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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/07/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico ZA VA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1202 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza cartolare del 26.06.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. NARDONE LICIA e presso il suo studio elettivamente domiciliata , intimante
CONTRO
C.F.: , rapp.to e difeso, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procurain atti, dall'avv. SERA MANLIO e presso il suo studio elettivamente domiciliato , intimato
OGGETTO: risoluzione contratto di locazione e pagamento canoni. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di discussione del 26.06.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che:
"a seguito dell'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c.. si determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena ( Cass. 8336/2004, Cass. 21242/2006, Cass. 25399/2010, Cass. 12247/2013). Quindi, la prosecuzione del giudizio, in seguito alla ordinanza di trasformazione del rito, non deve essere intesa nel senso letterale del termine ma piuttosto come chiusura del
1 procedimento a cognizione sommaria ed apertura di un giudizio a cognizione piena. In tale prospettiva le preclusioni proprie del rito del lavoro scattano, all'esito dell'adozione di detta ordinanza, con il deposito, nel termine concesso dal giudice, della memoria integrativa ex art. 426c.p.c.. Lo sbarramento di cui all'art. 420, 1° comma c.p.c., sulla possibilità di modificare le domande, si riferisce non all'originaria domanda di cui all'intimazione di sfratto, ma a quella così come cristallizzata nella memoria ex art. 426 c.p.c. Stesso principio riguarda le eccezioni, con la conseguenza che le memorie integrative segnano il limite temporale entro il quale le parti (attore e convenuto) sono tenute, a pena di decadenza, a precisare le proprie rispettive, definitive, posizioni attraverso le allegazioni assertive e probatorie" (Tribunale Cassino, sent., n. 1058 del 19.07.2024).
Ciò posto, il presente giudizio, incardinato come sfratto per morosità, a seguito di ordinanza di mutamento di rito, è proseguito a cognizione piena senza la rituale costituzione dell'intimato.
E invero, le circostanze di fatto di cui all'atto introduttivo del giudizio, ovvero la morosità contestata, che persisteva già al momento della notifica dello sfratto e persiste tuttora, secondo quanto riportato nella memoria integrativa dell'intimante, non specificamente contestata dall'intimato ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.- va qualificata come inadempimento (v. memoria integrativa di parte intimante e verbali di udienza).
A tanto si aggiunga che nel procedimento di cui trattasi vige il principio secondo cui il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti dal conduttore, e la conseguente risoluzione contrattuale, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.
Tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto dal ricorrente con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale.
E, invece, onere della parte intimata allegare l'adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto, si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna al rilascio (cfr., Cass Civ., SS.UU., m. 13533 del 2001; Tribunale di Nola, sent. n. 439/2017; Tribunale Cassino, sent., n. 1058 del 19.07.2024).
Nel caso di specie, in aderenza al suindicato principio di portata generale, deve osservarsi che il convenuto intimato non ha offerto prova alcuna dell'adempimento, neppure a seguito del disposto mutamento di rito e del deposito della memoria integrativa ex art. 414 c.p.c., laddove la pretesa della intimante è rimasta incontestata, anche nel quantum, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c..
In definitiva,
-confermato il provvedimento di rilascio del 09.05.2025, rimasto incontestato;
-rigettata ogni deduzione ed eccezione dell'intimato, rimaste comunque sfornite di prova in questa fase di giudizio, stante la sua mancata rituale costituzione e il mancato deposito di memoria ex art. 416 e 418 c.p.c.; la domanda di parte intimante va integralmente accolta, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il generale principio della soccombenza e vengono
2 liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del valore dichiarato e del relativo scaglione e della attività difensiva espletata, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino ZA VA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
a) accoglie la domanda di parte intimante e, per l'effetto,
b) dichiara la gravità dell'inadempimento del resistente intimato nel pagamento dei canoni di locazione richiesti e non corrisposti;
c) dichiara risolto il contratto di locazione sottoscritto tra le parti e conferma il provvedimento di rilascio del 09.05.2025;
d) condanna il resistente intimato al pagamento dei canoni scaduti per € 6.560,00 e quelli a scadere fino all'effettivo rilascio, come richiesti da parte intimante;
e) condanna il resistente intimato al pagamento, in favore dell'intimante, delle spese di giudizio, che liquida in €. 2.947,00, per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 433,32 per spese esenti e di mediazione, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 10/07/2025
Il GIUDICE
ZA VA
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SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico ZA VA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1202 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza cartolare del 26.06.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura in atti, dall'avv. NARDONE LICIA e presso il suo studio elettivamente domiciliata , intimante
CONTRO
C.F.: , rapp.to e difeso, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2 procurain atti, dall'avv. SERA MANLIO e presso il suo studio elettivamente domiciliato , intimato
OGGETTO: risoluzione contratto di locazione e pagamento canoni. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare di discussione del 26.06.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che:
"a seguito dell'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c.. si determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena ( Cass. 8336/2004, Cass. 21242/2006, Cass. 25399/2010, Cass. 12247/2013). Quindi, la prosecuzione del giudizio, in seguito alla ordinanza di trasformazione del rito, non deve essere intesa nel senso letterale del termine ma piuttosto come chiusura del
1 procedimento a cognizione sommaria ed apertura di un giudizio a cognizione piena. In tale prospettiva le preclusioni proprie del rito del lavoro scattano, all'esito dell'adozione di detta ordinanza, con il deposito, nel termine concesso dal giudice, della memoria integrativa ex art. 426c.p.c.. Lo sbarramento di cui all'art. 420, 1° comma c.p.c., sulla possibilità di modificare le domande, si riferisce non all'originaria domanda di cui all'intimazione di sfratto, ma a quella così come cristallizzata nella memoria ex art. 426 c.p.c. Stesso principio riguarda le eccezioni, con la conseguenza che le memorie integrative segnano il limite temporale entro il quale le parti (attore e convenuto) sono tenute, a pena di decadenza, a precisare le proprie rispettive, definitive, posizioni attraverso le allegazioni assertive e probatorie" (Tribunale Cassino, sent., n. 1058 del 19.07.2024).
Ciò posto, il presente giudizio, incardinato come sfratto per morosità, a seguito di ordinanza di mutamento di rito, è proseguito a cognizione piena senza la rituale costituzione dell'intimato.
E invero, le circostanze di fatto di cui all'atto introduttivo del giudizio, ovvero la morosità contestata, che persisteva già al momento della notifica dello sfratto e persiste tuttora, secondo quanto riportato nella memoria integrativa dell'intimante, non specificamente contestata dall'intimato ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c.- va qualificata come inadempimento (v. memoria integrativa di parte intimante e verbali di udienza).
A tanto si aggiunga che nel procedimento di cui trattasi vige il principio secondo cui il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti dal conduttore, e la conseguente risoluzione contrattuale, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.
Tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto dal ricorrente con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale.
E, invece, onere della parte intimata allegare l'adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto, si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna al rilascio (cfr., Cass Civ., SS.UU., m. 13533 del 2001; Tribunale di Nola, sent. n. 439/2017; Tribunale Cassino, sent., n. 1058 del 19.07.2024).
Nel caso di specie, in aderenza al suindicato principio di portata generale, deve osservarsi che il convenuto intimato non ha offerto prova alcuna dell'adempimento, neppure a seguito del disposto mutamento di rito e del deposito della memoria integrativa ex art. 414 c.p.c., laddove la pretesa della intimante è rimasta incontestata, anche nel quantum, con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c..
In definitiva,
-confermato il provvedimento di rilascio del 09.05.2025, rimasto incontestato;
-rigettata ogni deduzione ed eccezione dell'intimato, rimaste comunque sfornite di prova in questa fase di giudizio, stante la sua mancata rituale costituzione e il mancato deposito di memoria ex art. 416 e 418 c.p.c.; la domanda di parte intimante va integralmente accolta, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il generale principio della soccombenza e vengono
2 liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del valore dichiarato e del relativo scaglione e della attività difensiva espletata, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino ZA VA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede: Controparte_1
a) accoglie la domanda di parte intimante e, per l'effetto,
b) dichiara la gravità dell'inadempimento del resistente intimato nel pagamento dei canoni di locazione richiesti e non corrisposti;
c) dichiara risolto il contratto di locazione sottoscritto tra le parti e conferma il provvedimento di rilascio del 09.05.2025;
d) condanna il resistente intimato al pagamento dei canoni scaduti per € 6.560,00 e quelli a scadere fino all'effettivo rilascio, come richiesti da parte intimante;
e) condanna il resistente intimato al pagamento, in favore dell'intimante, delle spese di giudizio, che liquida in €. 2.947,00, per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 433,32 per spese esenti e di mediazione, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 10/07/2025
Il GIUDICE
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