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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9208 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 38951 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
- ( ) nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Erminia Cozza, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, alla via Laura Mantegazza 16, giusta procura alle liti in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall' Avv. Marco Russo del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Gualtiero Serafino n. 8 giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica
-interventore ex lege-
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 10.06.2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, ha convenuto in giudizio con Parte_1 Controparte_1 la quale aveva contratto matrimonio in Roma il 15 ottobre 2013, (atto 00081, parte 1, serie 10, dell'anno 2013).
Antecedentemente al matrimonio, il 30 settembre 2013, dalla relazione è nato;
Per_1 successivamente al matrimonio, il 09 ottobre 2014, dall'unione è nata Per_2
e hanno divorziato congiuntamente in data 11 febbraio 2022 innanzi al Tribunale Parte_1 CP_1
Ordinario di Roma, Sez. I Civile (sentenza n. 2689/2022 pubblicata il 21 febbraio 2022) concordando le condizioni economiche personali (nessun assegno divorzile), la gestione dei figli (affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre con specifica regolamentazione dei periodi da trascorrere con i due genitori) e il mantenimento economico degli stessi (versamento da parte del padre di un assegno mensile di euro 250,00 per ciascuno dei figli oltre alla corresponsione del 50 % delle spese straordinarie).
In questa sede, parte ricorrente ha esposto che il cambio di abitazione e di scuola da parte della resistente, la grave malattia da lui contratta e un atteggiamento poco collaborativo da parte della madre nella gestione delle attività dei minori richieda una rimodulazione delle condizioni di divorzio con riferimento sia alle condizioni patrimoniali, sia alla frequentazione dei figli.
Si è costituita in giudizio parte resistente chiedendo il rigetto delle richieste avanzate da Parte_1 domandando il pagamento di quanto non corrisposto dal ricorrente a titolo di rivalutazione del mantenimento dei figli nonché chiedendo l'adeguamento del mantenimento secondo gli indici ISTAT.
All'udienza del 10.06.2025 le parti hanno formulato le proprie conclusioni.
Frequentazione dei figli
L'attuale regolamentazione della frequentazione dei figli prevede quanto segue:
“2) i figli minori della coppia, (ROMA, 30 settembre 2013) e (ROMA 09 ottobre Per_1 Per_2
2014), sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I minori trascorreranno con il padre tutti i mercoledì, dall'uscita da scuola, o dalla mattina in caso di vacanza scolastica, fino al giovedì mattina, con accompagnamento a scuola, nonché fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola, ovvero dalla mattina nel caso di vacanza scolastica, e sino al lunedì mattina, quando saranno accompagnati dal padre alla scuola. Nelle settimane in cui la turnazione prevede che e trascorrano il fine Per_1 Per_2 settimana con la madre, i minori trascorreranno con il padre anche il venerdì, dall'uscita da scuola,
o dalla mattina in caso di vacanza scolastica, sino alle ore 20.00/20.30, quando saranno accompagnati al domicilio materno dopo aver cenato;
3) Durante le ferie estive i minori potranno trascorrere con ciascuno dei genitori 15 giorni continuativi durante il mese di agosto, periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante le vacanze natalizie ed trascorreranno con ciascuno dei genitori il periodo Per_1 Per_2 compreso tra la chiusura della scuola e il 30 dicembre, e dal 30 dicembre sino alla riapertura delle scuole, ad anni alterni;
durante le vacanze di Pasqua, in via alternata con l'altro genitore, i minori trascorreranno il periodo compreso tra la chiusura della scuola ed il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, e così per le altre festività, a turno tra i genitori e ad anni alterni.”.
Parte ricorrente, sul punto, ha chiesto: “in modifica parziale del verbale di scioglimento del matrimonio di cui all'udienza dell'11 febbraio 2022, disporre che: 1) in ordine alla frequentazione ordinaria dei minori ed con il padre, il sig. tenga con sé Per_1 Persona_3 Parte_1
i figli per tre fine settimana al mese, prelevandoli personalmente o tramite persona di sua fiducia, presso la scuola o il domicilio materno dalle ore 16,20 del venerdì e sino a sera della domenica, quando, dopo cena, li riaccompagnerà, personalmente o tramite persona di sua fiducia, al domicilio materno.”.
All'esito della discussione del 10.06.2025 è emerso che, rispetto al momento della proposizione del ricorso, le circostanze di fatto sono mutate in modo tale da non rendere più necessario il richiesto regime di visita dei minori per tre fine settimana al mese, risultando invece sussistente la necessità di garantire una maggiore flessibilità da parte della resistente nei casi in cui i turni infrasettimanali di frequentazione del ricorrente coincidano con la somministrazione della terapia medica alla quale è attualmente sottoposto.
In considerazione della fondatezza della richiesta avanzata dal ricorrente, l'accordo relativo alla frequentazione dei figli deve essere modificato nel senso di garantire la possibilità a quest'ultimo di rinunciare alla frequentazione infrasettimanale dei figli nelle settimane in cui si sottopone alle terapie mediche o per altre ragioni di salute senza soggiacere a ulteriori oneri economici avvertendo la resistente almeno quattro giorni prima. Nel caso in cui non venga rispettato il predetto termine di quattro giorni il ricorrente è tenuto al pagamento delle eventuali spese per la babysitter sostenute dalla resistente per la gestione dei figli nei periodi in cui questa sarebbe spettata al ricorrente.
Mantenimento dei figli
Con riferimento alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli si osserva quanto segue con riguardo alle condizioni economiche delle parti.
Il ricorrente ha prodotto la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata 10.04.2025 con la quale ha rappresentato di essere dipendente della società TRZ ricambi auto, di percepire l'indennità di malattia in ragione del proprio stato di salute per € 1.000,00 mensili, oltre a fruire dell'assegno di invalidità pari ad € 892,00 mensili. Inoltre, ha esposto di avere percepito € 20.305,76 a titolo di reddito netto per l'anno 2022; € 20.773,31 per l'anno 2023 e € 12.448,86 per l'anno 2024. Ha inoltre ritirato il proprio TFR per € 20.000,00. Risulta titolare di un conto corrente sul quale in data 31.12.2024 erano depositati € 15.338,00, è proprietario di 1/6 di un appartamento sito in Roma ed è gravato da un finanziamento per il pagamento dell'automobile con rata mensile di € 255,00. Ha infine dichiarato di convivere con la sua attuale compagna la quale nel 2024 ha percepito un reddito netto di €
14.000,00.
Con dichiarazione sostitutiva dell'08.05.2025 parte resistente ha rappresentato di essere socia al 20% della società per cui lavora dalla quale percepisce un reddito netto di circa € 1.800,00, di percepire l'assegno unico per un importo di complessivi € 467,00, di essere titolare di un conto corrente sul quale in data 31.03.2022 era depositata la somma di € 54.819,60 e in data 31.03.2024 la somma di € 1.904,41, di essere proprietaria di un appartamento in Roma, gravato da un mutuo la cui rata è di circa
€ 560,00 al mese, e di essere proprietaria di un'autovettura.
In considerazione di quanto rappresentato dalle parti, che risulta suffragato dall'ulteriore documentazione prodotta, considerato, inoltre, che il peggioramento della situazione economica della parte ricorrente rappresentata nel ricorso non appare più sussistente, la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento dei figli e a carico del ricorrente deve essere rigettata. Per_1 Per_2
Da ciò consegue che la contribuzione in questione non deve essere modificata rispetto a quanto stabilito dalla sentenza del 21.02.2022 ammontando, quindi, a € 250,00 oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza da ottobre 2019 e pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Riconvenzionale per il pagamento della rivalutazione
Parte resistente, nel rassegnare le proprie conclusioni, ha chiesto “Disporre il pagamento degli arretrati Istat ad oggi ammontanti ad € 3.679,49 ed adeguare il mantenimento mensile secondo gli indici ISTAT ad € 601,05”.
La domanda è inammissibile con riferimento al pagamento degli arretrati Istat in quanto, in relazione ad essi, la sentenza n. 2689/2022 pubblicata il 21 febbraio 2022 costituisce titolo esecutivo, peraltro già azionato con atto di precetto in data 18.01.2023 in atti, e un'ulteriore condanna risulterebbe pertanto ultronea in quanto manchevole sul piano dell'interesse ad agire.
Risulta altresì inammissibile per difetto di interesse ad agire la richiesta di adeguamento del mantenimento mensile secondo gli indici ISTAT in quanto anche tale previsione è già recata dalla sentenza n. 2689/2022 pubblicata il 21 febbraio 2022.
Spese di giudizio
In considerazione della reciproca soccombenza le spese di giudizio devono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulle domande proposte così decide:
- rigetta la domanda di riduzione del contributo di mantenimento dei figli minori proposta da;
Parte_1
- modifica le condizione di frequentazione dei figli minori e recate dalla Per_1 Persona_3 sentenza n. 2689/2022 pubblicata il 21 febbraio 2022, nel senso di garantire la possibilità a di rinunciare alla frequentazione infrasettimanale dei figli nelle settimane in cui Parte_1 si sottopone alle terapie mediche o altre ragioni di salute senza soggiacere a ulteriori oneri economici, avvertendo la almeno quattro giorni prima, salvo, nel caso in cui non venga Controparte_1 rispettato il predetto termine di quattro giorni, l'obbligo di pagare le eventuali spese sostenute da quest'ultima per la gestione dei figli nei periodi in cui questa sarebbe spettata a;
Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
- compensa le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il giorno 13.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
Il presente provvedimento è stato elaborato con la collaborazione del ott. Andrea Maggiori CP_2
(D.M. 22.10.2024).