Art. 1.
E' autorizzato lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59, di lire 150 milioni per l'esercizio 1959-60, e di lire 100 milioni per l'esercizio 1960-61, per gli scopi previsti dalla legge 20 febbraio 1956, n. 94 , riguardante la concessione di contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.
E' autorizzato lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59, di lire 150 milioni per l'esercizio 1959-60, e di lire 100 milioni per l'esercizio 1960-61, per gli scopi previsti dalla legge 20 febbraio 1956, n. 94 , riguardante la concessione di contributi dello Stato per iniziative intese al miglioramento della produzione bacologica nazionale.