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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7828 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Manuele Mulas, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Manuele Mulas, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/07/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Settimo San Pietro, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
Pag. 1 di 3 conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi si danno il reciproco assenso alla concessione e al rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio.
3) I coniugi, rispettivamente, non formulano alcuna richiesta in ordine all'assegno alimentare e di mantenimento poiché entrambi economicamente indipendenti.
4) La casa coniugale, sita in Settimo San Pietro (CA) alla via Veneto n. 12, di proprietà al 50% tra i ricorrenti, è assegnata alla sig.ra che Parte_1 continuerà ad occuparla, insieme agli arredi, come residenza propria e dei minori figli e . Persona_1 Per_2
5) Il sig. risiederà presso l'abitazione materna in via Alessandro Controparte_1
Volta n. 36 in Monserrato (CA).
6) I figli minori e , pur continuando a risiedere con la madre Persona_1 Per_2 sig.ra verranno affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno Parte_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale.
Le parti, pertanto, adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
I minori dovranno conservare con entrambi i genitori, e con i rispettivi nuclei parentali, rapporti equilibrati, continui e significativi.
7) Al fine di dare continuità ai rapporti tra i genitori e i minori e garantire loro la maggior stabilità possibile, durante la settimana i minori pernotteranno, con il principio dell'alternanza, due giorni con la madre e due giorni con il padre per
Pag. 2 di 3 poi passare il fine settimana con la madre e/o il padre sempre secondo il principio dell'alternanza; resta inteso che nel fine settimana i minori dovranno essere accompagnati dall'altro genitore la domenica sera prima o dopo cena a seconda degli accordi che di volta in volta verranno presi.
Tutte le festività, vacanze, ponti, e ricorrenze di ogni tipo, verranno gestite con il sistema dell'alternanza privilegiando, se possibile, la condivisione dei compleanni con entrambi i genitori.
8) La frequenza alle attività ludiche e sportive dei minori verrà assicurata e gestita di comune accordo tra i genitori nel rispetto del principio dell'alternanza settimanale, pertanto ciascun genitore provvederà alle giornaliere incombenze dei minori nei giorni di rispettiva competenza.
9) I ricorrenti si impegnano a fornire la reciproca e massima disponibilità in merito alla necessità di effettuare degli scambi di orari e/o giorni per le incombenze relative ai minori per qualsiasi imprevisto dovesse verificarsi, impegnandosi all'uopo a comunicare tra loro con il maggior preavviso possibile.
10) Preso atto che i minori pernotteranno con la madre, presso la già residenza familiare, e con il padre, presso l'abitazione materna in via Alessandro Volta n. 36 in Monserrato (CA), in egual misura, e che la sig.ra continuerà a Pt_1 risiedere presso la residenza familiare, le parti ritengono equo, e pertanto statuiscono, che:
a) il mutuo di detta abitazione familiare continuerà ad essere pagato al 50% tra le parti;
b) la sig.ra non verserà alcuna indennità di occupazione al sig. Pt_1 CP_1 il quale però limiterà il contributo di mantenimento mensile per entrambi i minori ad € 250,00;
c) ciascun genitore corrisponderà il 50% delle spese straordinarie che dovranno essere pattuite e sostenute di volta in volta;
d) l'assegno unico continuerà ad essere percepito da entrambi i ricorrenti al 50% ciascuno.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7828 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Manuele Mulas, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Manuele Mulas, che lo rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 04/07/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Settimo San Pietro, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
Pag. 1 di 3 conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi si danno il reciproco assenso alla concessione e al rinnovo dei passaporti o di altri documenti validi per l'espatrio.
3) I coniugi, rispettivamente, non formulano alcuna richiesta in ordine all'assegno alimentare e di mantenimento poiché entrambi economicamente indipendenti.
4) La casa coniugale, sita in Settimo San Pietro (CA) alla via Veneto n. 12, di proprietà al 50% tra i ricorrenti, è assegnata alla sig.ra che Parte_1 continuerà ad occuparla, insieme agli arredi, come residenza propria e dei minori figli e . Persona_1 Per_2
5) Il sig. risiederà presso l'abitazione materna in via Alessandro Controparte_1
Volta n. 36 in Monserrato (CA).
6) I figli minori e , pur continuando a risiedere con la madre Persona_1 Per_2 sig.ra verranno affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno Parte_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale.
Le parti, pertanto, adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
I minori dovranno conservare con entrambi i genitori, e con i rispettivi nuclei parentali, rapporti equilibrati, continui e significativi.
7) Al fine di dare continuità ai rapporti tra i genitori e i minori e garantire loro la maggior stabilità possibile, durante la settimana i minori pernotteranno, con il principio dell'alternanza, due giorni con la madre e due giorni con il padre per
Pag. 2 di 3 poi passare il fine settimana con la madre e/o il padre sempre secondo il principio dell'alternanza; resta inteso che nel fine settimana i minori dovranno essere accompagnati dall'altro genitore la domenica sera prima o dopo cena a seconda degli accordi che di volta in volta verranno presi.
Tutte le festività, vacanze, ponti, e ricorrenze di ogni tipo, verranno gestite con il sistema dell'alternanza privilegiando, se possibile, la condivisione dei compleanni con entrambi i genitori.
8) La frequenza alle attività ludiche e sportive dei minori verrà assicurata e gestita di comune accordo tra i genitori nel rispetto del principio dell'alternanza settimanale, pertanto ciascun genitore provvederà alle giornaliere incombenze dei minori nei giorni di rispettiva competenza.
9) I ricorrenti si impegnano a fornire la reciproca e massima disponibilità in merito alla necessità di effettuare degli scambi di orari e/o giorni per le incombenze relative ai minori per qualsiasi imprevisto dovesse verificarsi, impegnandosi all'uopo a comunicare tra loro con il maggior preavviso possibile.
10) Preso atto che i minori pernotteranno con la madre, presso la già residenza familiare, e con il padre, presso l'abitazione materna in via Alessandro Volta n. 36 in Monserrato (CA), in egual misura, e che la sig.ra continuerà a Pt_1 risiedere presso la residenza familiare, le parti ritengono equo, e pertanto statuiscono, che:
a) il mutuo di detta abitazione familiare continuerà ad essere pagato al 50% tra le parti;
b) la sig.ra non verserà alcuna indennità di occupazione al sig. Pt_1 CP_1 il quale però limiterà il contributo di mantenimento mensile per entrambi i minori ad € 250,00;
c) ciascun genitore corrisponderà il 50% delle spese straordinarie che dovranno essere pattuite e sostenute di volta in volta;
d) l'assegno unico continuerà ad essere percepito da entrambi i ricorrenti al 50% ciascuno.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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