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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/06/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, GOP dr.ssa Rosanna Femia, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
Il GOT del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rosanna Femia, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 25.6.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia in materia previdenziale iscritta al n°5183 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonella Irtolo, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Laganà, giusta procura in atti.
resistente avente ad oggetto: Opposizione ad A.T.P. – Indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n.18/80 – Condizione di disabilità art. 3 comma 3 legge 104/92 e art 381 DPR
495/92
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.10.2024 parte ricorrente, dopo avere ritualmente contestato le conclusioni del CTU nella fase di ATP introdotto per l'accertamento della sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 legge 18/1980, la condizione di disabilità ex art. 3 comma
3 legge 104 nonché l'invalidità con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta ai sensi dell'art. 381 DPR 495/92, ha proposto ai sensi dell'art. 445 bis comma
6 c.p.c. il presente giudizio di merito, chiedendo il riconoscimento dei suddetti benefici.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1
giudizio contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante richiamo del CTU al fine di accertare, alla luce della nuova documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di opposizione ed ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., l'eventuale aggravamento della condizione invalidante della ricorrente.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente al termine della camera di consiglio.
All'esito della CTU disposta nell'ambito del presente procedimento la Dr.ssa
, concludeva che la ricorrente è affetta da “Cerebrovasculopatia Persona_1
cronica. Malattia di Alzheimer di grado severo. Deterioramento cognitivo di grado severo. Cardiopatia sclero-ipertensiva. Severo stato depressivo. Spondiloartrosi della colonna vertebrale. Incontinenza urinaria stabilizzata. Tiroidite cronica in gozzo.
Enfisema centrolobulare”. Nello specifico il CTU ha esaminato tutta la documentazione clinica di supporto prodotta dalla ricorrente, di cui dà atto nella stesura dell'elaborato, riconoscendo il beneficio dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con decorrenza dal 25.11.2024, disconoscendo la sussistenza della deambulazione sensibilmente ridotta o impedita ai sensi dell'art. 381 DPR 495/92.
In relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto riscontrato all'esame obiettivo. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali.
Peraltro a fronte della completezza ed esaustività della relazione peritale le parti non hanno formulato contestazioni.
Si rammenta che la concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento, di cui alle L. 18/1980 e 508/1988, presuppone l'invalidità nella misura del 100% e per di più che il richiedente si trovi in condizioni impossibilità a deambulare o di non autosufficienza dovendosi intendere, nel primo caso, una condizione che determina la necessità di un accompagnatore -e riguarda quindi gli invalidi che non deambulano neanche con l'aiuto di presidi ortopedici- e, nel secondo caso, il bisogno di assistenza continua che si concretizza tutte le volte in cui viene a mancare l'autonomia nel compiere un insieme significativo di funzioni esistenziali proprie di un soggetto sano di pari età (vestirsi, nutrirsi, espletare bisogni fisiologici, effettuare acquisti e compere, preparare i cibi, spostamento in ambiente domestico e all'esterno, capacità di accudire alle faccende domestiche, lettura, messa in funzione di elettrodomestici, ecc…) tale che ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana risulti alterato.
Ne consegue, nei limiti anzidetti, l'accoglimento dell'opposizione e la sussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità elevata con decorrenza dal 25.11.2024. Il riconoscimento delle condizioni invalidanti oggetto del ricorso a decorrere da epoca successiva non solo alla domanda amministrativa, ma anche all'esito della fase sommaria e persino al deposito del ricorso in opposizione, costituisce motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle relative alla consulenza tecnica che vengono poste a carico dell e vengono liquidate come da CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' in Parte_1 CP_1
opposizione ad ATP 524/2024, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta e dichiara sussistere in favore dell'istante il requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n.18/80 e la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92 a decorrere dal
25.11.2024.
2) compensa le spese di lite.
4) Pone a carico dell le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato CP_1
decreto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura ex art. 429 c.p.c. del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Reggio Calabria, 25.06.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale
Dott.ssa Rosanna Femia