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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10767 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22899/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Manuela Morrone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22899/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CATERINO LUIGI
OPPONENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a DI per consegna – art. 119 TUB
Conclusioni Per l'opponente:
Si revochi e/o annulli ovvero si dichiari nullo ed improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n.ro 4267/2024, R.G. 15312/2024, Repertorio n. 8868/2024 del 29.07.2024, reso il 25- 29.07.2024, con la formula della provvisoria esecuzione, ai sensi dell'articolo 624 del codice di procedura civile, dal Giudice Unico della seconda sezione civile del Tribunale Civile di Napoli, dr.ssa Maria Caterina De Falco e notificato, unitamente a pedissequo atto di precetto, il 09.09.2024. Si accolga l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n.ro 4267/2024, Pt_1
R.G. 15312/2024, Repertorio n. 8868/2024 del 29.07.2024, reso il 25-29.07.2024, con la formula della provvisoria esecuzione, ai sensi dell'articolo 624 del codice di procedura civile, dal Giudice Unico della seconda sezione civile del Tribunale Civile di Napoli, dr.ssa Maria Caterina De Falco e notificato, unitamente a pedissequo atto di precetto, il 09.09.2024 e si dichiari che la
[...]
(i.e. società scissa) ha già adempiuto a quanto prescritto Controparte_2
pagina 1 di 6 dall'articolo 119, IV comma, del T.U.B. avendo fornito alla tutta la documentazione CP_1 relativa al contratto di mutuo edilizio stipulato il 30.11.2009 per Notar Notaio in Persona_1
Genova, Repertorio 1.932, Raccolta 1.444. Si condanni la in persona del legale Rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, anche ai sensi dell'articolo 96, III comma, del codice di procedura civile.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La (di seguito proponeva opposizione avverso il DI Parte_1 Pt_1
n. 4267/2024, con il quale le veniva ingiunta la consegna della documentazione bancaria afferente al contratto di mutuo edilizio, stipulato il 30.01.2009, ai sensi degli articoli 38 e seguenti del T.U.B., da con la BMPS, rapporto passato alla quale società CP_1 Pt_1 beneficiaria della scissione parziale del 25.11.2020.
In particolare, la intendeva ottenere la consegna della seguente documentazione ex CP_1 art. 119 TUB:
“1. Copia conforme all'originale di tutte le Polizze Assicurative, a qualunque titolo sottoscritte da e/o dall'Ing. , sia direttamente dagli interessati, sia se CP_1 Persona_2 sottoscritti in loro nome e per loro conto, sia se afferiti e/o afferibili ai loro NDG identificativi comprensive dei diritti, delle obbligazioni e dei titoli collegati e/o collegabili al suddetto credito da contratto di mutuo edilizio ipotecario a S.A.L. de qua, con condizioni generali di contratto, qualora siano presenti in Vostra anagrafica NDG/NDC cliente Società e/o CP_1 anagrafica NDG/NDC cliente Ing. ; Persona_2
2. Copie conforme all'originale di tutte le scritture contabili interne, unicamente afferite e/o afferibili alla gestione del rapporto con la e/o con l'Ing. Controparte_3 Per_2
a seguito del conferimento per scissione del rapporto di mutuo edilizio ipotecario a
[...] ex art. 38 e ss. T.U.B. a rogito notaio Dott. Rep. n.
1.932 Racc. n.
1.444 del CP_4 Persona_1
30.11.2009, Rep. n.
1.933 Racc. n.
1.496 del 11.01.2010, e Rep. n.
2.240 Racc. n.
1.688 del 15.06.2010, del Vostro conto corrente bancario interno, intestato ad
[...] con specifica evidenza dell'iscrizione contabile secondo i Parte_1 principi internazionali IAS/IFRS delle somme addebitate a a titolo di interessi CP_1 moratori e per costi/spese di gestione del servizio di credito acquisito per atto di scissione, come da vostro estratto in originale del libro giornale generale, con specifico riferimento – prudenziale - al primo, secondo e terzo sezionale, e dei relativi Sectors;
3. Copia delle scritture contabili interne di Parte_1 prudenzialmente, c.d. primo, secondo e terzo sezionale dell'estratto originale dei libri giornale di (libro giornale principale, libro giornale Parte_1
pagina 2 di 6 inventari, libro giornale relativo alla tenuta dei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, libro giornale relativo alla tenuta dei registri prescritti ai fini dell'imposta sulle assicurazioni, libro giornale relativo alla tenuta dei registri prescritti ai fini dell'imposta sui premi lordi assicurativi), e relativi Sectors, tutti muniti delle scritture contabili c.d. ausiliarie, ovvero sia i conti di mastro, sia i conti partitari, e muniti di brogliaccio, o prima nota, relativi al contratto di finanziamento (mutuo fondiario ipotecario) a rogito notaio Dott. Rep. Persona_1
n.
1.932 Racc. n.
1.444 del 30.11.2009, Rep. n.
1.933 Racc. n.
1.496 del 11.01.2010, e Rep. n. n.
2.240 Racc. n.
1.688 del 15.06.2010 acquisito per atto di scissione.
4. Copia conforme all'originale delle scritture contabili interne, prudenzialmente, c.d. primo e secondo sezionale, e relativi dell'estratto originale del libro giornale principale di CP_5 attestanti l'accredito di tutte le somme Parte_1 addebitate contabilmente a a titolo di ratei periodici d'interessi moratori CP_1 relativi al mutuo edilizio ipotecario a a rogito notaio Dott. Rep. n.
1.932 CP_4 Persona_1
Racc. n.
1.444 del 30.11.2009, Rep. n.
1.933 Racc. n.
1.496 del 11.01.2010, e Rep. n.
2.240 Racc. n.
1.688 del 15.06.2010 e, precedentemente all'operato atto di scissione, rubricato presso la Contr Filiale Agenzia Sede, di Genova (GE);
5. Autocertificazione a doppia firma leggibile di due funzionari Parte_1 dotati di poteri di firma, su carta intestata
[...] Parte_1 con ologramma aziendale di conformità ai principi contabili internazionali
[...]
IAS/IFRS degli estratti originali dei libri giornale de quibus di Parte_1 libro giornale principale, libro giornale inventari, libro giornale relativo alla
[...] tenuta dei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, libro giornale relativo alla tenuta dei registri prescritti ai fini dell'imposta sulle assicurazioni, libro giornale relativo alla tenuta dei registri prescritti ai fini dell'imposta sui premi lordi assicurativi), e relativi Sectors, tutti muniti delle scritture contabili c.d. ausiliarie, ovvero sia i conti di , sia i conti Per_3 partitari e muniti di brogliaccio, o prima nota, relativi al contratto di finanziamento (mutuo edilizio ipotecario a a rogito notaio Dott. Rep. n.
1.932 Racc. n.
1.444 del CP_4 Persona_1
30.11.2009, Rep. n.
1.933 Racc. n.
1.496 del 11.01.2010, e Rep. n.
2.240 Racc. n.
1.688 del 15.06.2010) ai sensi ed effetti del Regolamento (CE) n. 160/2002 artt. 4 e 5, D. Lgs. n. 38/2005 e Circolare Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005;
6. Copia conforme all'originale della registrazione delle rilevazioni storiche del parametro Euribor ACT/365 opzionato e, dunque, applicato al contratto di mutuo in oggetto da parte di dall'acquisizione del credito per effetto di Parte_1 conferimento da atto di scissione del contratto di mutuo edilizio ipotecario a S.A.L. in oggetto, fino al valore del parametro pro tempore vigente l'ultima iscrizione contabile degli interessi Contr moratori maturati e maturandi alla data odierna sul credito oggetto di conferimento da per atto di scissione, ex fixing del contratto di mutuo edilizio ipotecario a S.A.L. de quo;
pagina 3 di 6
7. Copia conforme all'originale, a singola firma leggibile di dirigente di
[...] el documento SID relativo al rapporto di credito da mutuo Parte_1 edilizio ipotecario a intestato a e precedentemente rubricato presso la CP_4 CP_1 Contr Filiale Agenzia Sede, di Genova (GE) a rogito notaio Dott. Rep. n.
1.932 Persona_1
Racc. n.
1.444 del 30.11.2009, Rep. n.
1.933 Racc. n.
1.496 del 11.01.2010, e Rep. n.
2.240 Racc. n.
1.688 del 15.06.2010, con riguardo all' obbligo di trasmissione all'anagrafe tributaria ex Sistema Interscambio Dati, con codici identificativi di trasmissione telematica, muniti di data e orario per ciascuna trasmissione del suddetto documento, per tutti gli anni di rapporto con
Parte_1
8. Copia conforma all'originale, munita di certificazione e autentica notarile, del documento SID (Sistema Informativo Direzionale) derivante da estrazione dai libri contabili di
[...] in formato tabulato, relativo alle iscrizioni contabili tenute Parte_1 afferite e/o afferibili all'NDG/NDC di e/o afferite e/o afferibili all'NDG/NDC CP_1 dell'Ing. , per tutta la durata del rapporto con e/o con l'Ing. Persona_2 CP_1
. Tale certificazione e autentica notarile deve indicare i nominativi dei soggetti Persona_2 presenti alle operazioni di estrazioni dati, identificati dal notaio certificante e autenticante il documento, con certificazione di conformità rispetto ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, e indicazione del nome del/dei softwares informatici utilizzati per la suddetta estrazione dati”.
L'opponente lamentava che la documentazione era già stata fornita all'opposta dalla BMPS, ed allegava documentazione relativa all'esecuzione del DI n. 3970/2018, emesso dal Tribunale di Genova e concludeva nei termini riportati in epigrafe.
L'opposta non si costituiva in giudizio.
2.Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533). Compito del giudice dell'opposizione non è, quindi, quello di stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso in fase monitoria, bensì
pagina 4 di 6 quello di stabilire se sussistano, nel giudizio a cognizione piena, i presupposti per l'accoglimento della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio.
Tanto premesso, si deve osservare che l'art. 119 TUB comma IV prevede che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Il diritto riconosciuto da questa disposizione al cliente, pertanto, non è di ottenere copia delle scritture contabili e dei registri contabili ed obbligatori della banca, nei termini e nei modi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo, ma solo quello di ottenere la copia dei dati relativi al contratto di mutuo ed ai contratti ad esso associati, nonché la copia di tutti i movimenti contabili riferibili a detti contratti.
L' ha dimostrato che la aveva ottenuto la produzione di tutte le scritture Pt_1 CP_1 contabili interne della BMPS, originaria contraente del contratto di mutuo 30.11.2009, ed anche delle scritture relative al conto corrente n.ro 633383.01 (già n. 611433.30 e prima n. 29988.07), per la parte riferibile all'addebito delle rate del mutuo, mediante l'esecuzione del DI n. 3970/2018 emesso dal Tribunale di Genova. Il Tribunale di Genova aveva infatti ingiunto alla BMPS di consegnare alla società ricorrente “tutte le scritture contabili interne di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Gruppo MPS, relative all'intero periodo di rapporto con CP_1
afferiti ai rapporti sopra citati (contratto di mutuo fondiario ipotecario del 30/11/2009 e
[...] contratto di conto corrente n. 633383.01 – già 29988.07), con doppia firma leggibile di ufficiale bancario, su carta intestata e su rapporto cartaceo contrassegnato da ologramma aziendale”.
L'opposta aveva anche azionato procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Genova, ritenendo non eseguito l'ordine di consegna, e nel corso del procedimento era stata disposta apposita consulenza tecnica per accertare la completezza della documentazione fornita.
I consulenti nominati dal Tribunale avevano concluso che “risultano prodotte le registrazioni del libro giornale sezionale Italia relative al rapporto di mutuo ipotecario, risultano invece mancare le registrazioni del libro giornale sezionale Italia relative al rapporto di conto corrente n. 63383.01 (già n. 611433.30 e prima ancora n. 29988.07), diverse da quelle specifiche del mutuo, per il periodo settembre 2005 – ottobre 2019.”.
Nella sentenza n. 542/2023 del Tribunale di Genova, pertanto, si dava atto della mancata consegna della sola documentazione relativa al conto corrente per la parte diversa dall'addebito delle rate del mutuo. Se re ricava che la aveva già ottenuto la produzione della CP_1
pagina 5 di 6 documentazione relativa al contratto di mutuo del 2009, documentazione ritenuta coerente con i Contr libri contabili della originaria mutuante e dante causa della Pt_1
Si deve, peraltro, precisare che la posizione di nell'ambito della procedura esecutiva è Pt_1 quella del successore, trattandosi di scissione parziale, e che l'ordine di esibizione ex art. 119 TUB non può che riguardare l'originario rapporto di mutuo del 2009. La posizione dell'opposta era, infatti, già a sofferenza e oggetto di procedura esecutiva – come affermando dalla stessa nel ricorso per DI – per cui non è stata ipotizzata alcuna movimentazione successiva CP_1 all'atto di scissione ed alla procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. intentata dalla sulla CP_1 scorta del DI n. 542/2023 del Tribunale di Genova. Né può essere ravvisato un diritto alla acquisizione di documentazione ulteriore a seguito dell'intervento di atteso che l'art. 119 Pt_1
TUB ha un ambito applicativo ben delineato e che l'interesse rappresentato dalla CP_1
(accertare l'effettivo credito della nell'ambito della procedura esecutiva - ormai estinta) Pt_1 non può consentire l'ampliamento dell'ambito applicativo della norma.
Irrilevante, infine, il richiamo al Regolamento GDPR ed alla normativa sulla tutela dei dati personali, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un diritto alla consegna dei documenti indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo.
3. All'accoglimento dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della al pagamento delle spese di lite, liquidate nei minimi tariffari previsti CP_1 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, per le cause di valore indeterminabili di bassa complessità, tenuto conto della contumacia dell'opposta e dell'assenza di questioni giuridiche di particolare difficoltà, nei seguenti termini: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale.
Si deve, infine, escludere la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., non rinvenendosi un abuso processuale né un irragionevole ricorso al procedimento monitorio, ma solo l'infondatezza della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il DI n. 4267/2024;
- Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a.
Napoli, 20 novembre 2025
La Giudice dott.ssa Manuela Morrone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Manuela Morrone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22899/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CATERINO LUIGI
OPPONENTE contro
(C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a DI per consegna – art. 119 TUB
Conclusioni Per l'opponente:
Si revochi e/o annulli ovvero si dichiari nullo ed improduttivo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n.ro 4267/2024, R.G. 15312/2024, Repertorio n. 8868/2024 del 29.07.2024, reso il 25- 29.07.2024, con la formula della provvisoria esecuzione, ai sensi dell'articolo 624 del codice di procedura civile, dal Giudice Unico della seconda sezione civile del Tribunale Civile di Napoli, dr.ssa Maria Caterina De Falco e notificato, unitamente a pedissequo atto di precetto, il 09.09.2024. Si accolga l'opposizione proposta dalla avverso il decreto ingiuntivo n.ro 4267/2024, Pt_1
R.G. 15312/2024, Repertorio n. 8868/2024 del 29.07.2024, reso il 25-29.07.2024, con la formula della provvisoria esecuzione, ai sensi dell'articolo 624 del codice di procedura civile, dal Giudice Unico della seconda sezione civile del Tribunale Civile di Napoli, dr.ssa Maria Caterina De Falco e notificato, unitamente a pedissequo atto di precetto, il 09.09.2024 e si dichiari che la
[...]
(i.e. società scissa) ha già adempiuto a quanto prescritto Controparte_2
pagina 1 di 6 dall'articolo 119, IV comma, del T.U.B. avendo fornito alla tutta la documentazione CP_1 relativa al contratto di mutuo edilizio stipulato il 30.11.2009 per Notar Notaio in Persona_1
Genova, Repertorio 1.932, Raccolta 1.444. Si condanni la in persona del legale Rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, anche ai sensi dell'articolo 96, III comma, del codice di procedura civile.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La (di seguito proponeva opposizione avverso il DI Parte_1 Pt_1
n. 4267/2024, con il quale le veniva ingiunta la consegna della documentazione bancaria afferente al contratto di mutuo edilizio, stipulato il 30.01.2009, ai sensi degli articoli 38 e seguenti del T.U.B., da con la BMPS, rapporto passato alla quale società CP_1 Pt_1 beneficiaria della scissione parziale del 25.11.2020.
In particolare, la intendeva ottenere la consegna della seguente documentazione ex CP_1 art. 119 TUB:
“1. Copia conforme all'originale di tutte le Polizze Assicurative, a qualunque titolo sottoscritte da e/o dall'Ing. , sia direttamente dagli interessati, sia se CP_1 Persona_2 sottoscritti in loro nome e per loro conto, sia se afferiti e/o afferibili ai loro NDG identificativi comprensive dei diritti, delle obbligazioni e dei titoli collegati e/o collegabili al suddetto credito da contratto di mutuo edilizio ipotecario a S.A.L. de qua, con condizioni generali di contratto, qualora siano presenti in Vostra anagrafica NDG/NDC cliente Società e/o CP_1 anagrafica NDG/NDC cliente Ing. ; Persona_2
2. Copie conforme all'originale di tutte le scritture contabili interne, unicamente afferite e/o afferibili alla gestione del rapporto con la e/o con l'Ing. Controparte_3 Per_2
a seguito del conferimento per scissione del rapporto di mutuo edilizio ipotecario a
[...] ex art. 38 e ss. T.U.B. a rogito notaio Dott. Rep. n.
1.932 Racc. n.
1.444 del CP_4 Persona_1
30.11.2009, Rep. n.
1.933 Racc. n.
1.496 del 11.01.2010, e Rep. n.
2.240 Racc. n.
1.688 del 15.06.2010, del Vostro conto corrente bancario interno, intestato ad
[...] con specifica evidenza dell'iscrizione contabile secondo i Parte_1 principi internazionali IAS/IFRS delle somme addebitate a a titolo di interessi CP_1 moratori e per costi/spese di gestione del servizio di credito acquisito per atto di scissione, come da vostro estratto in originale del libro giornale generale, con specifico riferimento – prudenziale - al primo, secondo e terzo sezionale, e dei relativi Sectors;
3. Copia delle scritture contabili interne di Parte_1 prudenzialmente, c.d. primo, secondo e terzo sezionale dell'estratto originale dei libri giornale di (libro giornale principale, libro giornale Parte_1
pagina 2 di 6 inventari, libro giornale relativo alla tenuta dei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, libro giornale relativo alla tenuta dei registri prescritti ai fini dell'imposta sulle assicurazioni, libro giornale relativo alla tenuta dei registri prescritti ai fini dell'imposta sui premi lordi assicurativi), e relativi Sectors, tutti muniti delle scritture contabili c.d. ausiliarie, ovvero sia i conti di mastro, sia i conti partitari, e muniti di brogliaccio, o prima nota, relativi al contratto di finanziamento (mutuo fondiario ipotecario) a rogito notaio Dott. Rep. Persona_1
n.
1.932 Racc. n.
1.444 del 30.11.2009, Rep. n.
1.933 Racc. n.
1.496 del 11.01.2010, e Rep. n. n.
2.240 Racc. n.
1.688 del 15.06.2010 acquisito per atto di scissione.
4. Copia conforme all'originale delle scritture contabili interne, prudenzialmente, c.d. primo e secondo sezionale, e relativi dell'estratto originale del libro giornale principale di CP_5 attestanti l'accredito di tutte le somme Parte_1 addebitate contabilmente a a titolo di ratei periodici d'interessi moratori CP_1 relativi al mutuo edilizio ipotecario a a rogito notaio Dott. Rep. n.
1.932 CP_4 Persona_1
Racc. n.
1.444 del 30.11.2009, Rep. n.
1.933 Racc. n.
1.496 del 11.01.2010, e Rep. n.
2.240 Racc. n.
1.688 del 15.06.2010 e, precedentemente all'operato atto di scissione, rubricato presso la Contr Filiale Agenzia Sede, di Genova (GE);
5. Autocertificazione a doppia firma leggibile di due funzionari Parte_1 dotati di poteri di firma, su carta intestata
[...] Parte_1 con ologramma aziendale di conformità ai principi contabili internazionali
[...]
IAS/IFRS degli estratti originali dei libri giornale de quibus di Parte_1 libro giornale principale, libro giornale inventari, libro giornale relativo alla
[...] tenuta dei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, libro giornale relativo alla tenuta dei registri prescritti ai fini dell'imposta sulle assicurazioni, libro giornale relativo alla tenuta dei registri prescritti ai fini dell'imposta sui premi lordi assicurativi), e relativi Sectors, tutti muniti delle scritture contabili c.d. ausiliarie, ovvero sia i conti di , sia i conti Per_3 partitari e muniti di brogliaccio, o prima nota, relativi al contratto di finanziamento (mutuo edilizio ipotecario a a rogito notaio Dott. Rep. n.
1.932 Racc. n.
1.444 del CP_4 Persona_1
30.11.2009, Rep. n.
1.933 Racc. n.
1.496 del 11.01.2010, e Rep. n.
2.240 Racc. n.
1.688 del 15.06.2010) ai sensi ed effetti del Regolamento (CE) n. 160/2002 artt. 4 e 5, D. Lgs. n. 38/2005 e Circolare Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005;
6. Copia conforme all'originale della registrazione delle rilevazioni storiche del parametro Euribor ACT/365 opzionato e, dunque, applicato al contratto di mutuo in oggetto da parte di dall'acquisizione del credito per effetto di Parte_1 conferimento da atto di scissione del contratto di mutuo edilizio ipotecario a S.A.L. in oggetto, fino al valore del parametro pro tempore vigente l'ultima iscrizione contabile degli interessi Contr moratori maturati e maturandi alla data odierna sul credito oggetto di conferimento da per atto di scissione, ex fixing del contratto di mutuo edilizio ipotecario a S.A.L. de quo;
pagina 3 di 6
7. Copia conforme all'originale, a singola firma leggibile di dirigente di
[...] el documento SID relativo al rapporto di credito da mutuo Parte_1 edilizio ipotecario a intestato a e precedentemente rubricato presso la CP_4 CP_1 Contr Filiale Agenzia Sede, di Genova (GE) a rogito notaio Dott. Rep. n.
1.932 Persona_1
Racc. n.
1.444 del 30.11.2009, Rep. n.
1.933 Racc. n.
1.496 del 11.01.2010, e Rep. n.
2.240 Racc. n.
1.688 del 15.06.2010, con riguardo all' obbligo di trasmissione all'anagrafe tributaria ex Sistema Interscambio Dati, con codici identificativi di trasmissione telematica, muniti di data e orario per ciascuna trasmissione del suddetto documento, per tutti gli anni di rapporto con
Parte_1
8. Copia conforma all'originale, munita di certificazione e autentica notarile, del documento SID (Sistema Informativo Direzionale) derivante da estrazione dai libri contabili di
[...] in formato tabulato, relativo alle iscrizioni contabili tenute Parte_1 afferite e/o afferibili all'NDG/NDC di e/o afferite e/o afferibili all'NDG/NDC CP_1 dell'Ing. , per tutta la durata del rapporto con e/o con l'Ing. Persona_2 CP_1
. Tale certificazione e autentica notarile deve indicare i nominativi dei soggetti Persona_2 presenti alle operazioni di estrazioni dati, identificati dal notaio certificante e autenticante il documento, con certificazione di conformità rispetto ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, e indicazione del nome del/dei softwares informatici utilizzati per la suddetta estrazione dati”.
L'opponente lamentava che la documentazione era già stata fornita all'opposta dalla BMPS, ed allegava documentazione relativa all'esecuzione del DI n. 3970/2018, emesso dal Tribunale di Genova e concludeva nei termini riportati in epigrafe.
L'opposta non si costituiva in giudizio.
2.Come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421). L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533). Compito del giudice dell'opposizione non è, quindi, quello di stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso in fase monitoria, bensì
pagina 4 di 6 quello di stabilire se sussistano, nel giudizio a cognizione piena, i presupposti per l'accoglimento della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio.
Tanto premesso, si deve osservare che l'art. 119 TUB comma IV prevede che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. Il diritto riconosciuto da questa disposizione al cliente, pertanto, non è di ottenere copia delle scritture contabili e dei registri contabili ed obbligatori della banca, nei termini e nei modi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo, ma solo quello di ottenere la copia dei dati relativi al contratto di mutuo ed ai contratti ad esso associati, nonché la copia di tutti i movimenti contabili riferibili a detti contratti.
L' ha dimostrato che la aveva ottenuto la produzione di tutte le scritture Pt_1 CP_1 contabili interne della BMPS, originaria contraente del contratto di mutuo 30.11.2009, ed anche delle scritture relative al conto corrente n.ro 633383.01 (già n. 611433.30 e prima n. 29988.07), per la parte riferibile all'addebito delle rate del mutuo, mediante l'esecuzione del DI n. 3970/2018 emesso dal Tribunale di Genova. Il Tribunale di Genova aveva infatti ingiunto alla BMPS di consegnare alla società ricorrente “tutte le scritture contabili interne di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Gruppo MPS, relative all'intero periodo di rapporto con CP_1
afferiti ai rapporti sopra citati (contratto di mutuo fondiario ipotecario del 30/11/2009 e
[...] contratto di conto corrente n. 633383.01 – già 29988.07), con doppia firma leggibile di ufficiale bancario, su carta intestata e su rapporto cartaceo contrassegnato da ologramma aziendale”.
L'opposta aveva anche azionato procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Genova, ritenendo non eseguito l'ordine di consegna, e nel corso del procedimento era stata disposta apposita consulenza tecnica per accertare la completezza della documentazione fornita.
I consulenti nominati dal Tribunale avevano concluso che “risultano prodotte le registrazioni del libro giornale sezionale Italia relative al rapporto di mutuo ipotecario, risultano invece mancare le registrazioni del libro giornale sezionale Italia relative al rapporto di conto corrente n. 63383.01 (già n. 611433.30 e prima ancora n. 29988.07), diverse da quelle specifiche del mutuo, per il periodo settembre 2005 – ottobre 2019.”.
Nella sentenza n. 542/2023 del Tribunale di Genova, pertanto, si dava atto della mancata consegna della sola documentazione relativa al conto corrente per la parte diversa dall'addebito delle rate del mutuo. Se re ricava che la aveva già ottenuto la produzione della CP_1
pagina 5 di 6 documentazione relativa al contratto di mutuo del 2009, documentazione ritenuta coerente con i Contr libri contabili della originaria mutuante e dante causa della Pt_1
Si deve, peraltro, precisare che la posizione di nell'ambito della procedura esecutiva è Pt_1 quella del successore, trattandosi di scissione parziale, e che l'ordine di esibizione ex art. 119 TUB non può che riguardare l'originario rapporto di mutuo del 2009. La posizione dell'opposta era, infatti, già a sofferenza e oggetto di procedura esecutiva – come affermando dalla stessa nel ricorso per DI – per cui non è stata ipotizzata alcuna movimentazione successiva CP_1 all'atto di scissione ed alla procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. intentata dalla sulla CP_1 scorta del DI n. 542/2023 del Tribunale di Genova. Né può essere ravvisato un diritto alla acquisizione di documentazione ulteriore a seguito dell'intervento di atteso che l'art. 119 Pt_1
TUB ha un ambito applicativo ben delineato e che l'interesse rappresentato dalla CP_1
(accertare l'effettivo credito della nell'ambito della procedura esecutiva - ormai estinta) Pt_1 non può consentire l'ampliamento dell'ambito applicativo della norma.
Irrilevante, infine, il richiamo al Regolamento GDPR ed alla normativa sulla tutela dei dati personali, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di un diritto alla consegna dei documenti indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo.
3. All'accoglimento dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della al pagamento delle spese di lite, liquidate nei minimi tariffari previsti CP_1 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, per le cause di valore indeterminabili di bassa complessità, tenuto conto della contumacia dell'opposta e dell'assenza di questioni giuridiche di particolare difficoltà, nei seguenti termini: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale.
Si deve, infine, escludere la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., non rinvenendosi un abuso processuale né un irragionevole ricorso al procedimento monitorio, ma solo l'infondatezza della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il DI n. 4267/2024;
- Condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a., c.p.a.
Napoli, 20 novembre 2025
La Giudice dott.ssa Manuela Morrone
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