CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1525/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
BA RO, LA
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 916/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Comune di Amalfi - Largo F. Amodio 84011 Amalfi SA
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Snc - 03131810651
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4450/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0030066644 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0030066644 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0030066644 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 Snc proponeva Ricorso/Reclamo contro sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni che del Comune di Amalfi avverso la cartella di pagamento n. 10020230030066644 notificata a mezzo Pec in data 21/11/2023 di €. 3.337,88, relativo al mancato pagamento TARI per le annualità 2015,2016 e 2017.
Eccepiva: 1) Omessa notifica delle prodromiche ingiunzioni di pagamento e 2) Intervenuta Prescrizione del diritto alla riscossione. Chiedeva in via preliminare l'esibizione in originale di tutti gli atti presupposti e prodromici alla cartella di pagamento ed in via principale la nullità totale o parziale della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione, con vittoria delle spese di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
Il Comune di Amalfi si costituiva in giudizio e con controdeduzioni contestava quanto ex adverso dedotto dalla ricorrente. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività dato che gli atti prodromici, intimazione di pagamento, erano stati regolarmente notificati a mezzo Pec, con la cristallizzazione della pretesa tributaria.
Chiedeva in via preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile e nel merito rigettarlo, con vittoria di spese di giudizio maggiorate come previste dall'art. 96 del c.p.c. per la temerarietà della lite.
La CGT di 1° grado di Salerno, con sentenza monocratica n. 4450/10/2024 resa il 24/06/24 e depositata il
15/10/2024, accoglieva parzialmente il ricorso, compensando le spese, rilevando sia la decadenza che la prescrizione del tributo solo per l'annualità 2015, in quanto la notifica dell'atto presupposto (ingiunzione di pagamento) era stata effettuata in data 25/11/22 oltre i termini previsti dalla Legge n. 296/2006 e quelli della normativa COVID-19, in termine di proroga.
Il Comune di Amalfi proponeva atto di appello in data 03/02/2025 avverso tale sentenza e ne chiedeva la riforma per i seguenti motivi: 1) Inammissibilità del ricorso introduttivo per definitività della pretesa tributaria ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/92 e 2) Erronea applicazione della sospensione della prescrizione e decadenza ai sensi del D.L. n. 18/2020. Chiedeva, in accoglimento del presente appello e, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare integralmente il ricorso introduttivo, con conferma dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
La società Resistente_1 Snc non si costituiva in giudizio.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione della parte, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta meritevole di essere accolto.
L'appellante rileva che il giudice di prime cure nella sentenza ha errato sia nel non dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale essendo gli atti prodromici regolarmente notificati, come dallo stesso evidenziato nella sentenza e sia per aver applicato, in termini di prescrizione e decadenza, l'art. 67 e non quello dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, riferito alle ingiunzioni di pagamento. Ne chiedeva la riforma.
La Corte rileva, preliminarmente, che gli atti prodromici alla cartella di pagamento (ingiunzioni di pagamento) sono stati regolarmente notificati a mezzo Pec, per l'anno 2015 e 2016 in data 25/11/2021, per l'anno 2017 in data 10/05/2022.
La Corte evidenzia, in applicazione dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che le eccezioni relative ai crediti possono essere fatte valere solo con l'impugnazione dell'avviso di accertamento salvo che questa non sia stata ritualmente notificata, nel qual caso l'eccezione non può essere sollevata contro l'atto successivo
(Cass. Ordinanza n. 3005/2020).
La Corte di Cassazione (Sez. V civ.), con sentenza n. 34007/2022 del 18/11/2022 ribadisce che qualora il contribuente non abbia tempestivamente impugnato la cartella di pagamento, nel ricorso proposto contro il successivo atto non possono essere prospettati vizi dell'atto presupposto ma solo i vizi dell'atto stesso.
Con l'Ordinanza n. 23346/2024, depositata il 29/08/2024, la quinta sezione civile della Suprema Corte di
Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, dell'atto presupposto, la cui mancata impugnazione determina il consolidamento della pretesa tributaria.
Si può dunque affermare che tutte le eccezioni, avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere dalla contribuente con il primo atto con il quale la pretesa impositiva è stata portata alla conoscenza della parte privata. Soltanto nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall'ufficio, il diritto di difesa del contribuente può trovare “nuova espansione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte dell'articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/92.
La Corte rileva, nel caso de quo, che la società Resistente_1 Snc doveva impugnare l'atto prodromico regolarmente notificato e che la cartella di pagamento può essere impugnato solamente per vizi propri e non certamente per eccepire doglianza su atti ormai “cristallizzati” in quanto non opposti e divenuti definitivi per il decorso temporale;
ciò comporta l'inammissibilità del ricorso originario ad essa riferita.
L'avvenuta notifica dell'atto prodromico e la mancata impugnazione delle stessa ha reso incontestabile la pretesa portata dal ruolo, da ciò discende che la società Resistente_1 Snc non può proporre ricorso mediante la cartella di pagamento.
La Corte fa presente, in merito alla decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, che la legge stabilisce i termini di decadenza e di prescrizione per dare certezza del diritto, in quanto, se il titolare del diritto non lo esercita per un periodo di tempo prolungato, l'ordinamento giuridico cerca di tutelare anche il soggetto passivo di modo che lo stesso non resti "obbligato" per un periodo di tempo indefinito.
La decadenza si verifica se non interviene la notifica dell'atto entro i termini previsti dalle singole leggi d'imposta; deve essere eccepita e non ammette sospensioni o interruzioni: gli avvisi di accertamento per i tributi locali è di 5 anni (art. 1, comma 161, L. n. 296/2006); per le ingiunzioni di pagamento dei tributi locali
è di 3 anni da accertamento divenuto definitivo (art. 1, comma 163, L. n. 296/2006). Mentre la prescrizione inizia a decorrere dalla notifica dell'atto impositivo esecutivo o dall'atto delle riscossione;
deve essere eccepita;
può essere sospesa o interrotta. Per i crediti degli enti locali è di 5 anni (art. 2948 cod. civ. n. 4).
La prescrizione è un mezzo che estingue un diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Questo significa che il mancato pagamento per l'anno 2015 andrebbe accertato entro il 31/12/2020, per l'anno 2016 entro il 31/12/2021, per l'anno 2017 entro il 31/12/2022. Nessun termine di decadenza/prescrizione è intervenuto in ragione delle proroghe succedute a fronte dell'epidemia da COVID-19, dato che le ingiunzioni di pagamento per l'anno 2015 e 2016 sono state notificate a mezzo Pec in data in data 25/11/2021, mentre per l'anno 2017 è avvenuta in data 10/05/2022.
La normativa emergenziale COVID 19 ha disposto, da un lato, la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti e, dall'altro, ha riconosciuto più tempo agli enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei tributi.
L'art. 67 del D.L. n. 18/2020 prevede al comma 1, che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli di prescrizione e decadenza. La norma ha quindi posticipato le scadenze originarie di 85 giorni.
Con due recenti pronunce, Ordinanza n. 960 del 15/01/2025 e il decreto n. 1630 del 23/01/2025, la Suprema
Corte si è espressa, in maniera sufficientemente netta, sulle conseguenze della sospensione delle attività amministrative che fa capo al c.d. “Decreto Cura Italia” (in particolare di 85 giorni ex art. 67, comma 1) sia con riguardo ai termini di accertamento che di prescrizione, sostenendo che essi risultano estesi per un intervallo di tempo di analoga durata alla sospensione stessa. Tale proroga si applica non solo alle scadenze del 2020, ma anche ai termini relativi agli anni successivi. Pertanto, la proroga prevista dall'art. 67, comma
1 del DL 18/2020 (cosiddetto Cura Italia), ha comportato uno slittamento in avanti dei termini per una durata corrispondente a quella del periodo sospeso, ovvero ottantacinque giorni.
Il Collegio ritiene applicabile, già prima del recente decreto n. 1630/2025 della Corte di Cassazione, la proroga di 85 giorni dei suddetti termini conseguente alla normativa emergenziale del c.d. “Decreto Cura Italia”.
Mentre l'art. 68 del DL. n. 18/2020, il quale, dopo aver previsto al comma 1, la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Inoltre, stabilisce al comma 4-bis che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, si applica una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi.
Il legislatore, inoltre, ha introdotto una proroga di 24 mesi e quest'ultima disposizione, in quanto espressamente derogatoria di “ogni altra disposizione di legge vigente”, ha superato la prescrizioni dell'art. 157, comma 3, lett. a), b) e c), del D.L. n. 34/2020.
Infine, è doveroso evidenziare come le proroghe illustrate non siano cumulabili, come anche stabilito dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 17668 del 30 giugno 2025, la quale ha adottato il principio di specialità per dirimere il caso sottopostole.
La categorizzazione in ipotesi distinte e alternative dimostra che le norme non possono essere applicate cumulativamente.
Ipotesi a): Per i termini di prescrizione o decadenza che sarebbero scaduti in data successiva al periodo di sospensione (cioè dopo il 31 agosto 2021), si applica unicamente la sospensione per un periodo pari a quello del blocco delle attività di riscossione (542/543 giorni), come previsto dall'art. 12, comma 1, del D.
Lgs. n. 159/2015.
Ipotesi b): Per i termini che sarebbero scaduti nel corso del periodo di sospensione (cioè negli anni 2020 e
2021), si applica la proroga fissa al 31 dicembre 2023, come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n.
159/2015. Ipotesi c): Per i carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione (dall'8 marzo
2020 al 31 dicembre 2021), si applica la proroga speciale di 24 mesi prevista dall'art. 68, comma 4-bis, del
D.L. n. 18/2020.
La Corte rileva che nel caso de quo va applicata l'ipotesi b), pertanto nessuna decadenza e prescrizione è intervenuta.
Va rilevato, altresì, che con l'ordinanza n. 21765/2025, la Sezione Tributaria della Cassazione ha ribadito la posizione secondo cui i termini “prorogati” riguardano anche gli accertamenti dei tributi locali (IMU, TARI, ecc.) relativi agli anni di imposta per i quali, alla data dell'8 marzo 2020, erano “pendenti” i termini di esercizio dei poteri degli enti impositori.
Sui termini di decadenza e prescrizione si è pronunciata la Cassazione, Sez. Trib., con l'Ordinanza n. 1781/26 del 26 gennaio 2026.
La Corte, alle luce di quanto su esposto accoglie l'appello, con riforma parziale della sentenza.
Si compensano le spese del doppio grado in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.
Salerno li 11/02/2026
Il LA Il Presidente
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MAIO GABRIELE, Presidente
BA RO, LA
ITRI OLGA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 916/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Comune di Amalfi - Largo F. Amodio 84011 Amalfi SA
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Snc - 03131810651
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4450/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 10 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0030066644 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0030066644 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2023 0030066644 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 Snc proponeva Ricorso/Reclamo contro sia dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni che del Comune di Amalfi avverso la cartella di pagamento n. 10020230030066644 notificata a mezzo Pec in data 21/11/2023 di €. 3.337,88, relativo al mancato pagamento TARI per le annualità 2015,2016 e 2017.
Eccepiva: 1) Omessa notifica delle prodromiche ingiunzioni di pagamento e 2) Intervenuta Prescrizione del diritto alla riscossione. Chiedeva in via preliminare l'esibizione in originale di tutti gli atti presupposti e prodromici alla cartella di pagamento ed in via principale la nullità totale o parziale della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione, con vittoria delle spese di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
Il Comune di Amalfi si costituiva in giudizio e con controdeduzioni contestava quanto ex adverso dedotto dalla ricorrente. Eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardività dato che gli atti prodromici, intimazione di pagamento, erano stati regolarmente notificati a mezzo Pec, con la cristallizzazione della pretesa tributaria.
Chiedeva in via preliminare di dichiarare il ricorso inammissibile e nel merito rigettarlo, con vittoria di spese di giudizio maggiorate come previste dall'art. 96 del c.p.c. per la temerarietà della lite.
La CGT di 1° grado di Salerno, con sentenza monocratica n. 4450/10/2024 resa il 24/06/24 e depositata il
15/10/2024, accoglieva parzialmente il ricorso, compensando le spese, rilevando sia la decadenza che la prescrizione del tributo solo per l'annualità 2015, in quanto la notifica dell'atto presupposto (ingiunzione di pagamento) era stata effettuata in data 25/11/22 oltre i termini previsti dalla Legge n. 296/2006 e quelli della normativa COVID-19, in termine di proroga.
Il Comune di Amalfi proponeva atto di appello in data 03/02/2025 avverso tale sentenza e ne chiedeva la riforma per i seguenti motivi: 1) Inammissibilità del ricorso introduttivo per definitività della pretesa tributaria ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 546/92 e 2) Erronea applicazione della sospensione della prescrizione e decadenza ai sensi del D.L. n. 18/2020. Chiedeva, in accoglimento del presente appello e, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare integralmente il ricorso introduttivo, con conferma dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
La società Resistente_1 Snc non si costituiva in giudizio.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati l'atto di appello e tutti gli atti depositati, letta la costituzione della parte, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta meritevole di essere accolto.
L'appellante rileva che il giudice di prime cure nella sentenza ha errato sia nel non dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale essendo gli atti prodromici regolarmente notificati, come dallo stesso evidenziato nella sentenza e sia per aver applicato, in termini di prescrizione e decadenza, l'art. 67 e non quello dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020, riferito alle ingiunzioni di pagamento. Ne chiedeva la riforma.
La Corte rileva, preliminarmente, che gli atti prodromici alla cartella di pagamento (ingiunzioni di pagamento) sono stati regolarmente notificati a mezzo Pec, per l'anno 2015 e 2016 in data 25/11/2021, per l'anno 2017 in data 10/05/2022.
La Corte evidenzia, in applicazione dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che le eccezioni relative ai crediti possono essere fatte valere solo con l'impugnazione dell'avviso di accertamento salvo che questa non sia stata ritualmente notificata, nel qual caso l'eccezione non può essere sollevata contro l'atto successivo
(Cass. Ordinanza n. 3005/2020).
La Corte di Cassazione (Sez. V civ.), con sentenza n. 34007/2022 del 18/11/2022 ribadisce che qualora il contribuente non abbia tempestivamente impugnato la cartella di pagamento, nel ricorso proposto contro il successivo atto non possono essere prospettati vizi dell'atto presupposto ma solo i vizi dell'atto stesso.
Con l'Ordinanza n. 23346/2024, depositata il 29/08/2024, la quinta sezione civile della Suprema Corte di
Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, dell'atto presupposto, la cui mancata impugnazione determina il consolidamento della pretesa tributaria.
Si può dunque affermare che tutte le eccezioni, avrebbero potuto e dovuto essere fatte valere dalla contribuente con il primo atto con il quale la pretesa impositiva è stata portata alla conoscenza della parte privata. Soltanto nell'ipotesi in cui tale atto non sia stato regolarmente e tempestivamente notificato dall'ufficio, il diritto di difesa del contribuente può trovare “nuova espansione” nella forma della consentita impugnazione congiunta degli atti, prevista dall'ultima parte dell'articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/92.
La Corte rileva, nel caso de quo, che la società Resistente_1 Snc doveva impugnare l'atto prodromico regolarmente notificato e che la cartella di pagamento può essere impugnato solamente per vizi propri e non certamente per eccepire doglianza su atti ormai “cristallizzati” in quanto non opposti e divenuti definitivi per il decorso temporale;
ciò comporta l'inammissibilità del ricorso originario ad essa riferita.
L'avvenuta notifica dell'atto prodromico e la mancata impugnazione delle stessa ha reso incontestabile la pretesa portata dal ruolo, da ciò discende che la società Resistente_1 Snc non può proporre ricorso mediante la cartella di pagamento.
La Corte fa presente, in merito alla decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, che la legge stabilisce i termini di decadenza e di prescrizione per dare certezza del diritto, in quanto, se il titolare del diritto non lo esercita per un periodo di tempo prolungato, l'ordinamento giuridico cerca di tutelare anche il soggetto passivo di modo che lo stesso non resti "obbligato" per un periodo di tempo indefinito.
La decadenza si verifica se non interviene la notifica dell'atto entro i termini previsti dalle singole leggi d'imposta; deve essere eccepita e non ammette sospensioni o interruzioni: gli avvisi di accertamento per i tributi locali è di 5 anni (art. 1, comma 161, L. n. 296/2006); per le ingiunzioni di pagamento dei tributi locali
è di 3 anni da accertamento divenuto definitivo (art. 1, comma 163, L. n. 296/2006). Mentre la prescrizione inizia a decorrere dalla notifica dell'atto impositivo esecutivo o dall'atto delle riscossione;
deve essere eccepita;
può essere sospesa o interrotta. Per i crediti degli enti locali è di 5 anni (art. 2948 cod. civ. n. 4).
La prescrizione è un mezzo che estingue un diritto quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Questo significa che il mancato pagamento per l'anno 2015 andrebbe accertato entro il 31/12/2020, per l'anno 2016 entro il 31/12/2021, per l'anno 2017 entro il 31/12/2022. Nessun termine di decadenza/prescrizione è intervenuto in ragione delle proroghe succedute a fronte dell'epidemia da COVID-19, dato che le ingiunzioni di pagamento per l'anno 2015 e 2016 sono state notificate a mezzo Pec in data in data 25/11/2021, mentre per l'anno 2017 è avvenuta in data 10/05/2022.
La normativa emergenziale COVID 19 ha disposto, da un lato, la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti e, dall'altro, ha riconosciuto più tempo agli enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei tributi.
L'art. 67 del D.L. n. 18/2020 prevede al comma 1, che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli di prescrizione e decadenza. La norma ha quindi posticipato le scadenze originarie di 85 giorni.
Con due recenti pronunce, Ordinanza n. 960 del 15/01/2025 e il decreto n. 1630 del 23/01/2025, la Suprema
Corte si è espressa, in maniera sufficientemente netta, sulle conseguenze della sospensione delle attività amministrative che fa capo al c.d. “Decreto Cura Italia” (in particolare di 85 giorni ex art. 67, comma 1) sia con riguardo ai termini di accertamento che di prescrizione, sostenendo che essi risultano estesi per un intervallo di tempo di analoga durata alla sospensione stessa. Tale proroga si applica non solo alle scadenze del 2020, ma anche ai termini relativi agli anni successivi. Pertanto, la proroga prevista dall'art. 67, comma
1 del DL 18/2020 (cosiddetto Cura Italia), ha comportato uno slittamento in avanti dei termini per una durata corrispondente a quella del periodo sospeso, ovvero ottantacinque giorni.
Il Collegio ritiene applicabile, già prima del recente decreto n. 1630/2025 della Corte di Cassazione, la proroga di 85 giorni dei suddetti termini conseguente alla normativa emergenziale del c.d. “Decreto Cura Italia”.
Mentre l'art. 68 del DL. n. 18/2020, il quale, dopo aver previsto al comma 1, la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni). Inoltre, stabilisce al comma 4-bis che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, si applica una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi.
Il legislatore, inoltre, ha introdotto una proroga di 24 mesi e quest'ultima disposizione, in quanto espressamente derogatoria di “ogni altra disposizione di legge vigente”, ha superato la prescrizioni dell'art. 157, comma 3, lett. a), b) e c), del D.L. n. 34/2020.
Infine, è doveroso evidenziare come le proroghe illustrate non siano cumulabili, come anche stabilito dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 17668 del 30 giugno 2025, la quale ha adottato il principio di specialità per dirimere il caso sottopostole.
La categorizzazione in ipotesi distinte e alternative dimostra che le norme non possono essere applicate cumulativamente.
Ipotesi a): Per i termini di prescrizione o decadenza che sarebbero scaduti in data successiva al periodo di sospensione (cioè dopo il 31 agosto 2021), si applica unicamente la sospensione per un periodo pari a quello del blocco delle attività di riscossione (542/543 giorni), come previsto dall'art. 12, comma 1, del D.
Lgs. n. 159/2015.
Ipotesi b): Per i termini che sarebbero scaduti nel corso del periodo di sospensione (cioè negli anni 2020 e
2021), si applica la proroga fissa al 31 dicembre 2023, come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n.
159/2015. Ipotesi c): Per i carichi affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione (dall'8 marzo
2020 al 31 dicembre 2021), si applica la proroga speciale di 24 mesi prevista dall'art. 68, comma 4-bis, del
D.L. n. 18/2020.
La Corte rileva che nel caso de quo va applicata l'ipotesi b), pertanto nessuna decadenza e prescrizione è intervenuta.
Va rilevato, altresì, che con l'ordinanza n. 21765/2025, la Sezione Tributaria della Cassazione ha ribadito la posizione secondo cui i termini “prorogati” riguardano anche gli accertamenti dei tributi locali (IMU, TARI, ecc.) relativi agli anni di imposta per i quali, alla data dell'8 marzo 2020, erano “pendenti” i termini di esercizio dei poteri degli enti impositori.
Sui termini di decadenza e prescrizione si è pronunciata la Cassazione, Sez. Trib., con l'Ordinanza n. 1781/26 del 26 gennaio 2026.
La Corte, alle luce di quanto su esposto accoglie l'appello, con riforma parziale della sentenza.
Si compensano le spese del doppio grado in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.
Salerno li 11/02/2026
Il LA Il Presidente