Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 406
CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccezione di tardività

    L'eccezione non è stata accolta poiché l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha fornito prova utilizzabile della notifica dell'intimazione, in quanto gli atti prodotti erano privi dell'attestazione di conformità richiesta dalla legge. Inoltre, la notifica effettuata risultava viziata, essendo la destinataria già trasferita presso altro indirizzo.

  • Accolto
    Notifica delle cartelle presupposte

    A causa dell'inutilizzabilità degli atti prodotti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per mancanza dell'attestazione di conformità e dei vizi nelle notifiche delle cartelle, la resistente non ha provato la regolare notifica delle stesse né la loro conoscenza legale da parte della contribuente. Pertanto, le cartelle sono state dichiarate non validamente notificate.

  • Accolto
    Validità dell'intimazione impugnata

    La validità dell'intimazione è stata esclusa per mancanza della prova della sua notifica e per vizi propri della notifica (indirizzo errato, destinataria trasferita).

  • Accolto
    Prescrizione

    La questione della prescrizione è stata assorbita dalla decisione sulla validità delle notifiche. In assenza di regolare notifica delle cartelle e degli atti interruttivi successivi, la pretesa non è stata validamente portata a conoscenza del contribuente, con conseguente accoglimento del ricorso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 406
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 406
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo