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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4196 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3247/2024 R.G.
oggetto: Divisione di beni non caduti in successione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3247/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa per procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paola Ghelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fiesole (FI), via Polifemo n.
58
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del trustee e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
(C.F. ), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Michele Salvioni
[...] C.F._2 presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Impruneta (FI), via Montebuoni n. 87
RESISTENTI
CONCLUSIONI delle parti: le parti hanno concluso come in atti pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., esponeva di essere comproprietaria con Parte_1
, in qualità di trustee del , e con , della quota di ½ del Controparte_2 Controparte_1 CP_3 complesso immobiliare composto da due unità sito nel Comune di Fiorenzuola, Località Crocetta presso la Frazione di Bruscoli via Passeggere n. 50/51.
Deduceva in premessa la ricorrente che il 26 giugno 2017 tra i comproprietari era stato siglato con scrittura privata un contratto preliminare di divisione del complesso immobiliare de quo con previsione di stipulare il contratto definitivo entro e non oltre la data del 30 giugno 2019.
Spirato infruttuosamente il termine indicato e conclusasi negativamente la successiva procedura di mediazione, la ricorrente adiva quindi l'intestato Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento dell'immobile in questione secondo i criteri stabiliti dal precitato preliminare di vendita.
Disposta la comparizione delle parti, si costituivano , non in proprio ma in Controparte_2 qualità di trustee del , e deducendo di non opporsi ad una divisione Controparte_1 CP_3 corretta ed equa dell'immobile in oggetto, ma contestando la ricostruzione di parte ricorrente, considerato che la mancata stipula del contratto definitivo di divisione era imputabile esclusivamente alla condotta di . Parte_1
Secondo i resistenti, infatti, tra la stipula del contratto preliminare e la data fissata per il definitivo di compravendita, l'odierna ricorrente era intervenuta sul complesso immobiliare realizzando opere ed interventi mai concordati con i comproprietari e tali da mutare la destinazione d'uso della parte dell'immobile loro destinata che, come confermato dalla stessa era stata declassata da Pt_1 civile abitazione (Cat. A/5) ad uso ufficio/studio (Cat. A/10), nonché privata delle utenze di luce ed acqua: ciò aveva determinato un evidente deprezzamento dell'unità immobiliare interessata, rendendo dunque impossibile per i resistenti la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.
Per quanto sopra, concludevano chiedendo disporsi CTU per la stima del valore delle due unità immobiliari e, in caso di differenza di valore tra le stesse, per la determinazione in denaro del conguaglio da porsi a carico esclusivo della ricorrente qualora fosse stato disposto lo scioglimento della comproprietà sulla scorta di quanto previsto dal preliminare di vendita.
Con provvedimento del 6 giugno 2025, il Tribunale, considerata l'assenza di atti di provenienza del complesso immobiliare oggetto di domanda di scioglimento e di dover quindi sollevare d'ufficio la questione di improcedibilità della domanda per mancanza di prova della comproprietà, fissava ex art. 281 terdecies c.p.c. l'udienza del 15 ottobre 2025 durante la quale parte ricorrente precisava che non vi pagina 2 di 6 era contestazione fra le parti in causa in ordine alla comproprietà dell'immobile che, in ogni caso, risultava provata per tabulas dagli allegati prodotti;
la difesa della ricorrente concludeva quindi per la procedibilità della domanda e per l'accoglimento della stessa e, in denegata ipotesi, per la compensazione delle spese di lite.
Alla medesima udienza controparte evidenziava di non aver dedotto nulla in merito alla effettiva comproprietà dell'immobile indiviso e che il relativo onere della prova gravava in ogni caso sulla ricorrente;
insisteva dunque nelle richieste istruttorie già formulate e per lo scioglimento della comunione solo a seguito delle risultanze emerse in sede di CTU e, in ipotesi di declaratoria di improcedibilità, per la condanna della ricorrente al pagamento integrale delle spese di lite.
All'esito della discussione orale, visto l'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza.
******
Con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiede disporsi la divisione in natura Parte_1 dell'immobile sito nel Comune di Fiorenzuola, Località Crocetta presso la Frazione di Bruscoli via
Passeggere n. 50/51, composto da due unità immobiliari e asseritamente in comproprietà con CP_4
, in qualità di trustee del e con in base alla seguente suddivisone
[...] Controparte_1 CP_3 per le seguenti quote: ½ di proprietà della ricorrente, 1/3 di proprietà di e per il restante 1/6 CP_3 di proprietà di , non in proprio ma quale trustee del . Controparte_2 Controparte_1
La domanda di scioglimento del complesso immobiliare in comunione, per come allo stato formulata, non può trovare accoglimento e va quindi dichiarata improcedibile per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Sulla base della documentazione prodotta nel corso del giudizio, infatti, si evince che allo stato non è possibile determinare l'effettiva titolarità del complesso immobiliare de quo e procedere quindi alla sua divisione in base a quanto previsto dal preliminare di vendita sottoscritto con scrittura privata in data 26 giugno 2017, come richiesto dalla ricorrente.
Occorre infatti precisare che le quote immobiliari sarebbero pervenute in comproprietà alle parti del presente giudizio, per quanto dedotto nel ricorso, secondo le seguenti modalità; quanto alla quota di
½ in proprietà a , per 2/6 in seguito a successione ereditaria della madre Parte_1 Persona_1
e per 1/6 in seguito a contratto di compravendita stipulato in data 26 giugno 2017 con rogito notaio n. 45884, rep, 11555; in virtù del medesimo atto pubblico è pervenuta la quota di 1/6 Per_2 dell'immobile in oggetto a quale trustee del;
mentre la restante quota Controparte_2 Controparte_1
pagina 3 di 6 di 2/6, risulterebbe di proprietà di in epoca antecedente al ventennio precedente la CP_3 sottoscrizione del preliminare di compravendita avvenuta nel giugno del 2017.
Ciò posto, il fondamento del giudizio di divisione è il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione.
Ne consegue che il diritto di comproprietà dei beni non può accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti o sull'assenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti medesime l'onere di allegare e provare il fatto che i beni siano di loro proprietà e, sugli stessi, vi sia una proprietà in comune. Tale prova non è certo richiesta nelle forme della cd. probatio diabolica, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (Cass. 10067/2020): si tratta tuttavia di una esigenza connaturata ad un giudizio di natura petitoria quale è quello di divisione e anche gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, pur avendo superato la esigenza della sistematica richiesta di documentazione ipocatastale nei giudizi in materia, paiono ribadire tale esigenza.
La Suprema Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha affermato che “nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti” (Cass. n. 6228/2023), al contempo precisando che la divisione immobiliare non può svolgersi “sulla parola”, ma affermando che “in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, tenuto conto che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro” (Cass.
n.6228/2023 ma anche Cass. n. 21716/2020 e n. 1065/2022).
Pertanto, seppur vero che non incombe sull'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di esperimento di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, non potendo dunque escludersi a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni alle parti, è pur sempre necessaria la prova quantomeno indiziaria dell'appartenenza al de cuius dei beni di cui si chiede la divisione, e pagina 4 di 6 quindi l'allegazione dei titoli di provenienza (ex Cass. nn. 10067/2020 e 1965/2022), circostanza che rileva anche nel caso di specie, dato che la parte ricorrente afferma di essere, almeno per 2/6, proprietaria iure hereditatis.
Se, dunque, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, del rapporto giuridico, va rilevato che alcuna prova è stata offerta, nel corso del presente giudizio, in ordine all'effettiva appartenenza dei beni per cui è stato chiesto lo scioglimento della comunione sia alla ricorrente, sia alla convenuta CP_3
[...
.
Infatti, fermo restando il principio per il quale il giudice investito della domanda di scioglimento della comunione è certamente tenuto a verificare l'effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti, nel caso di specie va precisato che le quote dell'immobile indiviso sono giunte agli attuali, asseriti contitolari attraverso titoli diversi.
In particolare, come si è visto, quanto a 2/6 delle quote dell'immobile in proprietà della ricorrente per successione ereditaria, per l'ulteriore quota di 2/6 in proprietà a per Pt_1 CP_3 possesso ultraventennale al 26 giugno 2017 e per la rimanente quota di 1/6 ciascuna in proprietà alla stessa e a , in qualità di trustee del , per atto tra vivi. Pt_1 Controparte_2 Controparte_1
Ciò posto, considerata la diversità e la pluralità dei titoli di provenienza si reputa che, sulla scorta della sola documentazione prodotta dalla ricorrente (consistente, pur dopo la concessione dei termini per le integrazioni documentali, nel solo atto di compravendita del 26.6.2017) e per quanto emerso in corso di causa, non sia attualmente possibile stabilire l'effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti, né verificare se, nelle more, siano intervenute delle modifiche del regime proprietario rispetto alla data cui risalgono gli indicati titoli di provenienza.
Nella presente fattispecie, dunque, la titolarità non può essere desunta per presunzioni in seguito alla mancata contestazione iniziale dei resistenti o in base al contenuto del preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto con scrittura privata in data 26 giugno 2017 o, ancora, alla luce delle perizie di parte, le quali attestano lo stato dell'immobile, ma nulla certificano circa gli atti di provenienza delle singole quote.
Ai fini dell'effettiva titolarità dell'immobile de quo e della conseguente declaratoria di divisione immobiliare, rileva in particolare l'assenza dell'atto notarile di apertura della successione e della relativa trascrizione nei pubblici registri quanto alla quota di 2/6 asseritamente giunta a Parte_1 per successione ereditaria di e della certificazione ipocatastale aggiornata quanto alla Persona_1
pagina 5 di 6 quota di 2/6 asseritamente in proprietà a . Del resto, nemmeno è possibile sostenere che la CP_3 documentazione di cui si tratta poteva essere acquisita dal CTU, eventualmente nominato in corso di causa: in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico , tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione tuttavia che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. Un. n. 3086/2022).
In conclusione, il ricorso presentato da è risultato carente della documentazione Parte_1 necessaria ai fini della richiesta di scioglimento del complesso immobiliare in oggetto indispensabile per accertare, da un lato, l'effettiva titolarità del diritto in capo alle parti del giudizio (in parte anche pervenuto a parte ricorrente iure hereditatis) e, dall'altro, l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari e, quindi, la relativa domanda risulta inammissibile.
Sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese del giudizio, non rinvenendosi una vera soccombenza tra le parti, atteso che i convenuti, pur aderendo alla domanda di divisione, non hanno prodotto la documentazione necessaria per procedervi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 3247/2024:
-Dichiara improcedibile il ricorso promosso ex art. 281 decies c.p.c. da;
Parte_1
-Compensa tra le parti le spese di lite.
Firenze, 22 dicembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 6 di 6
oggetto: Divisione di beni non caduti in successione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3247/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa per procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Paola Ghelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fiesole (FI), via Polifemo n.
58
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del trustee e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 CP_3
(C.F. ), rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Michele Salvioni
[...] C.F._2 presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Impruneta (FI), via Montebuoni n. 87
RESISTENTI
CONCLUSIONI delle parti: le parti hanno concluso come in atti pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., esponeva di essere comproprietaria con Parte_1
, in qualità di trustee del , e con , della quota di ½ del Controparte_2 Controparte_1 CP_3 complesso immobiliare composto da due unità sito nel Comune di Fiorenzuola, Località Crocetta presso la Frazione di Bruscoli via Passeggere n. 50/51.
Deduceva in premessa la ricorrente che il 26 giugno 2017 tra i comproprietari era stato siglato con scrittura privata un contratto preliminare di divisione del complesso immobiliare de quo con previsione di stipulare il contratto definitivo entro e non oltre la data del 30 giugno 2019.
Spirato infruttuosamente il termine indicato e conclusasi negativamente la successiva procedura di mediazione, la ricorrente adiva quindi l'intestato Tribunale al fine di ottenere lo scioglimento dell'immobile in questione secondo i criteri stabiliti dal precitato preliminare di vendita.
Disposta la comparizione delle parti, si costituivano , non in proprio ma in Controparte_2 qualità di trustee del , e deducendo di non opporsi ad una divisione Controparte_1 CP_3 corretta ed equa dell'immobile in oggetto, ma contestando la ricostruzione di parte ricorrente, considerato che la mancata stipula del contratto definitivo di divisione era imputabile esclusivamente alla condotta di . Parte_1
Secondo i resistenti, infatti, tra la stipula del contratto preliminare e la data fissata per il definitivo di compravendita, l'odierna ricorrente era intervenuta sul complesso immobiliare realizzando opere ed interventi mai concordati con i comproprietari e tali da mutare la destinazione d'uso della parte dell'immobile loro destinata che, come confermato dalla stessa era stata declassata da Pt_1 civile abitazione (Cat. A/5) ad uso ufficio/studio (Cat. A/10), nonché privata delle utenze di luce ed acqua: ciò aveva determinato un evidente deprezzamento dell'unità immobiliare interessata, rendendo dunque impossibile per i resistenti la sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.
Per quanto sopra, concludevano chiedendo disporsi CTU per la stima del valore delle due unità immobiliari e, in caso di differenza di valore tra le stesse, per la determinazione in denaro del conguaglio da porsi a carico esclusivo della ricorrente qualora fosse stato disposto lo scioglimento della comproprietà sulla scorta di quanto previsto dal preliminare di vendita.
Con provvedimento del 6 giugno 2025, il Tribunale, considerata l'assenza di atti di provenienza del complesso immobiliare oggetto di domanda di scioglimento e di dover quindi sollevare d'ufficio la questione di improcedibilità della domanda per mancanza di prova della comproprietà, fissava ex art. 281 terdecies c.p.c. l'udienza del 15 ottobre 2025 durante la quale parte ricorrente precisava che non vi pagina 2 di 6 era contestazione fra le parti in causa in ordine alla comproprietà dell'immobile che, in ogni caso, risultava provata per tabulas dagli allegati prodotti;
la difesa della ricorrente concludeva quindi per la procedibilità della domanda e per l'accoglimento della stessa e, in denegata ipotesi, per la compensazione delle spese di lite.
Alla medesima udienza controparte evidenziava di non aver dedotto nulla in merito alla effettiva comproprietà dell'immobile indiviso e che il relativo onere della prova gravava in ogni caso sulla ricorrente;
insisteva dunque nelle richieste istruttorie già formulate e per lo scioglimento della comunione solo a seguito delle risultanze emerse in sede di CTU e, in ipotesi di declaratoria di improcedibilità, per la condanna della ricorrente al pagamento integrale delle spese di lite.
All'esito della discussione orale, visto l'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza.
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Con il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiede disporsi la divisione in natura Parte_1 dell'immobile sito nel Comune di Fiorenzuola, Località Crocetta presso la Frazione di Bruscoli via
Passeggere n. 50/51, composto da due unità immobiliari e asseritamente in comproprietà con CP_4
, in qualità di trustee del e con in base alla seguente suddivisone
[...] Controparte_1 CP_3 per le seguenti quote: ½ di proprietà della ricorrente, 1/3 di proprietà di e per il restante 1/6 CP_3 di proprietà di , non in proprio ma quale trustee del . Controparte_2 Controparte_1
La domanda di scioglimento del complesso immobiliare in comunione, per come allo stato formulata, non può trovare accoglimento e va quindi dichiarata improcedibile per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Sulla base della documentazione prodotta nel corso del giudizio, infatti, si evince che allo stato non è possibile determinare l'effettiva titolarità del complesso immobiliare de quo e procedere quindi alla sua divisione in base a quanto previsto dal preliminare di vendita sottoscritto con scrittura privata in data 26 giugno 2017, come richiesto dalla ricorrente.
Occorre infatti precisare che le quote immobiliari sarebbero pervenute in comproprietà alle parti del presente giudizio, per quanto dedotto nel ricorso, secondo le seguenti modalità; quanto alla quota di
½ in proprietà a , per 2/6 in seguito a successione ereditaria della madre Parte_1 Persona_1
e per 1/6 in seguito a contratto di compravendita stipulato in data 26 giugno 2017 con rogito notaio n. 45884, rep, 11555; in virtù del medesimo atto pubblico è pervenuta la quota di 1/6 Per_2 dell'immobile in oggetto a quale trustee del;
mentre la restante quota Controparte_2 Controparte_1
pagina 3 di 6 di 2/6, risulterebbe di proprietà di in epoca antecedente al ventennio precedente la CP_3 sottoscrizione del preliminare di compravendita avvenuta nel giugno del 2017.
Ciò posto, il fondamento del giudizio di divisione è il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione.
Ne consegue che il diritto di comproprietà dei beni non può accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti o sull'assenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti medesime l'onere di allegare e provare il fatto che i beni siano di loro proprietà e, sugli stessi, vi sia una proprietà in comune. Tale prova non è certo richiesta nelle forme della cd. probatio diabolica, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa (Cass. 10067/2020): si tratta tuttavia di una esigenza connaturata ad un giudizio di natura petitoria quale è quello di divisione e anche gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, pur avendo superato la esigenza della sistematica richiesta di documentazione ipocatastale nei giudizi in materia, paiono ribadire tale esigenza.
La Suprema Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha affermato che “nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti” (Cass. n. 6228/2023), al contempo precisando che la divisione immobiliare non può svolgersi “sulla parola”, ma affermando che “in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, tenuto conto che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro” (Cass.
n.6228/2023 ma anche Cass. n. 21716/2020 e n. 1065/2022).
Pertanto, seppur vero che non incombe sull'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di esperimento di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, non potendo dunque escludersi a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni alle parti, è pur sempre necessaria la prova quantomeno indiziaria dell'appartenenza al de cuius dei beni di cui si chiede la divisione, e pagina 4 di 6 quindi l'allegazione dei titoli di provenienza (ex Cass. nn. 10067/2020 e 1965/2022), circostanza che rileva anche nel caso di specie, dato che la parte ricorrente afferma di essere, almeno per 2/6, proprietaria iure hereditatis.
Se, dunque, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, del rapporto giuridico, va rilevato che alcuna prova è stata offerta, nel corso del presente giudizio, in ordine all'effettiva appartenenza dei beni per cui è stato chiesto lo scioglimento della comunione sia alla ricorrente, sia alla convenuta CP_3
[...
.
Infatti, fermo restando il principio per il quale il giudice investito della domanda di scioglimento della comunione è certamente tenuto a verificare l'effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti, nel caso di specie va precisato che le quote dell'immobile indiviso sono giunte agli attuali, asseriti contitolari attraverso titoli diversi.
In particolare, come si è visto, quanto a 2/6 delle quote dell'immobile in proprietà della ricorrente per successione ereditaria, per l'ulteriore quota di 2/6 in proprietà a per Pt_1 CP_3 possesso ultraventennale al 26 giugno 2017 e per la rimanente quota di 1/6 ciascuna in proprietà alla stessa e a , in qualità di trustee del , per atto tra vivi. Pt_1 Controparte_2 Controparte_1
Ciò posto, considerata la diversità e la pluralità dei titoli di provenienza si reputa che, sulla scorta della sola documentazione prodotta dalla ricorrente (consistente, pur dopo la concessione dei termini per le integrazioni documentali, nel solo atto di compravendita del 26.6.2017) e per quanto emerso in corso di causa, non sia attualmente possibile stabilire l'effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti, né verificare se, nelle more, siano intervenute delle modifiche del regime proprietario rispetto alla data cui risalgono gli indicati titoli di provenienza.
Nella presente fattispecie, dunque, la titolarità non può essere desunta per presunzioni in seguito alla mancata contestazione iniziale dei resistenti o in base al contenuto del preliminare di compravendita immobiliare sottoscritto con scrittura privata in data 26 giugno 2017 o, ancora, alla luce delle perizie di parte, le quali attestano lo stato dell'immobile, ma nulla certificano circa gli atti di provenienza delle singole quote.
Ai fini dell'effettiva titolarità dell'immobile de quo e della conseguente declaratoria di divisione immobiliare, rileva in particolare l'assenza dell'atto notarile di apertura della successione e della relativa trascrizione nei pubblici registri quanto alla quota di 2/6 asseritamente giunta a Parte_1 per successione ereditaria di e della certificazione ipocatastale aggiornata quanto alla Persona_1
pagina 5 di 6 quota di 2/6 asseritamente in proprietà a . Del resto, nemmeno è possibile sostenere che la CP_3 documentazione di cui si tratta poteva essere acquisita dal CTU, eventualmente nominato in corso di causa: in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico , tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione tuttavia che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. Un. n. 3086/2022).
In conclusione, il ricorso presentato da è risultato carente della documentazione Parte_1 necessaria ai fini della richiesta di scioglimento del complesso immobiliare in oggetto indispensabile per accertare, da un lato, l'effettiva titolarità del diritto in capo alle parti del giudizio (in parte anche pervenuto a parte ricorrente iure hereditatis) e, dall'altro, l'esistenza o meno di altri eventuali litisconsorti necessari e, quindi, la relativa domanda risulta inammissibile.
Sussistono i presupposti per la integrale compensazione delle spese del giudizio, non rinvenendosi una vera soccombenza tra le parti, atteso che i convenuti, pur aderendo alla domanda di divisione, non hanno prodotto la documentazione necessaria per procedervi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. RG 3247/2024:
-Dichiara improcedibile il ricorso promosso ex art. 281 decies c.p.c. da;
Parte_1
-Compensa tra le parti le spese di lite.
Firenze, 22 dicembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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