CASS
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 3300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3300 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO UM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/06/2025 della Corte di cassazione udita la relazione svolta dal Consigliere RI IE RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. UM ZO, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 cod. proc. pen. avverso la sentenza n. 1240 emessa dalla Sezione seconda della Corte di cassazione in data 26 giugno 2025, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso da egli proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di falso e di tentata estorsione ai danni della ex convivente. 1.1.Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto l’errore di fatto per non avere i Giudici di legittimità considerato che aveva adito il Tribunale in sede civile Penale Sent. Sez. 6 Num. 3300 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 18/12/2025 2 e che l’esercizio dell’azione civile escludeva la minaccia, elemento costitutivo del reato di estorsione di cui al capo d), per il quale aveva riportato condanna. 2. Il ricorso è inammissibile perché non proposto ai fini della correzione di errori materiale o di fatto contenuti nella sentenza. 2.1. Occorre premettere che l'errore - oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. - consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e che abbia inciso sul processo formativo della volontà. E’, dunque, necessario che l'inesatta percezione delle risultanze processuali abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza tale errore. Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (ex multis , Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280). 2.2. La Corte di cassazione- nella sentenza oggetto di ricorso- ha rilevato in primo luogo l’inammissibilità del motivo ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen. non avendo il ZO con l’atto di appello impugnato lo specifico punto relativo alla sussistenza degli elementi strutturali del reato di estorsione. In secondo luogo, nella motivazione, si legge che la minaccia estorsiva era stata correttamente individuata dal Giudice di merito nella condotta realizzata dal ZO che aveva proceduto a depositare presso la Cancelleria del Giudice civile l’istanza monitoria, accolta con la emissione del decreto ingiuntivo;
decreto che, tuttavia, era stato ottenuto producendo documentazione falsa e, dunque, senza che esistesse un diritto di credito. Hanno, infatti, ritenuto i Giudici della Seconda Sezione penale che la minaccia di prospettare azioni giudiziarie, per ottenere somme di danaro consapevolmente non dovute, integrasse il male ingiusto e, quindi, la minaccia estorsiva. 2.3. Le affermazioni della sentenza - che sono oggetto di contestazione da parte del ricorrente – riguardano, dunque, l’aspetto prettamente valutativo, non censurabile, così come non sarebbero censurabili, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né il travisamento del fatto né il travisamento della prova (cfr Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, Rv. 273060; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013. Rv. 256293). Diversamente opinando, si finirebbe per fuoriuscire dai confini dell'istituto, che è stato introdotto nel sistema per eliminare i vizi di percezione e non anche quelli di ragionamento. 3 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di euro tremila in favore della AS delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della AS delle ammende. Così deciso, 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI IE Ercole LE
decreto che, tuttavia, era stato ottenuto producendo documentazione falsa e, dunque, senza che esistesse un diritto di credito. Hanno, infatti, ritenuto i Giudici della Seconda Sezione penale che la minaccia di prospettare azioni giudiziarie, per ottenere somme di danaro consapevolmente non dovute, integrasse il male ingiusto e, quindi, la minaccia estorsiva. 2.3. Le affermazioni della sentenza - che sono oggetto di contestazione da parte del ricorrente – riguardano, dunque, l’aspetto prettamente valutativo, non censurabile, così come non sarebbero censurabili, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né il travisamento del fatto né il travisamento della prova (cfr Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, Rv. 273060; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013. Rv. 256293). Diversamente opinando, si finirebbe per fuoriuscire dai confini dell'istituto, che è stato introdotto nel sistema per eliminare i vizi di percezione e non anche quelli di ragionamento. 3 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di euro tremila in favore della AS delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della AS delle ammende. Così deciso, 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI IE Ercole LE