Art. 2.
Al riparto, tra le organizzazioni richiedenti, del suddetto quantitativo di prodotto provvedera' il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere delle regioni, in base alle domande a tal fine presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo ed ai quantitativi di prodotto effettivamente consegnati alle distillerie.
Al pagamento dei compensi integrativi spettanti ai sensi del precedente articolo provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Al riparto, tra le organizzazioni richiedenti, del suddetto quantitativo di prodotto provvedera' il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere delle regioni, in base alle domande a tal fine presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo ed ai quantitativi di prodotto effettivamente consegnati alle distillerie.
Al pagamento dei compensi integrativi spettanti ai sensi del precedente articolo provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.