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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5537 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 QUINQUIES C.P.C. nella causa civile iscritta al numero 19068/2023 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Claudio Conti)
- ATTORE - OPPOSTO
E
CP_1
(Avv. Alberto Toffoletto, Avv. Marco Pesenti, Avv. Christian Romeo, Avv. Luciana Cipolla, Avv.
Flora Lettenmayer, Avv. Simona Daminelli)
- – OPPONENTE Controparte_2
NONCHÉ'
Controparte_3
- CONVENUTO - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.10.2022 la proponeva opposizione avverso CP_1
l'ordinanza di assegnazione emessa il 3.10.2022 nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n.
11527/2021, all'esito della quale il GE, “vista la dichiarazione resa dal terzo pignorato CP_1
ha assegnato in pagamento al creditore procedente la somma di € 4.100,00 e al difensore antistatario la somma di € 1.300,00”. Nell'atto oppositivo deduceva l'opponente che, a fronte di una prima dichiarazione positiva inviata il 31.7.2021 con la quale si dichiarava l'apposizione del vincolo sulla somma di € 5.456,61, la banca aveva inoltrato immediatamente dopo, l'11.8.2021, una dichiarazione negativa con la quale
“annullando e sostituendo la precedente dichiarazione del 31 luglio 2021 chiariva che “presso la filiale di ROMA è in essere un Deposito a Risparmio intestato al Parte_2
debitore esecutato il cui saldo è di Euro 5.456,61 , inferiore all'importo oggetto del presente pignoramento, è completamente costituito a garanzia a favore di , come da atto CP_1
avente data certa anteriore alla notifica del presente pignoramento che è a completa disposizione del Giudice dell'Esecuzione qualora questi ritenga necessaria la loro esibizione. Nessuna ulteriore somma è dovuta ad alcun titolo o causa da . Pertanto, nessuna somma è stata CP_1 vincolata a fronte della presente procedura”. Lamentava quindi che il creditore non aveva correttamente depositato in giudizio la dichiarazione ricevuta, con ciò inducendo il GE ad assegnare somme non disponibili per la procedura esecutiva.
Chiedeva quindi la revoca dell'ordinanza, con vittoria di spese di lite.
Con decreto del 28.10.2022 il GE sospendeva inaudita altera parte gli effetti esecutivi dell'ordinanza di assegnazione e fissava udienza per la discussione dell'opposizione.
Con comparsa depositata il 4.1.2023 si costituiva il debitore opposto, contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di fase.
Con ordinanza del 13.3.2023 il GE, “ritenuto che l'ordinanza di assegnazione opposta è stata emessa perché il creditore ha prodotto al g.e. solo la prima dichiarazione resa da e CP_1 non la successiva (negativa) inviata a rettifica, ciò che giustifica la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza” confermava la sospensione dell'ordinanza già disposta inaudita altera parte e condannava la creditrice alla refusione delle spese di fase, assegnando termine per la riassunzione del giudizio di merito.
Tempestivamente riassunto il giudizio, l'opposta, nel riportare gli accadimenti di fatto occorsi nell'ambito della procedura esecutiva ed in particolare il fatto che la banca aveva reso le due diverse dichiarazioni, si è lungamente soffermata sulla non correttezza della seconda dichiarazione resa dalla che secondo la prospettazione avanzata doveva intendersi positiva. Ha chiesto Pt_3
pertanto, alla luce della necessaria diversa interpretazione della seconda dichiarazione ex art. 547
c.p.c., di rigettare l'opposizione e confermare l'ordinanza di assegnazione, con vittoria di spese di lite.
Costituitasi con comparsa depositata il 17.4.2023, l' ha ribadito le CP_1
argomentazioni svolte in fase cautelare, valorizzando il fatto che il creditore, pur ricevuta la successiva dichiarazione negativa, non l'aveva depositata in giudizio. Ha chiesto pertanto l'accoglimento dell'opposizione, la revoca dell'ordinanza di assegnazione e la refusione delle spese di lite.
Pur citata, la debitrice non si è costituita in giudizio. Controparte_3
All'udienza del 2.4.2025, riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi e alle memorie ex art. 189 c.p.c., la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della debitrice che, pur Controparte_3
citata, non si è costituita in giudizio.
Venendo quindi al merito dell'opposizione, si deve osservare quanto segue.
Dalla narrazione dei fatti succedutisi nel corso della procedura, così come proposta dalla parte attrice, emerge in primo luogo che non vi è alcuna contestazione in ordine al fatto che la seconda dichiarazione di terzo inviata dalla è stata ricevuta dalla quest'ultima, infatti, Pt_3 Pt_1
mai ha smentito, o solamente contestato quanto affermato dalla parte convenuta ed altresì evidenziato dal GE tanto nel decreto del 28.10.2022, quanto nell'ordinanza del 13.3.2023, in merito al fatto che il creditore non ha prodotto la dichiarazione inviata dalla Banca.
Tale circostanza riveste duplice significato nella presente opposizione.
In primo luogo, ciò comporta che il creditore che riceve una dichiarazione negativa è onerato di depositarla in giudizio e di contestare la stessa, ove non la ritenga conforma al vero, attraverso lo strumento che la legge predispone a tal fine, ossia il giudizio endo-procedimentale ex art. 549 c.p.c.
Il fatto che la pur ricevuta la dichiarazione negativa, si sia limitata a non produrla Pt_1 nella procedura, comporta la necessaria revoca dell'ordinanza impugnata.
Del tutto irrilevanti, infatti, si palesano le contestazioni mosse in questa sede dalla creditrice alla dichiarazione, non avendo introdotto nella corretta sede esecutiva il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo specificamente deputato alla contestazione della dichiarazione negativa.
Solamente attraverso il vaglio e la decisione giudiziale positiva sul giudizio incidentale ex art. 549
c.p.c. si poteva giungere ad un'assegnazione delle somme, non potendo viceversa la parte, in questo ambito, recuperare uno strumento di tutela dalla stessa parte creditrice non volutamente percorso in sede esecutiva.
Il secondo profilo che discende dall'omesso dovuto deposito della dichiarazione ex art. 547
c.p.c. attiene, inoltre, alla valutazione del comportamento processuale tenuto della creditrice che, illegittimamente, ha omesso di adempiere ad uno specifico obbligo immanente alla procedura esecutiva e, più in generale, al processo, ossia all'obbligo di buona fede e correttezza, declinato come leale comportamento processuale che la parte deve tenere per tutta la durata del giudizio. La colpevole omissione della parte, che non ha depositato quanto dovuto, ha inoltre comportato un aggravio del contenzioso, tanto in fase cautelare, quanto di merito, inducendo peraltro in errore il
Giudice nell'emissione di un'ordinanza di assegnazione, oggi da revocare.
Ciò fa sì da ritenere pienamente concretizzati i presupposti dell'abuso del processo, con la conseguente necessità di sanzionare lo stesso attraverso la condanna ex art. 96, III co., c.p.c., da porre a carico della ritenendo gravemente violato il “parametro indefettibile della Pt_1
correttezza, distinto da quella della lealtà – dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali” (Cass. 26545/2021).
In considerazione, pertanto, di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione deve essere accolta e ritenuto che il comportamento della parte ha integrato pienamente un'ipotesi di abuso del processo, l'opponente deve essere condannata ai sensi dell'art. 96, III co., c.p.c. al pagamento della somma equitativa di € 1.000,00, in favore dell' . CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'ordinanza di assegnazione del 3.10.2022:
- condanna ex art. 96, III co., c.p.c. al pagamento della somma di € Parte_1
1.000,00 in favore dell' ; CP_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_1
liquidate in € 3.397,00, oltre accessori di legge se dovuti.
[...]
Così deciso, in Roma, il 10.4.2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Messina)