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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/11/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 321/2020 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MURRU MARCO;
elettivamente domiciliato in VIA FICILI, 5 - TOLENTINO, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. RICOTTA NARCISO;
elettivamente domiciliato in Macerata, v. Annibali 31/L, presso il difensore;
OGGETTO: lavoro domestico - differenze retributive
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 14.11.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Infondata la domanda proposta da intesa Parte_1 alla condanna di al pagamento della somma di euro 9.353,56 a titolo Controparte_1
pagina 1 di 5 di differenze retributive, ferie non godute, rateo tredicesima, mancato preavviso e TFR, nonché di contributi non versati e di risarcimento per la perdita dell'indennità di maternità in relazione al rapporto di lavoro domestico di natura subordinata dal 24.11.2018 al 18.04.2019 di assistenza a persona non autosufficiente, , marito della resistente. Persona_1
2 - Provato il rapporto di lavoro.
2.1 - Documentato (doc. 4) il periodo compreso tra il 23.03.2019 e il 15.04.2019, le dichiarazioni dei testimoni indicati dalla ricorrente, sentiti all'udienza del 15.12.2022, confermano alcune delle circostanze che costituiscono elementi tipici della prestazione subordinata di badante sia attraverso l'assistenza notturna nel periodo di degenza ospedaliera dal 24.11.2018 al
20.01.2019 che di assistenza domestica in tutto il periodo compreso tra il 21.01.2019 e il
18.04.2019 in cui l'anziano è stato ospitato presso l'abitazione della lavoratrice.
2.2- In Particolare, badante dell nel periodo successivo Persona_2 Per_1
a quello della ricorrente, ha riferito: “Ho conosciuto la ricorrente quando ho iniziato a svolgere quella attività di badante ed ho saputo che il suo contratto sempre per l'attività di badante era in corso. Per quanto io so lei svolgeva l'attività di badante per tutte le 24 ore”, “Per quanto mi è stato detto dalla assisteva l nelle ore notturne all'ospedale mentre CP_1 Pt_1 Per_1 Per_ non so per l'attività di ”, “non so precisare il periodo in cui lei ha svolto l'attività di badante per comunque ho capito che vi lavorava dal 2018 e questa circostanza mi è stata Per_1 confermata anche dalla alla quale io avevo chiesto qualche spiegazione. L CP_1 Per_1 riusciva a muoversi un po' accompagnato per camminare in casa però non svolgeva alcuna attività da solo neppure per la sua persona, quindi doveva esser cambiato, ed essere aiutato per mangiare”;
2.3- La testimone , sorella della ricorrente, è stata sentita Testimone_1 su alcune delle circostanze di cui ai capitoli di prova del ricorso introduttivo;
in particolare ha confermato, secondo capitoli, che “... nell'ottobre del 2018, la sig.ra proponeva alla CP_1 sig.ra di assistere il sig. nelle ore notturne e, contestualmente, le Parte_1 Per_1 chiedeva di reperire una persona di sua conoscenza che potesse aiutarla nelle ore diurne”; che il rapporto lavorativo aveva inizio in data 24.11.2018 e si protraeva in modo continuativo sino al
18.4.2019, senza un regolare contratto di lavoro, ad eccezione del periodo che va dal 23.3.2019 al 15.4.2019”; che dal 24.11.2018 al 10.12.2018, la sig.ra assisteva, nelle ore Parte_1 notturne, il sig. presso l'ospedale civile di Macerata e, dall'11.12.2018 al Persona_1
pagina 2 di 5 Per_ 20.1.2019, sempre nelle ore notturne, presso la lungodegenza di ”; che la sig.ra Per_4 talvolta, e sempre su incarico della sig.ra aiutava la sig.ra nei fine CP_1 Parte_1 settimana e durante il periodo delle festività natalizie”; che a seguito dei recenti eventi sismici,
l'abitazione del sig. veniva dichiarata inagibile e lo stesso - sempre assistito dalla sig.ra Per_1
, sia di giorno che di notte - veniva trasferito presso l'abitazione della badante, in Parte_1
Via Verga n. 13 di Appignano (MC) dal 21.1.2019 sino al 18.4.2019”; che la sig.ra CP_1 impartiva direttive alla sig.ra sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e Pt_1 sugli orari di lavoro da osservare”; che per tutto il periodo che va dal 24.11.2018 al 22.3.2019, così come per quello successivo che è stato regolarizzato, la sig.ra ha prestato Parte_1 attività lavorativa di badante, in favore del sig. assistendolo quotidianamente ed Per_1 occupandosi di ogni sua esigenza, in quanto lo stesso era completamente non autosufficiente”.
2.4 - Le circostanze di cui ai sopra descritti punti sono state inoltre confermate anche dalla testimone . Testimone_2
2.5 - Il rapporto di lavoro domestico di natura subordinata per l'assistenza ad Per_1
descritto nel ricorso introduttivo risulta oltretutto confermato dalla stessa conventa, la
[...] quale ha negato molte delle circostanze di cui ai capitoli dell'interrogatorio formale, ma ha fornito dichiarazioni il cui esame complessivo rende evidente che nel periodo in questione aveva incaricato la ricorrente ad assistere l'anziano marito. Infatti, ha dichiarato: al capitolo 4: “nego la circostanza in quanto avevamo pattuito sette euro l'ora che io versavo regolarmente con ricevute
e poi lei (la ricorrente) in realtà tratteneva 2 euro sulle somme orarie che doveva versare agli altri Per_ collaboratori per le ore prestate da loro”; al capitolo 5: “Nego. è stata effettivamente assunta da ma non è mai stata messa in contatto con me. A un certo punto è stata proprio Pt_1 Per_
a chiedermi il numero di telefono dicendomi che non era contenta che io sapessi Pt_1 che lei ed altre persone la sostituivano…”, al capitolo 6: “Nego in quanto di pomeriggio ci sono stata sempre io la AR veniva di notte”; al capitolo 9 “effettivamente mio marito è stato per un periodo presso l'abitazione di ma u richiesta di quest'ultima”; al capitolo 10 “Nego la Pt_1 circostanza in quanto superava qualunque somma che io potessi pagare e comunque dovevo mantenere mio figlio. Avevamo pattuito una somma diversa che lei mi comunicava ogni fine settimana e io effettivamente glie la versavo. Non avrei potuto versare 168 euro al giorno anche perché io avevo perso il lavoro anzi avevo ottenuto l'aspettativa retribuita”.
pagina 3 di 5 2.6 - La confessione è prova che la ricorrente è stata incaricata da sia Controparte_1 per l'assistenza notturna durante il ricovero ospedaliero dell che per quello domestico Per_1 durante il periodo in cui quest'ultimo è stato ospitato dalla dipendente. Si tratta inoltre di dichiarazioni che in riferimento al rapporto di lavoro domestico risultano coerenti con la ricostruzione fornita nel ricorso introduttivo e consentono di ritenere l'esistenza degli elementi tipici della subordinazione del lavoro di badante, quali il luogo di svolgimento della prestazione, un orario di lavoro, la sottoposizione alle direttive datoriali ed il pagamento della retribuzione.
3 - Il rapporto di lavoro sopra descritto spiega anche i pagamenti risultati dalle ricevute prodotte dalla ricorrente (doc. 13).
4 - Risulta pertanto accertato che nel periodo compreso tra il 24.11.2018 al 18.4.2019 tra la datrice e la lavoratrice è Controparte_1 Parte_1 intercorso un rapporto di lavoro domestico a tempo determinato con la qualifica di badante, con orario solo notturno dal 24.11.2019 al 21.01.2019 e con orario anche diurno dal 22.01.2019 al
18.04.2019 quando l'assistito è stato ospitato in casa della ricorrente, riconducibile al livello
CSuper di cui alla declaratoria di cui all'art 10 del CCNL colf e badanti del 2013, ancora vigente all'epoca del rapporto di lavoro, ossia alla figura di “assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
Prestazioni lavorative per le quali, dai conteggi forniti dalla ricorrente (doc. 5), la ha CP_1 corrisposto alla badante la somma complessiva di euro 18.617,00 (8.717,00 + 9.900).
5 - Quanto invece alle pretese differenze retributive, emerge dall'attività istruttoria espletata che la ricorrente ha percepito l'intera retribuzione dovuta per il rapporto descritto al precedente punto 4, considerato che in mancanza di una retribuzione concordata, occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dal CCNL COLF e Badanti vigente all'epoca del rapporto, con riferimento al livello
CSuper al quale sono riconducibili le mansioni risultanti dagli atti di causa.
5.1 - La relazione di CTU -le cui conclusioni meritano di essere condivise in quanto coerenti e sorrette da logica motivazione- nel rispondere ai questi relativi ai due distinti periodi
24.11.2019-21.01.2019 e 22.01.2019-18.04.2019, con esclusione dell'indennità di vitto e alloggio poiché la prestazione è stata effettuata presso i domicilio della badante, evidenzia che le retribuzioni complessive spettanti alla ricorrente sono pari ad euro 9.297,99 di cui euro 7.062,45 per retribuzioni, euro 470 per ratei 13° mensilità, euro 471,87 per ferie non godute, euro 653,35
pagina 4 di 5 per indennità di mancato preavviso ed euro 641,24 per TFR;
avendo la lavoratrice invece percepito una somma superiore così come indicato nei conteggi dalla stessa forniti, non emergono differenze retributive.
6 - Da respingersi perché priva di prova la domanda di risarcimento per l'intervenuto licenziamento in periodo di gestazione e per la perdita dell'indennità di maternità.
6.1 - La produzione documentale sullo stato di gravidanza risulta non solo tardiva (alla udienza del 21.3.25) ma anche effettuata senza autorizzazione, nonostante si tratti di circostanze e certificazioni che la ricorrente poteva avere a disposizione fin dalla data del deposito del ricorso;
né possono essere considerate valide ai fini del raggiungimento della prova le generiche
(“era incinta”) dichiarazioni dei testimoni in tal senso.
6.2 - Non risulta agli atti neanche la prova dell'evento lesivo e del rapporto causale, in quanto la ricorrente non ha prodotto alcuna richiesta all'ente previdenziale della relativa indennità di maternità e del conseguente asserito diniego e tanto meno degli eventuali motivi del diniego.
7 - Spese secondo soccombenza liquidate in dispositivo, tenendo conto della ridotta attività difensiva della resistente costituitasi solo in data 11.04.2025
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata – G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge la domanda di e la condanna Parte_1 sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore della resistente Controparte_1
in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva
[...]
e spese vive documentate, pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 14 novembre 2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Del Lavoro dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 321/2020 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MURRU MARCO;
elettivamente domiciliato in VIA FICILI, 5 - TOLENTINO, presso il difensore;
nei confronti di
, C.F. ; Controparte_1 C.F._2 assistito e difeso dall'avv. RICOTTA NARCISO;
elettivamente domiciliato in Macerata, v. Annibali 31/L, presso il difensore;
OGGETTO: lavoro domestico - differenze retributive
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da discussione alla udienza del 14.11.25 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria integrativa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Infondata la domanda proposta da intesa Parte_1 alla condanna di al pagamento della somma di euro 9.353,56 a titolo Controparte_1
pagina 1 di 5 di differenze retributive, ferie non godute, rateo tredicesima, mancato preavviso e TFR, nonché di contributi non versati e di risarcimento per la perdita dell'indennità di maternità in relazione al rapporto di lavoro domestico di natura subordinata dal 24.11.2018 al 18.04.2019 di assistenza a persona non autosufficiente, , marito della resistente. Persona_1
2 - Provato il rapporto di lavoro.
2.1 - Documentato (doc. 4) il periodo compreso tra il 23.03.2019 e il 15.04.2019, le dichiarazioni dei testimoni indicati dalla ricorrente, sentiti all'udienza del 15.12.2022, confermano alcune delle circostanze che costituiscono elementi tipici della prestazione subordinata di badante sia attraverso l'assistenza notturna nel periodo di degenza ospedaliera dal 24.11.2018 al
20.01.2019 che di assistenza domestica in tutto il periodo compreso tra il 21.01.2019 e il
18.04.2019 in cui l'anziano è stato ospitato presso l'abitazione della lavoratrice.
2.2- In Particolare, badante dell nel periodo successivo Persona_2 Per_1
a quello della ricorrente, ha riferito: “Ho conosciuto la ricorrente quando ho iniziato a svolgere quella attività di badante ed ho saputo che il suo contratto sempre per l'attività di badante era in corso. Per quanto io so lei svolgeva l'attività di badante per tutte le 24 ore”, “Per quanto mi è stato detto dalla assisteva l nelle ore notturne all'ospedale mentre CP_1 Pt_1 Per_1 Per_ non so per l'attività di ”, “non so precisare il periodo in cui lei ha svolto l'attività di badante per comunque ho capito che vi lavorava dal 2018 e questa circostanza mi è stata Per_1 confermata anche dalla alla quale io avevo chiesto qualche spiegazione. L CP_1 Per_1 riusciva a muoversi un po' accompagnato per camminare in casa però non svolgeva alcuna attività da solo neppure per la sua persona, quindi doveva esser cambiato, ed essere aiutato per mangiare”;
2.3- La testimone , sorella della ricorrente, è stata sentita Testimone_1 su alcune delle circostanze di cui ai capitoli di prova del ricorso introduttivo;
in particolare ha confermato, secondo capitoli, che “... nell'ottobre del 2018, la sig.ra proponeva alla CP_1 sig.ra di assistere il sig. nelle ore notturne e, contestualmente, le Parte_1 Per_1 chiedeva di reperire una persona di sua conoscenza che potesse aiutarla nelle ore diurne”; che il rapporto lavorativo aveva inizio in data 24.11.2018 e si protraeva in modo continuativo sino al
18.4.2019, senza un regolare contratto di lavoro, ad eccezione del periodo che va dal 23.3.2019 al 15.4.2019”; che dal 24.11.2018 al 10.12.2018, la sig.ra assisteva, nelle ore Parte_1 notturne, il sig. presso l'ospedale civile di Macerata e, dall'11.12.2018 al Persona_1
pagina 2 di 5 Per_ 20.1.2019, sempre nelle ore notturne, presso la lungodegenza di ”; che la sig.ra Per_4 talvolta, e sempre su incarico della sig.ra aiutava la sig.ra nei fine CP_1 Parte_1 settimana e durante il periodo delle festività natalizie”; che a seguito dei recenti eventi sismici,
l'abitazione del sig. veniva dichiarata inagibile e lo stesso - sempre assistito dalla sig.ra Per_1
, sia di giorno che di notte - veniva trasferito presso l'abitazione della badante, in Parte_1
Via Verga n. 13 di Appignano (MC) dal 21.1.2019 sino al 18.4.2019”; che la sig.ra CP_1 impartiva direttive alla sig.ra sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e Pt_1 sugli orari di lavoro da osservare”; che per tutto il periodo che va dal 24.11.2018 al 22.3.2019, così come per quello successivo che è stato regolarizzato, la sig.ra ha prestato Parte_1 attività lavorativa di badante, in favore del sig. assistendolo quotidianamente ed Per_1 occupandosi di ogni sua esigenza, in quanto lo stesso era completamente non autosufficiente”.
2.4 - Le circostanze di cui ai sopra descritti punti sono state inoltre confermate anche dalla testimone . Testimone_2
2.5 - Il rapporto di lavoro domestico di natura subordinata per l'assistenza ad Per_1
descritto nel ricorso introduttivo risulta oltretutto confermato dalla stessa conventa, la
[...] quale ha negato molte delle circostanze di cui ai capitoli dell'interrogatorio formale, ma ha fornito dichiarazioni il cui esame complessivo rende evidente che nel periodo in questione aveva incaricato la ricorrente ad assistere l'anziano marito. Infatti, ha dichiarato: al capitolo 4: “nego la circostanza in quanto avevamo pattuito sette euro l'ora che io versavo regolarmente con ricevute
e poi lei (la ricorrente) in realtà tratteneva 2 euro sulle somme orarie che doveva versare agli altri Per_ collaboratori per le ore prestate da loro”; al capitolo 5: “Nego. è stata effettivamente assunta da ma non è mai stata messa in contatto con me. A un certo punto è stata proprio Pt_1 Per_
a chiedermi il numero di telefono dicendomi che non era contenta che io sapessi Pt_1 che lei ed altre persone la sostituivano…”, al capitolo 6: “Nego in quanto di pomeriggio ci sono stata sempre io la AR veniva di notte”; al capitolo 9 “effettivamente mio marito è stato per un periodo presso l'abitazione di ma u richiesta di quest'ultima”; al capitolo 10 “Nego la Pt_1 circostanza in quanto superava qualunque somma che io potessi pagare e comunque dovevo mantenere mio figlio. Avevamo pattuito una somma diversa che lei mi comunicava ogni fine settimana e io effettivamente glie la versavo. Non avrei potuto versare 168 euro al giorno anche perché io avevo perso il lavoro anzi avevo ottenuto l'aspettativa retribuita”.
pagina 3 di 5 2.6 - La confessione è prova che la ricorrente è stata incaricata da sia Controparte_1 per l'assistenza notturna durante il ricovero ospedaliero dell che per quello domestico Per_1 durante il periodo in cui quest'ultimo è stato ospitato dalla dipendente. Si tratta inoltre di dichiarazioni che in riferimento al rapporto di lavoro domestico risultano coerenti con la ricostruzione fornita nel ricorso introduttivo e consentono di ritenere l'esistenza degli elementi tipici della subordinazione del lavoro di badante, quali il luogo di svolgimento della prestazione, un orario di lavoro, la sottoposizione alle direttive datoriali ed il pagamento della retribuzione.
3 - Il rapporto di lavoro sopra descritto spiega anche i pagamenti risultati dalle ricevute prodotte dalla ricorrente (doc. 13).
4 - Risulta pertanto accertato che nel periodo compreso tra il 24.11.2018 al 18.4.2019 tra la datrice e la lavoratrice è Controparte_1 Parte_1 intercorso un rapporto di lavoro domestico a tempo determinato con la qualifica di badante, con orario solo notturno dal 24.11.2019 al 21.01.2019 e con orario anche diurno dal 22.01.2019 al
18.04.2019 quando l'assistito è stato ospitato in casa della ricorrente, riconducibile al livello
CSuper di cui alla declaratoria di cui all'art 10 del CCNL colf e badanti del 2013, ancora vigente all'epoca del rapporto di lavoro, ossia alla figura di “assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti”.
Prestazioni lavorative per le quali, dai conteggi forniti dalla ricorrente (doc. 5), la ha CP_1 corrisposto alla badante la somma complessiva di euro 18.617,00 (8.717,00 + 9.900).
5 - Quanto invece alle pretese differenze retributive, emerge dall'attività istruttoria espletata che la ricorrente ha percepito l'intera retribuzione dovuta per il rapporto descritto al precedente punto 4, considerato che in mancanza di una retribuzione concordata, occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dal CCNL COLF e Badanti vigente all'epoca del rapporto, con riferimento al livello
CSuper al quale sono riconducibili le mansioni risultanti dagli atti di causa.
5.1 - La relazione di CTU -le cui conclusioni meritano di essere condivise in quanto coerenti e sorrette da logica motivazione- nel rispondere ai questi relativi ai due distinti periodi
24.11.2019-21.01.2019 e 22.01.2019-18.04.2019, con esclusione dell'indennità di vitto e alloggio poiché la prestazione è stata effettuata presso i domicilio della badante, evidenzia che le retribuzioni complessive spettanti alla ricorrente sono pari ad euro 9.297,99 di cui euro 7.062,45 per retribuzioni, euro 470 per ratei 13° mensilità, euro 471,87 per ferie non godute, euro 653,35
pagina 4 di 5 per indennità di mancato preavviso ed euro 641,24 per TFR;
avendo la lavoratrice invece percepito una somma superiore così come indicato nei conteggi dalla stessa forniti, non emergono differenze retributive.
6 - Da respingersi perché priva di prova la domanda di risarcimento per l'intervenuto licenziamento in periodo di gestazione e per la perdita dell'indennità di maternità.
6.1 - La produzione documentale sullo stato di gravidanza risulta non solo tardiva (alla udienza del 21.3.25) ma anche effettuata senza autorizzazione, nonostante si tratti di circostanze e certificazioni che la ricorrente poteva avere a disposizione fin dalla data del deposito del ricorso;
né possono essere considerate valide ai fini del raggiungimento della prova le generiche
(“era incinta”) dichiarazioni dei testimoni in tal senso.
6.2 - Non risulta agli atti neanche la prova dell'evento lesivo e del rapporto causale, in quanto la ricorrente non ha prodotto alcuna richiesta all'ente previdenziale della relativa indennità di maternità e del conseguente asserito diniego e tanto meno degli eventuali motivi del diniego.
7 - Spese secondo soccombenza liquidate in dispositivo, tenendo conto della ridotta attività difensiva della resistente costituitasi solo in data 11.04.2025
P.Q.M.
il Tribunale di Macerata – G.d.L., definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, respinge la domanda di e la condanna Parte_1 sostenere le spese del giudizio e liquida quelle in favore della resistente Controparte_1
in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva
[...]
e spese vive documentate, pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU.
Deposito della motivazione entro giorni dieci.
Macerata, 14 novembre 2025
Il Giudice d. L. dr. Luigi Reale
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