Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00085/2026REG.PROV.COLL.
N. 00054/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2024, proposto da UA RE, MA RE, EL RE, rappresentati e difesi dagli avvocati SE Limblici e Massimiliano Mangano, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è domiciliato ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Comune di Favara (AG), in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione terza) n. 1691 del 2023, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. SE La CA;
Uditi nell’udienza pubblica del 21 gennaio 2026 per le parti l’avv. M. Mangano per la parte appellante e l’avvocato dello Stato F. Caserta per l’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’originario ricorso di primo grado i ricorrenti – dichiaratisi proprietari di un lotto di terreno sito nel Comune di Favara al foglio 45 particella 202, della superficie di mq. 6306 – impugnavano, con richiesta di annullamento, il DDG n. 4 datato 11 gennaio 2019 dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, di approvazione della revisione del piano regolatore generale del Comune di Favara ed il relativo regolamento edilizio, nella parte in cui, disattendendo la decisione del Comune, modificava la destinazione dell’area, attribuendone la classificazione in verde attrezzato « V1 » anziché « C2 ». Oggetto di impugnazione erano anche gli atti presupposti.
2.- Sul versante « procedimentale » i ricorrenti deducevano il mancato rispetto dei termini previsti dagli artt. 4 e 19 della l.r. n. 71 del 1978 e, segnatamente, la violazione del termine di 270 giorni stabilito dall’art.4, l.r. n. 71 del 1978 ai fini della formazione del silenzio-assenso sullo strumento urbanistico sottoposto all’approvazione dell’autorità regionale, da cui sarebbe derivata l’immodificabilità dello stesso. Richiamavano in tal senso la giurisprudenza secondo cui avrebbe dovuto ritenersi tacitamente abrogato (dall’art. 1 l.r. n. 28 del 1991) l’art. 19, comma 2, l.r. 71 del 1978 nella parte in cui prevedeva un secondo termine, di 270 giorni, per approvare definitivamente il PRG.
Sul versante « sostanziale » deducevano l’illegittimità del sindacato di «merito» che sarebbe stato esercitato dall’Amministrazione regionale sulle scelte di politica urbanistica locale oltre che il difetto di motivazione della decisione regionale.
3.- Il T.a.r. per la Sicilia, sez. III, con sentenza n. 1691 del 2021 rigettava il ricorso sul rilievo – in via di estrema sintesi – che:
- il termine complessivo per la definitiva approvazione del PRG è di 540 giorni, e non di 270 giorni, come sostenuto dalla ricorrente con la prima doglianza, non potendosi prendere in considerazione le diverse tardive argomentazioni espresse in memoria dai ricorrenti, configurandosi una mutatio libelli ;
- nessun effetto erga omnes avrebbe prodotto un precedente annullamento parziale del PRG pronunciato con sentenza di questo CGARS;
- sarebbero state conformi a legge le modifiche apportate dall’Amministrazione regionale, titolata ad intervenire.
4.- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello gli originari ricorrenti i quali ne hanno chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la procedura conforme ai termini di conclusione del procedimento ex lege previsti. La censura contenuta nel ricorso di primo grado avrebbe riguardato il superamento del termine complessivo previsto dagli artt. 4 e 19 della l.r. n. 71 del 1978 e ciò a prescindere dal corretto calcolo dello stesso;
2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittima la modifica apportata dal CRU all’area dei ricorrenti, rispetto alle previsioni del piano adottato dal Comune. Premesso che in sede di approvazione non è consentito all’autorità regionale di svolgere un sindacato di merito sulle scelte di politica urbanistica dell’ente locale, ma solo di legittimità, potendo l’Assessorato regionale apportare solo quelle modificazioni che si rendono necessarie al fine di adeguare il PRG alle disposizioni di legge, nel caso di specie – a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r. – la modifica apportata dall’Amministrazione regionale al piano adottato sarebbe immotivata e non diretta ad assicurare l’osservanza di (o l’adeguamento ad) alcuna specifica disposizione di legge. La determinazione assessoriale costituirebbe una scelta di politica urbanistica, sottratta al suo potere in virtù dell’art. 5 Cost.
Hanno aggiunto gli appellanti che dopo la pubblicazione della impugnata sentenza, l’Assessorato regionale appellato richiamando la sentenza del T.a.r. per la Sicilia n. 1707 del 2023, nel prendere atto dell’annullamento del PRG, asseritamente avvenuto erga omnes , avrebbe accertato il definitivo consolidamento del PRG adottato dal Comune di Favara con deliberazione n. 13 del 26.2.2015. In tal senso hanno chiesto, in via gradata, dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse.
5.- Si è costituito in giudizio l’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana il quale, con memoria, ha contrastato le pretese di parte appellante e ha concluso per l’infondatezza del gravame. Il Comune di Favara, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
6.- In prossimità dell’udienza gli appellanti hanno depositato memoria con la quale hanno ribadito le proprie tesi difensive.
7.- All’udienza pubblica del 21 gennaio 2006, presenti i procuratori delle parti i quali si sono riportati agli scritti difensivi, l’appello, su richiesta degli tessi, è stato trattenuto in decisione.
8.- L’appello è fondato nei sensi appresso specificati.
9.- Deve essere in primo luogo esaminata, in linea con il prospettato ordine delle censure, la tempestività o meno delle modifiche apportate al PRG da parte dell’Amministrazione regionale rispetto alla scansione temporale stabilita dal combinato disposto degli artt. 4 e 19 del PRG e se, in rito, la doglianza circa la tardività della modifica sia stata tempestivamente prospettata o meno in primo grado.
10.- Gli originari ricorrenti avevano dedotto, con il ricorso introduttivo, che il PRG adottato dal commissario ad acta era stato trasmesso all’Assessorato in data 9 marzo 2016 e che all’esito della richiesta di integrazione istruttoria tutti i documenti risultavano trasmessi alla data del 17 luglio 2017, evidenziando che « Da questa data e fino al 27.11.2018 al Comune di Favara non è pervenuta alcuna richiesta o comunicazione » (pag. 6 del ricorso) e che « Se queste sono le date di riferimento, è indubbio che alla data (11.1.2019) di approvazione del decreto oggi impugnato erano ampiamente trascorsi tutti i termini di legge previsti in relazione alla procedura di approvazione del PRG » (pag. 7 del ricorso).
Nel processo amministrativo, il ricorrente è onerato esclusivamente della specifica formulazione dei motivi d’impugnazione, con riguardo ai principi di diritto che si ritengono disattesi, ma non dell'esatta indicazione delle norme violate o applicabili alla fattispecie concreta, essendo, in definitiva, rimesso al giudice tale apprezzamento tecnico e la mancata indicazione delle disposizioni normative che si assume siano state violate ovvero la loro citazione in materia errata o parziale, non impedisce al giudice di individuare i motivi dell'impugnazione ove risulti in maniera chiara, in tutte le sue implicazioni, il vizio che si è inteso dedurre (cfr., in tal senso, i principi espressi da Cons. giust. amm. sic., sez., giur., n. 95 del 2021 e giurisprudenza ivi richiamata).
Ora, è vero che i ricorrenti si sono limitati nel ricorso introduttivo ad argomentare la censura orientando il ragionamento soltanto sul mancato rispetto del (e richiamando il) termine di 270 giorni previsto sulla richiamata disciplina e non su quello di 540 giorni, ma è altrettanto vero che la doglianza circa il mancato rispetto dei termini risultava essere stata compiutamente (sebbene sinteticamente) introdotta e risultava sufficiente a denunciare il superamento – come si è detto – « di tutti i termini di legge previsti » nel loro nucleo complessivo. In tal senso, le successive specificazioni espresse in memoria introducevano una articolazione argomentativa sicuramente nuova in punto di esplicitazione della scansione dei termini, ma non infirmavano la compiutezza (trattandosi di denuncia di mera violazione di termini) e ritualità della originaria doglianza, comunque introdotta, volta a censurare il mancato rispetto del complessivo assetto recato dagli artt. 4 e 19 l.r. n. 71 del 1978 ed idonea ad incrinare il percorso procedimentale dell’impugnato DDG.
Ciò detto, va ribadito l’orientamento di questo Consiglio (cfr. sentenza n. 685 del 2022), che ha affermato che « in virtù del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, l.r. n. 71/1978 e 6, comma 1, l.r. 12 gennaio 1993, n. 9 il silenzio-assenso che dà luogo all'efficacia degli strumenti urbanistici comunali è di 270 giorni, decorso il quale si produce sì l'effetto giuridico di conferire piena efficacia al PRG, ma non ancora la relativa immodificabilità, in quanto il silenzio-assenso non equivale ad approvazione definitiva dello strumento urbanistico, potendo ancora intervenire, ai sensi del comma 2 del citato art. 19, la determinazione dell'Assessorato di approvazione con modifiche, da emanarsi entro il termine perentorio, prorogato ex art. 6 l.r. n. 9/1993, dei 270 giorni dallo spirare del primo termine, per complessivi 540 giorni, decorrenti dalla presentazione del piano all'Arta ». Nel caso di specie il termine di giorni 540 menzionato, e dotato della caratteristica della perentorietà, risulta nel caso di specie, superato, considerato il momento della trasmissione degli atti (17 luglio 2017) sino alla data di approvazione del PRG (9 gennaio 2019).
11.- Conclusivamente, l’appello va accolto in ragione della fondatezza del primo motivo e, previo assorbimento del secondo motivo, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va accolto con parziale annullamento del DDG impugnato, per quanto di interesse, in relazione alla tardività delle modifiche apportate dall’Assessorato regionale territorio e ambiente.
12.- La caducazione in sede giurisdizionale della previsione di piano regolatore generale oggetto di modifica regionale implica il consolidamento della corrispondente previsione oggetto della delibera commissariale di adozione dello strumento urbanistico.
13.- Il complessivo assetto della vicenda procedimentale e processuale consente la compensazione, tra le parti costituite, delle spese del doppio grado di giudizio; le stesse vanno dichiarate irripetibili nei confronti del Comune di Favara, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e annulla, in parte qua e per quanto di interesse, il provvedimento impugnato.
Compensa le spese del doppio grado tra le parti costituite e le dichiara irripetibili nei confronti del Comune di Favara.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO OV, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
SE La CA, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE La CA | TO OV |
IL SEGRETARIO