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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
15870 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa TE EL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15870 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], domiciliato a Parona (VR), Via degli Parte_1
Arusnati n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. MARCONCINI NICOLA
e nata il [...] a [...], residente in [...]
Ederle n. 26, rappresentata e difesa dall'avv. MARCONCINI NICOLA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra e in Comune di Verona Parte_1 Controparte_1
22.09.1992, registrato agli Atti di Matrimonio del Comune di Verona, Atto n. 0492 parte II serie A - anno 1992 - Comune di Verona, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle prescritte annotazioni;
2. Dichiarare che la sig.ra continuerà a vivere presso l'abitazione familiare sita in Controparte_1
Comune di Verona, Via Carlo Ederle n. 26, identificata al NCEU di Verona al Fg. 9 M.N. 660 sub. 4
e M.N. 660 sub 13 ed acquistata in regime di comproprietà con il sig. con atto Parte_1 di compravendita sottoscritto in data 21.11.2008 (docc. nn. 3 e 4);
3. Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile la somma complessiva di euro 300,00, da corrispondersi entro il 30 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Al fine di regolamentare gli assetti economici pregressi in relazione alla cessione di alcuni beni mobili già presenti nella casa di abitazione coniugale ed individuati reciprocamente dalle parti, il sig. si impegna a versare alla sig.ra che accetta, la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 20.000,00 per le predette causali;
somma che verrà corrisposta dal sig. in Parte_1 un'unica soluzione al momento della pubblicazione della sentenza di divorzio.
5. Con l'esatta esecuzione di tutto quanto sopra, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere
l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione, titolo o causa e di aver definito ogni rapporto economico- patrimoniale tra loro esistente.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/11/2025 , e Parte_1 CP_1
sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio concordatario in Comune di
[...]
Verona il 22.09.1992; che dal matrimonio erano nati (08.04.1993 economicamente Persona_1 autosufficiente), (06.02.1996 economicamente autosufficiente) e Persona_2 Parte_2
(01.06.2001, maggiorenne e a breve economicamente autosufficiente) – hanno chiesto la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione di ulteriori pattuizioni di natura patrimoniale.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 12/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale omologata il 12/1/18 e ritualmente annotata nel registro di matrimonio).
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nata Parte_1 il 27/01/1963 a VERONA (VR) e nato il [...] a [...], alle Controparte_1 condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 492, parte II, serie A, anno 1992;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
TE EL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa TE EL Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 15870 2025 VG promossa
DA
, nato il [...] a [...], domiciliato a Parona (VR), Via degli Parte_1
Arusnati n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. MARCONCINI NICOLA
e nata il [...] a [...], residente in [...]
Ederle n. 26, rappresentata e difesa dall'avv. MARCONCINI NICOLA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra e in Comune di Verona Parte_1 Controparte_1
22.09.1992, registrato agli Atti di Matrimonio del Comune di Verona, Atto n. 0492 parte II serie A - anno 1992 - Comune di Verona, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle prescritte annotazioni;
2. Dichiarare che la sig.ra continuerà a vivere presso l'abitazione familiare sita in Controparte_1
Comune di Verona, Via Carlo Ederle n. 26, identificata al NCEU di Verona al Fg. 9 M.N. 660 sub. 4
e M.N. 660 sub 13 ed acquistata in regime di comproprietà con il sig. con atto Parte_1 di compravendita sottoscritto in data 21.11.2008 (docc. nn. 3 e 4);
3. Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile la somma complessiva di euro 300,00, da corrispondersi entro il 30 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Al fine di regolamentare gli assetti economici pregressi in relazione alla cessione di alcuni beni mobili già presenti nella casa di abitazione coniugale ed individuati reciprocamente dalle parti, il sig. si impegna a versare alla sig.ra che accetta, la somma di Parte_1 Controparte_1 euro 20.000,00 per le predette causali;
somma che verrà corrisposta dal sig. in Parte_1 un'unica soluzione al momento della pubblicazione della sentenza di divorzio.
5. Con l'esatta esecuzione di tutto quanto sopra, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere
l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione, titolo o causa e di aver definito ogni rapporto economico- patrimoniale tra loro esistente.
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/11/2025 , e Parte_1 CP_1
sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio concordatario in Comune di
[...]
Verona il 22.09.1992; che dal matrimonio erano nati (08.04.1993 economicamente Persona_1 autosufficiente), (06.02.1996 economicamente autosufficiente) e Persona_2 Parte_2
(01.06.2001, maggiorenne e a breve economicamente autosufficiente) – hanno chiesto la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la regolamentazione di ulteriori pattuizioni di natura patrimoniale.
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 12/12/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire alla cessazione degli effetti civili del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento. Del resto, sussistono, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 (essendo stata la separazione consensuale omologata il 12/1/18 e ritualmente annotata nel registro di matrimonio).
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da , nata Parte_1 il 27/01/1963 a VERONA (VR) e nato il [...] a [...], alle Controparte_1 condizioni come indicate nella epigrafe della presente decisione
ORDINA al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio al n. 492, parte II, serie A, anno 1992;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 16/12/25.
La Giudice relatrice
TE EL
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra