Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01912/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02176/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2025, proposto da ER SE Snc di SE ID & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Nocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Imbriaci, Antonella Francesca Paola Micheli e Ilario Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del signor AS LL, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, co. 4, della legge n. 241/1990 n. 241 sull’istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo PEC alla sede provinciale di Pisa dell’INPS in data 19.05.2025;
- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ancorché ignoto alla ricorrente;
e per l’accertamento
del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 19.05.2025, con conseguente ordine all’Istituto intimato di provvedere all’esibizione della documentazione richiesta
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – INPS;
Visto l’atto del 30.10.2025, con il quale parte ricorrente dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 il dott. IDe De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con istanza del 19.05.2025, ER SE S.n.c. di SE ID & C. ha chiesto all’INPS il rilascio di copia dell’estratto conto contributivo e di tutta la documentazione relativa ai rapporti di lavoro subordinato intrattenuti dal sig. AS LL nella sua vita lavorativa, e i relativi modelli unilav di assunzione e cessazione, al fine di tutelare giudizialmente le proprie ragioni in relazione alla pretesa dell’Istituto di previdenza relativa alla restituzione degli importi dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1, co. 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017.
2. – L’INPS non ha dato riscontro alla richiesta di accesso e ciò ha indotto la società istante a rivolgersi a questo Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. con il ricorso notificato il 18.07.2025 e depositato il 28.07.2025.
3. – L’INPS si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e, con produzione del 20.10.2025, ha dimostrato di avere provveduto con PEC del 13.10.2025 alla trasmissione della documentazione richiesta dalla parte ricorrente.
4. – Con memoria del 30.10.2025 la società ricorrente ha chiesto che sia quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna dell’Istituto resistente al pagamento delle spese di lite.
5. – Alla camera di consiglio del 20 novembre 2025, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Preso atto di quanto sopra, al Tribunale non rimane che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
7. – Tuttavia, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno del ricorrente, le spese di lite devono essere poste a carico dell’Istituto resistente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Istituto resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, nella misura di € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre oneri ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IL La GU, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
IDe De IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IDe De IA | IL La GU |
IL SEGRETARIO