Articolo 2 della Legge 2 maggio 1983, n. 152
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 maggio 1983
Art. 2.
Al riparto, tra le organizzazioni richiedenti, del suddetto quantitativo di prodotto provvedera' il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere delle regioni, in base alle domande a tal fine presentate entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo ed ai quantitativi di prodotto effettivamente consegnati alle distillerie.
Al pagamento dei compensi integrativi spettanti ai sensi del precedente articolo provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Entrata in vigore il 7 maggio 1983