seppur dovute ad altro difensore, non è imputabile all'Avv. CP_1 e non può essere posta a suo carico, trattandosi di un mero errore materiale del titolo, ma non di legittimità dell'azione esecutiva esercitata entro i limiti del credito effettivamente dovuto.
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. Ed infatti, in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit" di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte, o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa. In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno. Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA OI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
02.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa MA OI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
MA OI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12.2023 del ruolo generale, promossa da:
"rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele Dipasquale;
Parte_1
ATTORE
CONTRO AVV. Controparte_1 in qualità di procuratore di sé stesso;
CONVENUTO
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per l'attore: "Voglia I'III.mo Giudice adito accogliere la domanda e, per l'effetto: • in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
• nel merito dichiarare nullo e/o annullare l'atto di precetto in rinnovazione notificato ed attualmente opposto;
• vittoria di spese e competenze di causa. Per il convenuto: "Voglia
l'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo. Nel merito, rigettare l'opposizione a precetto poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto condannare la sig.ra ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria" Parte_1 '
cagionati all'avv. Controparte_1 da quantificarsi in via equitativa".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
OSSERVA
O Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto notificato in data 5.12.2022, con il quale l'Avv. CP_1 quale '
procuratore di sé stesso, agendo sulla scorta del titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 301/2022, relativa al procedimento avente R.G. n.
570/2020, chiedeva il pagamento della somma di € 3.522,31 a titolo di spese processuali.
A sostegno della domanda eccepiva la nullità del precetto per parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria, in quanto l'Avv.
CP_1 con precedente comunicazione del 22.7.2022, notificava a mezzo pec alla sig.ra comunicazione con la quale richiedeva il pagamento delle spettanzeParte_1
' perprofessionali, quale procuratore antistatario dell' Controparte_2
come liquidate dal Giudice di Appello in relazione al procedimento avente R.G. n. 570/2020, definito con sentenza n. 301/22 e quantificate in € 8.646,74.
'Con comparsa depositata in data 3.4.2023 si costituiva l'Avv. CP_1 quale procuratore di sé stesso, che nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, precisando che per mero errore nella comunicazione del 22.7.2022 aveva chiesto il pagamento delle spettanze professionali relative al doppio grado di giudizio, dal momento che lo stesso si era costituito per | CP_3 solo nel giudizio di appello, per cui, era chiaramente distrattario delle spese e compensi solo del giudizio di secondo grado;
di fatto, successivamente, in data 28.8.2022, l'avv. notificava alla debitrice Controparte_1
l'atto di precetto in uno al titolo esecutivo, ed in data 6.12.2022, veniva Parte_1
notificato l'atto di precetto in rinnovazione, con il quale, come per l'atto precedente, le intimava di pagare la somma di € 3.567,31 a titolo di spese processuali solo del giudizio di appello, così come stabilito nella sentenza della Corte di Appello di Salerno. Invero, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, I CP_3 era costituita a mezzo di altro difensore (avvocato CP_4 ), circostanza, tra l'altro, ben nota all'avvocato di controparte, che era patrocinatore della difesa della sig.ra sin dal giudizio di primo Parte_1 '
grado. Chiedeva, inoltre la condanna, ex art. 96 c.p.c per avere agito controparte in giudizio con mala fede o colpa grave, essendo la parte, Signora diretta Parte_1
conoscitrice dei documenti di causa sin dal primo grado ed in particolare della sentenza resa dal Tribunale di Nocera Inferiore;
tra l'altro, sia nel giudizio di primo grado che in quello di secondo il procuratore della sig.ra Parte_1 era l'avvocato Dipasquale, il quale aveva, quindi, diretta conoscenza della costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale di
Nocera Inferiore dell'avvocato CP_4 e non dell'avvocato CP_1 pertanto, sarebbe '
stata impossibile la parcellizzazione del credito.
Tanto premesso in fatto, l'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito indicate. L'Avv. CP_1 si costituiva nel presente giudizio chiarendo immediatamente che la precedente comunicazione del 22.7.2022, alla quale non seguiva alcun riscontro da parte dell'opponente, contenente il riferimento alle spese del primo grado costituiva un mero errore materiale, precisando che egli non aveva svolto attività difensiva nel primo grado e che, pertanto, nulla gli era dovuto a tale titolo, dovendo essere riconosciute esclusivamente le spese del secondo grado, come correttamente richieste nel precetto.
La dedotta parcellizzazione del credito non sussiste.
Dalla documentazione versata in atti, ovvero sentenza resa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, è pacifico che la difesa della parte vittoriosa ( Controparte_5 ) nel primo grado di giudizio era stata svolta da un diverso professionista (avv. CP_4 ) e che l'Avv. aveva svolto attività difensiva solo nel secondo grado, tant'è vero che nel precetto CP_1
in rinnovazione opposto, ed ancor prima nel precetto notificato in data 22.8.2022 in uno al titolo esecutivo, richiedeva esclusivamente le spese del secondo grado, ovvero quelle di sua spettanza.
Il riferimento alle spese del primo grado contenuto in una precedente comunicazione informale dell'Avv. CP_1 alla parte soccombente ed al suo procuratore (Avv.
Dipasquale) costituisce, come chiarito immediatamente dal medesimo, un errore materiale, privo di qualsivoglia incidenza sulla validità e correttezza del precetto, che reca invece una richiesta conforme alla situazione sostanziale e processuale.
L'ulteriore eccezione, secondo cui l'Avv. CP_1 potrebbe ancora richiedere le spese del primo grado sulla base della sentenza della Corte di Appello, è del tutto irrilevante rispetto alla correttezza del precetto;
la questione dell'eventuale spettanza all'Avv. CP_1 delle spese del primo grado, non essendo oggetto del precetto intimato, non incide sulla legittimità della pretesa azionata, né può giustificare l'opposizione, la quale troverebbe accoglimento solo nel caso in cui l'Avv. CP_1 chiedesse successivamente anche le spese del primo grado, essendo palese dalla documentazione depositata che lo stesso non era costituito nel primo grado di giudizio.
E' dirimente che il precetto opposto non reca alcuna richiesta relativa alle spese del primo grado e, dunque, non vi è duplicazione né frazionamento del credito, in quanto la circostanza che la sentenza abbia liquidato in suo favore anche le spese del primo grado, seppur dovute ad altro difensore, non è imputabile all'Avv. CP_1 e non può essere posta a suo carico, trattandosi di un mero errore materiale del titolo, ma non di legittimità dell'azione esecutiva esercitata entro i limiti del credito effettivamente dovuto.
Non può, infine, procedersi al risarcimento dei danni di cui all'art. 96 c.p.c.. Ed infatti, in ossequio al principio “onus probandi incubit ei qui dicit" di cui all'art. 2697 c.c., nonché in ossequio al principio secondo cui colui che intende ottenere il risarcimento del danno deve fornire prova dell'an e del quantum debeatur, è onere della parte richiedente il risarcimento del danno dimostrare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte, o almeno la concreta desumibilità dell'an debeatur e del quantum debeatur dagli atti di causa. In mancanza, qualora dagli atti di causa non risultino, poi, gli elementi atti ad identificare concretamente l'esistenza del danno, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno. Ne deriva che, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria di cui all'art. 96 c.p.c., la parte istante ha l'onere sia di indicare le conseguenze dannose che avrebbe subito, sia di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, seppur equitativa, del danno lamentato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA OI, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
02.12.2025.
Il Giudice
Dr.ssa MA OI