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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 406/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4854/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249036619323000 REGISTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249036619323000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249036619323000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249036619323000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249036619323000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160015478957000 TASSA AUTOMOBIL 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160079630458000 TASSA AUTOMOBIL 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160079630458000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170018000149000 TASSA AUTOMOBIL 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170024761350000 REGISTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2887/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Il difensore della ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso. In ordine alla tempestività di ricorso si riporta alla documentazione depositata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26.11.2024 la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620249036619323000 per € 1.290,36, riferita a tributi regionali (tassa automobilistica anni
2010, 2011, 2013) e imposta di registro anno 2007, nonché le quattro cartelle di pagamento indicate nel dettaglio del debito. La ricorrente deduceva, tra l'altro:
- prescrizione dei crediti;
- mancata notifica delle cartelle presupposte;
- nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione;
- ulteriori vizi delle cartelle (mancanza sottoscrizione, difetto di motivazione, irregolarità del ruolo).
Si costituiva Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo la regolarità delle notifiche delle cartelle negli anni 2016–2017, l'interruzione della prescrizione mediante intimazione notificata il 24/02/2023 e la definitività delle cartelle per mancata impugnazione. La resistente richiamava inoltre la sospensione
COVID-19 dei termini delle attività di riscossione.
Successivamente, la ricorrente depositava memoria illustrativa eccependo l'inutilizzabilità degli atti prodotti da ADER in quanto privi dell'attestazione di conformità di cui all'art. 25-bis, co.
5-bis, D.Lgs.
546/1992 (giudizio instaurato dopo il 1° settembre 2024), nonché reiterando le censure sulle notifiche inesistenti o nulle sia delle cartelle (indirizzi errati, annotazioni “DESTINATARIO SCONOSCIUTO”, assenza
CAD valida) sia dell'intimazione 2023 (tentativo presso indirizzo in cui la contribuente risultava
“TRASFERITA”).
Memoria ADER del 14/11/2025 (eccezione di tardività). Con successiva memoria difensiva del 14/11/2025,
ADER ha eccepito inoltre che la ricorrente non avrebbe depositato la prova documentale della tempestività del ricorso entro il termine di 20 giorni liberi prima dell'udienza; pertanto, il ricorso dovrebbe essere dichiarato tardivo, non essendo provata la notifica entro 60 giorni dalla comunicazione dell'intimazione impugnata, ai sensi dell'art. 21, co. 1, D.Lgs 546/1992; tale tardività sarebbe rilevabile d'ufficio, richiamando Cass. nn.
18224/2018, 4247/2013, 20650/2015, 23592/2012. La resistente ha quindi chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto
1. Sull'eccezione di tardività sollevata da AER nella memoria del 14/11/2025
L'eccezione non può essere accolta.
ADER fonda la tardività sull'assunto che la notifica dell'intimazione sia stata effettuata validamente e che dunque il termine di 60 giorni sia decorso. Tuttavia, nel caso di specie:
ADER non ha fornito prova utilizzabile della notifica dell'intimazione
Ai sensi dell'art. 25-bis, co.
5-bis, D.Lgs. 546/1992 (applicabile ai giudizi instaurati dopo l'1/9/2024), il giudice non può tenere conto degli atti scansionati privi di attestazione di conformità.
Tutti gli atti prodotti da AER (relate, avvisi, CAD) risultano non muniti della prescritta attestazione: essi sono quindi inutilizzabili.
La notifica del 24/02/2023 risulta comunque viziata
Come emerge dalla documentazione depositata dalla ricorrente, la destinataria risultava trasferita presso diverso indirizzo prima del tentativo di notifica, circostanza annotata anche nel documento ADER
(“TRASFERITO”).
Ne deriva che tale notifica è inefficace, e come tale non può far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
In assenza di prova di una valida notifica, non decorre alcun termine decadenziale. La giurisprudenza richiamata da ADER conferma che l'onere della prova della tempestività grava sul ricorrente solo quando l'atto è validamente notificato.
Se la notifica non è provata, il termine non decorre e l'azione non può dirsi tardiva.
Pertanto, l'eccezione di tardività deve essere rigettata.
2. Sulle notifiche delle cartelle presupposte - l ' inutilizzabilità del materiale probatorio.
Occorre evidenziare, sul punto, che Il D.Lgs. 220/2023 ha modificato il processo tributario sotto molteplici aspetti e sul punto specifico ha introdotto l'articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992, norma inserita dal D.L. 119/2018
e successivamente modificata dalla L. 130/2022. In via generale, si rammenta che l'articolo 25- bis, D.Lgs.
546/1992, rubricato “Potere di certificazione di conformità”, regola il deposito e la notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme.
Nello specifico, il comma 5-bis ha previsto che “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”. Ora, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, D.Lgs. 220/2023, è previsto che il comma 5-bis, dell'articolo 25- bis, D.Lgs. 546/1992, trovi applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente all'1.9.2024. Il nuovo testo della disposizione prevede dunque che il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei qualinon è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore. L'assenza di tale conformità implica l'impossibilità della corte di giustizia a tenere conto del documento prodotto. Manca per l'effetto la prova della previa notifica dell'atto propedeutico.
Per effetto dell'inutilizzabilità degli atti prodotti da ADER e delle risultanze documentali della ricorrente
(annotazioni “DESTINATARIO SCONOSCIUTO”, carenza della CAD, vizi del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c.), la resistente non ha provato:
la regolare notifica delle cartelle;
la loro conoscenza legale da parte della contribuente. Pertanto, le cartelle devono essere dichiarate non validamente notificate.
Tr al'altro nessuna replica ha avuto luogo da parte di ADER circa la mancanza della attestazione di conformità sollevata dalla parte ricorrente
3. Sull'intimazione impugnata
La validità dell'intimazione è esclusa per mancanza della prova della sua notifica e per vizi propri della stessa notifica (indirizzo errato, destinataria trasferita).
4. Sulla prescrizione
La questione resta assorbita, poiché in assenza di regolare notifica delle cartelle e degli atti interruttivi successivi, la pretesa non è validamente portata a conoscenza del contribuente, con conseguente accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese Palermo,24.11.25 il giudice monocratico Santo Ippolito
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4854/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249036619323000 REGISTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249036619323000 REGISTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249036619323000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249036619323000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249036619323000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160015478957000 TASSA AUTOMOBIL 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160079630458000 TASSA AUTOMOBIL 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160079630458000 REGISTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170018000149000 TASSA AUTOMOBIL 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170024761350000 REGISTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2887/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
Il difensore della ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso. In ordine alla tempestività di ricorso si riporta alla documentazione depositata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 26.11.2024 la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620249036619323000 per € 1.290,36, riferita a tributi regionali (tassa automobilistica anni
2010, 2011, 2013) e imposta di registro anno 2007, nonché le quattro cartelle di pagamento indicate nel dettaglio del debito. La ricorrente deduceva, tra l'altro:
- prescrizione dei crediti;
- mancata notifica delle cartelle presupposte;
- nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione;
- ulteriori vizi delle cartelle (mancanza sottoscrizione, difetto di motivazione, irregolarità del ruolo).
Si costituiva Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo la regolarità delle notifiche delle cartelle negli anni 2016–2017, l'interruzione della prescrizione mediante intimazione notificata il 24/02/2023 e la definitività delle cartelle per mancata impugnazione. La resistente richiamava inoltre la sospensione
COVID-19 dei termini delle attività di riscossione.
Successivamente, la ricorrente depositava memoria illustrativa eccependo l'inutilizzabilità degli atti prodotti da ADER in quanto privi dell'attestazione di conformità di cui all'art. 25-bis, co.
5-bis, D.Lgs.
546/1992 (giudizio instaurato dopo il 1° settembre 2024), nonché reiterando le censure sulle notifiche inesistenti o nulle sia delle cartelle (indirizzi errati, annotazioni “DESTINATARIO SCONOSCIUTO”, assenza
CAD valida) sia dell'intimazione 2023 (tentativo presso indirizzo in cui la contribuente risultava
“TRASFERITA”).
Memoria ADER del 14/11/2025 (eccezione di tardività). Con successiva memoria difensiva del 14/11/2025,
ADER ha eccepito inoltre che la ricorrente non avrebbe depositato la prova documentale della tempestività del ricorso entro il termine di 20 giorni liberi prima dell'udienza; pertanto, il ricorso dovrebbe essere dichiarato tardivo, non essendo provata la notifica entro 60 giorni dalla comunicazione dell'intimazione impugnata, ai sensi dell'art. 21, co. 1, D.Lgs 546/1992; tale tardività sarebbe rilevabile d'ufficio, richiamando Cass. nn.
18224/2018, 4247/2013, 20650/2015, 23592/2012. La resistente ha quindi chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In diritto
1. Sull'eccezione di tardività sollevata da AER nella memoria del 14/11/2025
L'eccezione non può essere accolta.
ADER fonda la tardività sull'assunto che la notifica dell'intimazione sia stata effettuata validamente e che dunque il termine di 60 giorni sia decorso. Tuttavia, nel caso di specie:
ADER non ha fornito prova utilizzabile della notifica dell'intimazione
Ai sensi dell'art. 25-bis, co.
5-bis, D.Lgs. 546/1992 (applicabile ai giudizi instaurati dopo l'1/9/2024), il giudice non può tenere conto degli atti scansionati privi di attestazione di conformità.
Tutti gli atti prodotti da AER (relate, avvisi, CAD) risultano non muniti della prescritta attestazione: essi sono quindi inutilizzabili.
La notifica del 24/02/2023 risulta comunque viziata
Come emerge dalla documentazione depositata dalla ricorrente, la destinataria risultava trasferita presso diverso indirizzo prima del tentativo di notifica, circostanza annotata anche nel documento ADER
(“TRASFERITO”).
Ne deriva che tale notifica è inefficace, e come tale non può far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
In assenza di prova di una valida notifica, non decorre alcun termine decadenziale. La giurisprudenza richiamata da ADER conferma che l'onere della prova della tempestività grava sul ricorrente solo quando l'atto è validamente notificato.
Se la notifica non è provata, il termine non decorre e l'azione non può dirsi tardiva.
Pertanto, l'eccezione di tardività deve essere rigettata.
2. Sulle notifiche delle cartelle presupposte - l ' inutilizzabilità del materiale probatorio.
Occorre evidenziare, sul punto, che Il D.Lgs. 220/2023 ha modificato il processo tributario sotto molteplici aspetti e sul punto specifico ha introdotto l'articolo 25-bis, D.Lgs. 546/1992, norma inserita dal D.L. 119/2018
e successivamente modificata dalla L. 130/2022. In via generale, si rammenta che l'articolo 25- bis, D.Lgs.
546/1992, rubricato “Potere di certificazione di conformità”, regola il deposito e la notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme.
Nello specifico, il comma 5-bis ha previsto che “Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale”. Ora, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, D.Lgs. 220/2023, è previsto che il comma 5-bis, dell'articolo 25- bis, D.Lgs. 546/1992, trovi applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente all'1.9.2024. Il nuovo testo della disposizione prevede dunque che il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei qualinon è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore. L'assenza di tale conformità implica l'impossibilità della corte di giustizia a tenere conto del documento prodotto. Manca per l'effetto la prova della previa notifica dell'atto propedeutico.
Per effetto dell'inutilizzabilità degli atti prodotti da ADER e delle risultanze documentali della ricorrente
(annotazioni “DESTINATARIO SCONOSCIUTO”, carenza della CAD, vizi del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c.), la resistente non ha provato:
la regolare notifica delle cartelle;
la loro conoscenza legale da parte della contribuente. Pertanto, le cartelle devono essere dichiarate non validamente notificate.
Tr al'altro nessuna replica ha avuto luogo da parte di ADER circa la mancanza della attestazione di conformità sollevata dalla parte ricorrente
3. Sull'intimazione impugnata
La validità dell'intimazione è esclusa per mancanza della prova della sua notifica e per vizi propri della stessa notifica (indirizzo errato, destinataria trasferita).
4. Sulla prescrizione
La questione resta assorbita, poiché in assenza di regolare notifica delle cartelle e degli atti interruttivi successivi, la pretesa non è validamente portata a conoscenza del contribuente, con conseguente accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese Palermo,24.11.25 il giudice monocratico Santo Ippolito