CASS
Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2024, n. 15085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15085 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dalla persona offesa: US ER, nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: 1. IO AN, nato a [...] il [...] 2. ZA AR, nata a [...] il [...] 3. De GE AR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di EL visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SC OM Pirrelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria presentata dall'avvocato Massimiliano Cesare Fornari nell'interesse del ricorrente che insiste per l'accoglimento del ricorso;
letta la memoria difensiva proposta dall'avvocato Michele Stagnì nell'interesse di AR ZA e AR De GE, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il ricorso. t/ Penale Sent. Sez. 6 Num. 15085 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 06/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso congiuntamente sottoscritto dall'avvocato Alberto Biasiucci e dall'avvocato ER US, persona offesa da: reati, si chiede l'annullamento della sentenza emessa il 15 aprile 2023 dal giudice le indagini preliminari del Tribunale di EL con la quale veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di AN IO e AR ZA, in ordine al reato di calunnia (artt. 110 e 368 cod. pen.) loro ascritto, perché il fatto non sussiste, e nei confronti di AR De GE, in ordine al reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. Con articolati motivi, qui sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, si chiede l'annullamento della sentenza, per vizi in rito e erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente esamina l'iter di un complesso rapporto professionale intercorso tra l'avvocato ER US e la società PL s.r.I., di cui era amministratore il predetto De GE e gli avvocati AN IO e AR ZA, difensori della predetta società, in un giudizio che aveva opposto la PL s.r.l. all'avvocato US per il pagamento di spettanze professionali, contesto in cui vanno collocati i reati di calunnia e uso di atto falso che, secondo la persona offesa, erano ravvisabili nelle dichiarazioni dei predetti professionisti sull'accesso al fascicolo processuale da parte dell'avvocato US e sulla creazione e uso di una quietanza di pagamento delle spettanze del predetto. In particolare, il ricorrente denuncia: la nullità del procedimento, ai sensi degli articoli 419 commi 1 e 7 cod. proc. pen. e per l'effetto anche della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., poiché a seguito della presentazione di opposizione avverso decreto penale di condanna emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di EL e in seguito a fissazione dell'udienza, il giudice aveva emesso sentenza di non doversi procedere omettendo qualunque avviso di fissazione dell'udienza alla parte offesa che non aveva, peraltro, mai ricevuto avviso della emissione del decreto penale di condanna. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 507, 101 e 419 cod. proc. pen. per l'omessa assunzione della prova documentale costituita dall'esposto prodotto dal US in merito alla calunnia in suo danno. I successivi motivi, dal terzo al decimo, denunciano vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, anche per omissione, sulle ragioni di inattendibilità delle prove allegate dal US e, in particolare, bilanci, scritture contabili, tabulati telefonici del periodo in cui sarebbe intervenuta la sottoscrizione della falsa quietanza prodotta in relazione al I 2 reato di cui all'art. 489 cod. pen. e sulla mancata acquisizione degli atti dei procedimenti in cui l'avvocato US aveva patrocinato la Plojng. s.r.I.; sul contenuto, grafico e concettuale, di tale atto;
sull'uso dello scanner per compilarla;
sulle PEC intercorse tra le parti;
sulle modalità di pagamento in contanti, mediante acquisizione di estratti conto bancari scritture contabili e bilanci della PL s.r.l. e, infine, sulla valenza giuridica della cd. quietanza di pagamento. 3.In data 15 febbraio 2024 il ricorrente, previa revoca dell'avvocato Alberto Biasiucci, ha depositato nuova nomina dell'avvocato Massimiliano Cesare Fornari che, successivamente, ha presentato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni ma, in primo luogo, perché sottoscritto da soggetto non legittimato, ovvero ER US, ancorché avvocato e cassazionista e dall'avvocato Alberto Biasucci che, invece, non risulta abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, resa in relazione all'ordinanza di archiviazione che il ricorso per cassazione, proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell'interesse della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all'autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore di procura speciale "ad hoc" ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen." (così S.U., n. 47473 del 27.09.2007, Lo Mauro, Rv. 237854), principio al quale la successiva giurisprudenza di legittimità si è sempre attenuta e applicabile, per identità di ratio, a qualunque tipologia di procedimento in cassazione nella quale rilevino la qualità e la posizione della persona offesa dal reato che non è parte del processo in senso tecnico. Non rileva che il ricorso sia stato sottoscritto personalmente dalla persona offesa che assommi su di sé la qualifica di avvocato legittimato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, come appunto nel caso di specie. Anche con riferimento a detta peculiare ipotesi la giurisprudenza ha ribadito la validità del principio generale testé richiamato (Sez. 6, n. 8995 del 04.02.2015, Rv. 262457). Ciò in applicazione della regola cristallizzata nell'art. 613 cod. proc. pen., a mente della quale, fatta eccezione delle parti processuali in senso tecnico, il ricorso 3 per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'apposito albo, non valendo in ambito penale, in ragione della natura degli interessi coinvolti, il disposto dettato dall'art. 86 cod. proc. civ., che legittima l'esercizio dello ius postulandi da parte di colui che abbia "la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore"; il che si correla, del resto, all'ulteriore principio di ordine generale, in forza del quale le regole dettate dal codice cli rito civile in tema di rappresentanza processuale rilevano unicamente nei limiti in cui sono specificamente richiamate da una norma processuale penale o comunque di legge ordinaria (cfr., in parte motiva, Cass. Sez. Un., sent. n. 47239 del 30.10.2014, RR ed altro, Rv. 260894). Come anticipato, nel caso in esame il ricorso proposto è stato sottoscritto dalla persona offesa ER US, che è avvocato cassazionista, ma che in proprio non può sottoscriverlo, per le ragioni innanzi illustrate, e dall'avvocato Alberto BI che, come rilevato nella memoria prodotta nell'interesse di AR ZA e AR De GE, riscontrata dal Collegio, non è iscritto all'Albo dei difensori cassazionisti. Si tratta di una mancanza che attiene all'atto introduttivo in sé, quindi al momento genetico dell'impugnazione, e che non può essere superata dalla intervenuta nomina dell'avvocato Massimiliano Cesare Fornari, abilitato al patrocinio in cassazione. 2.Conclusivamente, va, inoltre, rilevato che non sussiste la legittimazione della persona offesa a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi degli aritt. 459, comma 3, e 129 cod. proc. pen., a seguito di rigetto della richiesta di emissione di decreto penale, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo tale facoltà riconosciuta da alcuna disposizione di legge, né alla restituzione nel termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2 cod. proc. pen., non essendo "parte" del processo in senso tecnico (Sez. 5, n. 32546 del 27/10/2020, Pizzuti, Rv. 279832). 3.All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 marzo 2024 Il Consigliere relatore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SC OM Pirrelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
letta la memoria presentata dall'avvocato Massimiliano Cesare Fornari nell'interesse del ricorrente che insiste per l'accoglimento del ricorso;
letta la memoria difensiva proposta dall'avvocato Michele Stagnì nell'interesse di AR ZA e AR De GE, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare il ricorso. t/ Penale Sent. Sez. 6 Num. 15085 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 06/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ricorso congiuntamente sottoscritto dall'avvocato Alberto Biasiucci e dall'avvocato ER US, persona offesa da: reati, si chiede l'annullamento della sentenza emessa il 15 aprile 2023 dal giudice le indagini preliminari del Tribunale di EL con la quale veniva dichiarato non doversi procedere nei confronti di AN IO e AR ZA, in ordine al reato di calunnia (artt. 110 e 368 cod. pen.) loro ascritto, perché il fatto non sussiste, e nei confronti di AR De GE, in ordine al reato di uso di atto falso (art. 489 cod. pen.), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 2. Con articolati motivi, qui sintetizzati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, si chiede l'annullamento della sentenza, per vizi in rito e erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente esamina l'iter di un complesso rapporto professionale intercorso tra l'avvocato ER US e la società PL s.r.I., di cui era amministratore il predetto De GE e gli avvocati AN IO e AR ZA, difensori della predetta società, in un giudizio che aveva opposto la PL s.r.l. all'avvocato US per il pagamento di spettanze professionali, contesto in cui vanno collocati i reati di calunnia e uso di atto falso che, secondo la persona offesa, erano ravvisabili nelle dichiarazioni dei predetti professionisti sull'accesso al fascicolo processuale da parte dell'avvocato US e sulla creazione e uso di una quietanza di pagamento delle spettanze del predetto. In particolare, il ricorrente denuncia: la nullità del procedimento, ai sensi degli articoli 419 commi 1 e 7 cod. proc. pen. e per l'effetto anche della sentenza emessa ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. pen., poiché a seguito della presentazione di opposizione avverso decreto penale di condanna emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di EL e in seguito a fissazione dell'udienza, il giudice aveva emesso sentenza di non doversi procedere omettendo qualunque avviso di fissazione dell'udienza alla parte offesa che non aveva, peraltro, mai ricevuto avviso della emissione del decreto penale di condanna. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli articoli 507, 101 e 419 cod. proc. pen. per l'omessa assunzione della prova documentale costituita dall'esposto prodotto dal US in merito alla calunnia in suo danno. I successivi motivi, dal terzo al decimo, denunciano vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, anche per omissione, sulle ragioni di inattendibilità delle prove allegate dal US e, in particolare, bilanci, scritture contabili, tabulati telefonici del periodo in cui sarebbe intervenuta la sottoscrizione della falsa quietanza prodotta in relazione al I 2 reato di cui all'art. 489 cod. pen. e sulla mancata acquisizione degli atti dei procedimenti in cui l'avvocato US aveva patrocinato la Plojng. s.r.I.; sul contenuto, grafico e concettuale, di tale atto;
sull'uso dello scanner per compilarla;
sulle PEC intercorse tra le parti;
sulle modalità di pagamento in contanti, mediante acquisizione di estratti conto bancari scritture contabili e bilanci della PL s.r.l. e, infine, sulla valenza giuridica della cd. quietanza di pagamento. 3.In data 15 febbraio 2024 il ricorrente, previa revoca dell'avvocato Alberto Biasiucci, ha depositato nuova nomina dell'avvocato Massimiliano Cesare Fornari che, successivamente, ha presentato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni ma, in primo luogo, perché sottoscritto da soggetto non legittimato, ovvero ER US, ancorché avvocato e cassazionista e dall'avvocato Alberto Biasucci che, invece, non risulta abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, resa in relazione all'ordinanza di archiviazione che il ricorso per cassazione, proposto avverso il provvedimento di archiviazione nell'interesse della persona offesa dal reato, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che sia stato nominato mediante dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all'autorità procedente ovvero ad essa inviata con raccomandata, non occorrendo peraltro il conferimento al predetto difensore di procura speciale "ad hoc" ai sensi dell'art. 122 cod. proc. pen." (così S.U., n. 47473 del 27.09.2007, Lo Mauro, Rv. 237854), principio al quale la successiva giurisprudenza di legittimità si è sempre attenuta e applicabile, per identità di ratio, a qualunque tipologia di procedimento in cassazione nella quale rilevino la qualità e la posizione della persona offesa dal reato che non è parte del processo in senso tecnico. Non rileva che il ricorso sia stato sottoscritto personalmente dalla persona offesa che assommi su di sé la qualifica di avvocato legittimato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, come appunto nel caso di specie. Anche con riferimento a detta peculiare ipotesi la giurisprudenza ha ribadito la validità del principio generale testé richiamato (Sez. 6, n. 8995 del 04.02.2015, Rv. 262457). Ciò in applicazione della regola cristallizzata nell'art. 613 cod. proc. pen., a mente della quale, fatta eccezione delle parti processuali in senso tecnico, il ricorso 3 per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'apposito albo, non valendo in ambito penale, in ragione della natura degli interessi coinvolti, il disposto dettato dall'art. 86 cod. proc. civ., che legittima l'esercizio dello ius postulandi da parte di colui che abbia "la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore"; il che si correla, del resto, all'ulteriore principio di ordine generale, in forza del quale le regole dettate dal codice cli rito civile in tema di rappresentanza processuale rilevano unicamente nei limiti in cui sono specificamente richiamate da una norma processuale penale o comunque di legge ordinaria (cfr., in parte motiva, Cass. Sez. Un., sent. n. 47239 del 30.10.2014, RR ed altro, Rv. 260894). Come anticipato, nel caso in esame il ricorso proposto è stato sottoscritto dalla persona offesa ER US, che è avvocato cassazionista, ma che in proprio non può sottoscriverlo, per le ragioni innanzi illustrate, e dall'avvocato Alberto BI che, come rilevato nella memoria prodotta nell'interesse di AR ZA e AR De GE, riscontrata dal Collegio, non è iscritto all'Albo dei difensori cassazionisti. Si tratta di una mancanza che attiene all'atto introduttivo in sé, quindi al momento genetico dell'impugnazione, e che non può essere superata dalla intervenuta nomina dell'avvocato Massimiliano Cesare Fornari, abilitato al patrocinio in cassazione. 2.Conclusivamente, va, inoltre, rilevato che non sussiste la legittimazione della persona offesa a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato ai sensi degli aritt. 459, comma 3, e 129 cod. proc. pen., a seguito di rigetto della richiesta di emissione di decreto penale, in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, non essendo tale facoltà riconosciuta da alcuna disposizione di legge, né alla restituzione nel termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2 cod. proc. pen., non essendo "parte" del processo in senso tecnico (Sez. 5, n. 32546 del 27/10/2020, Pizzuti, Rv. 279832). 3.All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 marzo 2024 Il Consigliere relatore Il Presidente