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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/06/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 12/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice, d.ssa Tiziana Macrì, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016 e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Sibio, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Serra San Bruno (VV), alla via Corso Umberto
I n.305, giusta procura in atti
Attore
E
– già (già Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca
[...]
Iacoe ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, Corso L. Fera 115, giusta procura in atti
Convenuta
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, ha evocato in Parte_1 giudizio al fine di dichiarare l'illegittimità di diverse intimazioni Controparte_1 di pagamento.
A fondamento della domanda ha sostenuto l'omessa e irregolare notifica della cartella esattoriale dei prodromici atti, nonché la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 163 c.p.c., nel merito l'incontestabilità del titolo e l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
Il giudice istruttore, rigettata l'istanza di sospensione e concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma.
La causa veniva più volte rinviata dai giudici titolari del ruolo e successivamente dai GOP per incompetenza ratione materiae.
Divenuta assegnataria del fascicolo, questo giudice rinviava alla udienza del 19 giugno 2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
1.Preliminarmente occorre rilevare che il presente procedimento ha ad oggetto opposizione all'esecuzione avverso intimazioni di pagamento. Ed infatti, a differenza di quanto richiesto dal Pt_1 nelle proprie note di trattazione depositate in data 28.5.2025, in cui chiede la sospensione della esecuzione con la concessione del termine per instaurare il giudizio di merito avanti al giudice competente per materia a seconda della natura del debito, non sussiste alcun pignoramento da sospendere.
2.Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto, va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Va accolta l'eccezione sollevata dalla convenuta di parziale difetto di giurisdizione per le cartelle nn. 13920020014175323, 13920030009692706, 13920060001260981, 1392060005529479,
13920070000950731, 13920070003198503, 13920080000675754, 13920080001518418,
13920080002286068, 13920090001102830, 13920090001498278, 13920100001152040,
13920100005736738, 13920100012514721, 13920110000422070, 13920110001548784,
13920110011560743, 13920120001117028, 13920120002630908, 13920120003075583 in quanto trattasi di crediti di natura tributaria, per i quali è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia. A conforto della conclusione che precede giova rilevare:
- che l'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992 così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
-Cass. S.U., n.8465/2022 che, decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nel corso del quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa”.
Alla luce di quanto precede, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Vibo
Valentia in favore della C.T.P. di Vibo Valentia in merito ai crediti tributari compresi nei provvedimenti impugnati.
Va accolta, altresì, l'eccezione di parziale incompetenza ratione materia dell'adito Tribunale.
Dalla documentazione allegata, si evince che alcuni dei provvedimenti opposti sono fondati su n. 38 cartelle aventi ad oggetto ruoli previdenziali e n. 1 avviso di addebito (cartelle nn. CP_4
13920000008450201, 13920020001375788, 13920030001281458, 13920040002006437,
13920040002618924, 13920040003320767, 13920040007805589, 13920050001175884,
13913920050006892051 ruolo n. 0000001, 13920050007720256, 13920060000293478,
13920060005143937, 13920070007159487, 13920070007934627, 13920080000018181,
13920080004072981, 13920080005754867, 13920080007086585, 13920080007655307,
13920080008198343, 13920090000630348, 13920090005010143, 13920090007618789,
13920090010038312, 13920090010984783, 13920090011127523, 13920090011548043,
13920100001709939, 13920100002604860, 13920100000764066, 13920100003327836, 13920100005198247, 13920100005736839, 13920100010715874, 13920100011614439,
13920110000422171, 13920110001548885, 13920110011560844, AVA n. 43920120000369577 nonché su 3 cartelle nn. 13920090010984884, 13920100004022306, 13920050006892051 ruolo n.
0002152 concernenti omesso pagamento di sanzioni amministrative derivanti da violazioni al CdS.
Pertanto, relativamente a tali atti se ne dichiara l'incompetenza dell'adito Tribunale Sezione Civile, in favore, rispettivamente, della Sezione Lavoro dello stesso Tribunale relativamente ai ruoli aventi ad oggetto contributi e premi INAIL, nonché dell'Ufficio del Giudice di Pace di Vibo Valentia, CP_4 relativamente ai ruoli relativi a contravvenzioni al CdS.
L'eccezione spinta dall'odierno attore e relativa alla omessa notifica delle cartelle prodromiche non merita accoglimento, posto che tutte le cartelle sottese alle opposte intimazioni ed impugnate unitamente ad esse sono state notificate, come risulta dalla copiosa documentazione prodotta dalla convenuta, fermo restando che l'obbligo di conservazione delle copie delle cartelle notificate, sussistente in capo al Concessionario, ha durata quinquennale così come previsto dall'art. 26 D.P.R.
n. 602/73. “Il Concessionario è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento in ragione della forma prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del ctb o dell'amministrazione”.
Pertanto, si evidenzia che, in mancanza di impugnazione delle stesse nei termini perentori previsti dalla legge a pena di decadenza, esse sono divenute incontestabili e, quindi, valido titolo esecutivo per l'esecuzione forzata. La giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, infatti, è univoca nel ritenere che l'intimazione di pagamento non sia impugnabile quando è dimostrata l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale prodromica, come nel caso che ci occupa.
Nel caso specifico, occorre rilevare che la Corte suprema, con l'ordinanza 3212/2017, richiamando proprie precedenti pronunce sul tema (cfr ex multis, Cassazione, 26244/2016, 12352/2016,
3452/2016, 2790/2016, 12888/2015), ha ribadito che, nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all'agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”.
La produzione dell'estratto di ruolo è idonea a individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella e a documentare la pretesa fiscale (cfr Cassazione, 26244/2016 e 12888/2015, nelle quali si afferma, altresì, che “Essendo stati prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'amministrazione. L'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, …”).
In sostanza, vige nell'ordinamento un principio di conoscenza legale, da parte del destinatario, dell'atto ritualmente notificato a mezzo di servizio postale (come attestato dall'avviso di ricevimento) che esclude, in ogni caso, che sia il mittente a dover fornire la prova (anche) del contenuto dell'atto notificato (cfr Cassazione, 21852/2016).
L'opposizione deve essere, dunque, rigettata e va condannato al pagamento delle Parte_1 spese del presente giudizio, esclusa la fase istruttoria, avuto riguardo al valore effettivo della causa, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14, modificato dal D.M. 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 12 del 2016 R.G., così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per le intimazioni di pagamento indicate in parte motiva;
- dichiara l'incompetenza per materia del giudice ordinario in favore del giudice tributario per le intimazioni di pagamento indicate in parte motiva;
-rigetta l'opposizione per le altre ragioni indicate in parte motiva;
-condanna a rifondere le spese di lite sostenute nella presente fase, liquidate, in Parte_1 favore di in € 1700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Controparte_2
c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 23.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice, d.ssa Tiziana Macrì, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016 e vertente
TRA
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Sibio, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Serra San Bruno (VV), alla via Corso Umberto
I n.305, giusta procura in atti
Attore
E
– già (già Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca
[...]
Iacoe ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, Corso L. Fera 115, giusta procura in atti
Convenuta
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, ha evocato in Parte_1 giudizio al fine di dichiarare l'illegittimità di diverse intimazioni Controparte_1 di pagamento.
A fondamento della domanda ha sostenuto l'omessa e irregolare notifica della cartella esattoriale dei prodromici atti, nonché la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art 163 c.p.c., nel merito l'incontestabilità del titolo e l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione.
Il giudice istruttore, rigettata l'istanza di sospensione e concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma.
La causa veniva più volte rinviata dai giudici titolari del ruolo e successivamente dai GOP per incompetenza ratione materiae.
Divenuta assegnataria del fascicolo, questo giudice rinviava alla udienza del 19 giugno 2025, per discussione ex art. 281 sexies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
1.Preliminarmente occorre rilevare che il presente procedimento ha ad oggetto opposizione all'esecuzione avverso intimazioni di pagamento. Ed infatti, a differenza di quanto richiesto dal Pt_1 nelle proprie note di trattazione depositate in data 28.5.2025, in cui chiede la sospensione della esecuzione con la concessione del termine per instaurare il giudizio di merito avanti al giudice competente per materia a seconda della natura del debito, non sussiste alcun pignoramento da sospendere.
2.Nel merito, l'opposizione è infondata e pertanto, va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Va accolta l'eccezione sollevata dalla convenuta di parziale difetto di giurisdizione per le cartelle nn. 13920020014175323, 13920030009692706, 13920060001260981, 1392060005529479,
13920070000950731, 13920070003198503, 13920080000675754, 13920080001518418,
13920080002286068, 13920090001102830, 13920090001498278, 13920100001152040,
13920100005736738, 13920100012514721, 13920110000422070, 13920110001548784,
13920110011560743, 13920120001117028, 13920120002630908, 13920120003075583 in quanto trattasi di crediti di natura tributaria, per i quali è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia. A conforto della conclusione che precede giova rilevare:
- che l'art. 2 del D. Lgs. n. 546/1992 così dispone: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
-Cass. S.U., n.8465/2022 che, decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nel corso del quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa”.
Alla luce di quanto precede, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Vibo
Valentia in favore della C.T.P. di Vibo Valentia in merito ai crediti tributari compresi nei provvedimenti impugnati.
Va accolta, altresì, l'eccezione di parziale incompetenza ratione materia dell'adito Tribunale.
Dalla documentazione allegata, si evince che alcuni dei provvedimenti opposti sono fondati su n. 38 cartelle aventi ad oggetto ruoli previdenziali e n. 1 avviso di addebito (cartelle nn. CP_4
13920000008450201, 13920020001375788, 13920030001281458, 13920040002006437,
13920040002618924, 13920040003320767, 13920040007805589, 13920050001175884,
13913920050006892051 ruolo n. 0000001, 13920050007720256, 13920060000293478,
13920060005143937, 13920070007159487, 13920070007934627, 13920080000018181,
13920080004072981, 13920080005754867, 13920080007086585, 13920080007655307,
13920080008198343, 13920090000630348, 13920090005010143, 13920090007618789,
13920090010038312, 13920090010984783, 13920090011127523, 13920090011548043,
13920100001709939, 13920100002604860, 13920100000764066, 13920100003327836, 13920100005198247, 13920100005736839, 13920100010715874, 13920100011614439,
13920110000422171, 13920110001548885, 13920110011560844, AVA n. 43920120000369577 nonché su 3 cartelle nn. 13920090010984884, 13920100004022306, 13920050006892051 ruolo n.
0002152 concernenti omesso pagamento di sanzioni amministrative derivanti da violazioni al CdS.
Pertanto, relativamente a tali atti se ne dichiara l'incompetenza dell'adito Tribunale Sezione Civile, in favore, rispettivamente, della Sezione Lavoro dello stesso Tribunale relativamente ai ruoli aventi ad oggetto contributi e premi INAIL, nonché dell'Ufficio del Giudice di Pace di Vibo Valentia, CP_4 relativamente ai ruoli relativi a contravvenzioni al CdS.
L'eccezione spinta dall'odierno attore e relativa alla omessa notifica delle cartelle prodromiche non merita accoglimento, posto che tutte le cartelle sottese alle opposte intimazioni ed impugnate unitamente ad esse sono state notificate, come risulta dalla copiosa documentazione prodotta dalla convenuta, fermo restando che l'obbligo di conservazione delle copie delle cartelle notificate, sussistente in capo al Concessionario, ha durata quinquennale così come previsto dall'art. 26 D.P.R.
n. 602/73. “Il Concessionario è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento in ragione della forma prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del ctb o dell'amministrazione”.
Pertanto, si evidenzia che, in mancanza di impugnazione delle stesse nei termini perentori previsti dalla legge a pena di decadenza, esse sono divenute incontestabili e, quindi, valido titolo esecutivo per l'esecuzione forzata. La giurisprudenza, sia di merito sia di legittimità, infatti, è univoca nel ritenere che l'intimazione di pagamento non sia impugnabile quando è dimostrata l'avvenuta regolare notifica della cartella esattoriale prodromica, come nel caso che ci occupa.
Nel caso specifico, occorre rilevare che la Corte suprema, con l'ordinanza 3212/2017, richiamando proprie precedenti pronunce sul tema (cfr ex multis, Cassazione, 26244/2016, 12352/2016,
3452/2016, 2790/2016, 12888/2015), ha ribadito che, nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all'agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”.
La produzione dell'estratto di ruolo è idonea a individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella e a documentare la pretesa fiscale (cfr Cassazione, 26244/2016 e 12888/2015, nelle quali si afferma, altresì, che “Essendo stati prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'amministrazione. L'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, …”).
In sostanza, vige nell'ordinamento un principio di conoscenza legale, da parte del destinatario, dell'atto ritualmente notificato a mezzo di servizio postale (come attestato dall'avviso di ricevimento) che esclude, in ogni caso, che sia il mittente a dover fornire la prova (anche) del contenuto dell'atto notificato (cfr Cassazione, 21852/2016).
L'opposizione deve essere, dunque, rigettata e va condannato al pagamento delle Parte_1 spese del presente giudizio, esclusa la fase istruttoria, avuto riguardo al valore effettivo della causa, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14, modificato dal D.M. 147/2022.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 12 del 2016 R.G., così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario per le intimazioni di pagamento indicate in parte motiva;
- dichiara l'incompetenza per materia del giudice ordinario in favore del giudice tributario per le intimazioni di pagamento indicate in parte motiva;
-rigetta l'opposizione per le altre ragioni indicate in parte motiva;
-condanna a rifondere le spese di lite sostenute nella presente fase, liquidate, in Parte_1 favore di in € 1700,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Controparte_2
c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Vibo Valentia in data 23.06.2025
Il Presidente F.F.
Giudice Estensore
Dott.ssa Tiziana Macrì