Art. 2.
Il comprensorio di attivita' dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania comprende anche il territorio dei seguenti comuni della, provincia di Avellino: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Caposele, Conza della Campania, Greci, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montaguto, Monteverde, Morra De Sanctis, Nusco, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Savignano di Puglia, Teora, Vallata. ((1)) ---------------
AGGIORNAMENTO ((1)) La L. 6 febbraio 1974, n. 32 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Il territorio di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e' esteso a tutti gli altri comuni della provincia di Avellino non indicati negli articoli 2 e 3 della legge 11 luglio 1952, n. 1005 , e successive modificazioni e integrazioni".
Il comprensorio di attivita' dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania comprende anche il territorio dei seguenti comuni della, provincia di Avellino: Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Caposele, Conza della Campania, Greci, Guardia dei Lombardi, Lacedonia, Lioni, Montaguto, Monteverde, Morra De Sanctis, Nusco, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Savignano di Puglia, Teora, Vallata. ((1)) ---------------
AGGIORNAMENTO ((1)) La L. 6 febbraio 1974, n. 32 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che " Il territorio di competenza dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e' esteso a tutti gli altri comuni della provincia di Avellino non indicati negli articoli 2 e 3 della legge 11 luglio 1952, n. 1005 , e successive modificazioni e integrazioni".