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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/11/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.2586/2023 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2586/2023 RG promossa da:
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_1 C.F._1 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. PERFETTI NICOLO' e PIZZORNO RAFFAELLA parte ricorrente
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di CP_1 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. PERFETTI NICOLO' e PIZZORNO RAFFAELLA parte ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno chiesto congiuntamente: - di non volersi riconciliare, - di voler che il Tribunale pronunci lo scioglimento definitivo tra loro del matrimonio avvenuto in data 16.07.2009, con regime di separazione dei beni nel comune di Rozzano, con atto trascritto allo stato civile del Comune di Rozzano, al n. 59, parte 1, registro anno 2009 - di rinunciare congiuntamente al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, n. 12, III comma, c.p.c., - di rinunciare espressamente a proporre appello avverso la sentenza, - di confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione e, quindi, omologare le seguenti condizioni della separazione: 1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la casa coniugale, è di proprietà della Sig.ra e resta CP_1 alla stessa, con tutti gli arredi che la compongono;
3. i figli continueranno ad avere la residenza presso la casa coniugale e saranno affidati congiuntamente ai due genitori secondo il modello dell'affido condiviso;
4. il Sig. Parte_1 corrisponderà il mantenimento ordinario nella misura di € 250,00 per ogni figlio oltre rivalutazione ISTAT e oltre all'assegno unico da versare su IBAN [...] intestato alla Sig.ra 5. le spese CP_1 straordinarie, fatte salve quelle attinenti a spese mediche di urgenza, dovranno previamente essere espressamente concordate tra i coniugi. Le relative spese dovranno essere rimborsate a vista al coniuge che le ha anticipate previa esibizione dei giustificativi di spesa. Entrambi i coniugi dichiarano di aver ricevuto copia del Protocollo del Tribunale di Milano relativo alla individuazione e ripartizione delle spese straordinarie che dichiarano di ritenere applicabile e da intendersi qui riportato;
6. le bollette relative ad utenze della casa coniugale saranno a carico del sig.
7. i figli saranno collocati in via Pt_1 prevalente presso la casa materna, e sarà previsto in tre giorni fissi alla settimana il diritto di visita del padre, con decorrenza dalle ore 7:30 del mattino (per l'accompagnamento a scuola entro le ore 8:00) compreso il relativo pernottamento, ed una domenica alternata e calendarizzata.
8. Allo stesso modo andranno prestabilite le festività: nel periodo natalizio il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, dalle ore 19.00 del 24 dicembre sino alle ore 19.00 del 30 dicembre negli anni pari, e dalle ore 19.00 del 30 dicembre sino alle ore 19.00 del 5 gennaio, negli anni dispari;
9. nel periodo pasquale il padre terrà con se, sempre ad anni alterni, i figli dalle ore 19.00 del giovedì Santo sino alle ore 19.00 della domenica di Pasqua, negli anni pari, e dalle ore 19.00 della domenica di Pasqua alle ore 19.00 del mercoledì successivo, negli anni dispari. 10. i figli trascorreranno un periodo continuativo di 15 giorni con la madre e di 15 giorni con il padre durante il mese di luglio/agosto, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori che si dichiarano obbligati a comunicarsi i giorni di rispettive ferie a mezzo mail entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno. I coniugi concordano che durante il mese di giugno/luglio di ogni anno, il figlio potrà trascorrere un periodo in località di vacanza, rispettivamente con i nonni paterni e materni. Resta inteso tra i coniugi che potranno essere stabilite congiuntamente diverse modalità; 11. le parti si autorizzano reciprocamente per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti dei figli minori validi per l'espatrio12. i coniugi dichiarano che, fatto salvo quanto sopra, non esistono altri rapporti di credito e/o debito da regolare e, pertanto, rinunciano ad ogni e qualsiasi pretesa in tal senso. A norma dell'art. 47- bis.49 cpc oltre alla domanda di separazione personale dei coniugi, gli stessi insistono anche per la domanda di scioglimento del matrimonio”
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/12/2023, le parti hanno proposto ricorso congiunto per chiedere la separazione e, decorsi i termini di legge, il divorzio.
Hanno rappresentato di aver contratto matrimonio civile 16 luglio 2009 con atto iscritto nei registri dello stato civile del comune di Rozzano al n. 59, parte I, anno 2009. E che dalla loro unione sono nati Per_1 Per_ (Novara, 11/06/2011), (Novara, 24/06/2015) e (Novara, 23/11/2022). Per_3
Con sentenza emessa il 28/12/2024, è stata pronunciata la separazione personale alle condizioni da loro concordate.
Quindi, con nota del 25/9/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare, con conferma delle condizioni di separazione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza del 28/12/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere omologate considerato che tutelano gli interessi dei minori e sono conformi alle norme di legge. Anche per quanto riguarda le statuizioni economiche, il Collegio rileva la conformità rispetto alle disposizioni normative vigenti e agli interessi della prole.
La natura della causa giustifica le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
e contratto in data 16/7/2009 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di CP_2
Rozzano al n. 59, parte I, anno 2009
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) omologa le condizioni di cui sopra, da intendersi in questa sede integralmente richiamate;
4) prende atto di tutti gli altri accordi intercorrenti tra le parti;
5) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 20/11/2025 Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.2586/2023 RG promossa da:
, (c.f. , domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_1 C.F._1 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. PERFETTI NICOLO' e PIZZORNO RAFFAELLA parte ricorrente
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di CP_1 C.F._2 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. PERFETTI NICOLO' e PIZZORNO RAFFAELLA parte ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno chiesto congiuntamente: - di non volersi riconciliare, - di voler che il Tribunale pronunci lo scioglimento definitivo tra loro del matrimonio avvenuto in data 16.07.2009, con regime di separazione dei beni nel comune di Rozzano, con atto trascritto allo stato civile del Comune di Rozzano, al n. 59, parte 1, registro anno 2009 - di rinunciare congiuntamente al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, n. 12, III comma, c.p.c., - di rinunciare espressamente a proporre appello avverso la sentenza, - di confermare le condizioni di cui alla sentenza di separazione e, quindi, omologare le seguenti condizioni della separazione: 1) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la casa coniugale, è di proprietà della Sig.ra e resta CP_1 alla stessa, con tutti gli arredi che la compongono;
3. i figli continueranno ad avere la residenza presso la casa coniugale e saranno affidati congiuntamente ai due genitori secondo il modello dell'affido condiviso;
4. il Sig. Parte_1 corrisponderà il mantenimento ordinario nella misura di € 250,00 per ogni figlio oltre rivalutazione ISTAT e oltre all'assegno unico da versare su IBAN [...] intestato alla Sig.ra 5. le spese CP_1 straordinarie, fatte salve quelle attinenti a spese mediche di urgenza, dovranno previamente essere espressamente concordate tra i coniugi. Le relative spese dovranno essere rimborsate a vista al coniuge che le ha anticipate previa esibizione dei giustificativi di spesa. Entrambi i coniugi dichiarano di aver ricevuto copia del Protocollo del Tribunale di Milano relativo alla individuazione e ripartizione delle spese straordinarie che dichiarano di ritenere applicabile e da intendersi qui riportato;
6. le bollette relative ad utenze della casa coniugale saranno a carico del sig.
7. i figli saranno collocati in via Pt_1 prevalente presso la casa materna, e sarà previsto in tre giorni fissi alla settimana il diritto di visita del padre, con decorrenza dalle ore 7:30 del mattino (per l'accompagnamento a scuola entro le ore 8:00) compreso il relativo pernottamento, ed una domenica alternata e calendarizzata.
8. Allo stesso modo andranno prestabilite le festività: nel periodo natalizio il padre terrà con sé i figli, ad anni alterni, dalle ore 19.00 del 24 dicembre sino alle ore 19.00 del 30 dicembre negli anni pari, e dalle ore 19.00 del 30 dicembre sino alle ore 19.00 del 5 gennaio, negli anni dispari;
9. nel periodo pasquale il padre terrà con se, sempre ad anni alterni, i figli dalle ore 19.00 del giovedì Santo sino alle ore 19.00 della domenica di Pasqua, negli anni pari, e dalle ore 19.00 della domenica di Pasqua alle ore 19.00 del mercoledì successivo, negli anni dispari. 10. i figli trascorreranno un periodo continuativo di 15 giorni con la madre e di 15 giorni con il padre durante il mese di luglio/agosto, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori che si dichiarano obbligati a comunicarsi i giorni di rispettive ferie a mezzo mail entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno. I coniugi concordano che durante il mese di giugno/luglio di ogni anno, il figlio potrà trascorrere un periodo in località di vacanza, rispettivamente con i nonni paterni e materni. Resta inteso tra i coniugi che potranno essere stabilite congiuntamente diverse modalità; 11. le parti si autorizzano reciprocamente per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti dei figli minori validi per l'espatrio12. i coniugi dichiarano che, fatto salvo quanto sopra, non esistono altri rapporti di credito e/o debito da regolare e, pertanto, rinunciano ad ogni e qualsiasi pretesa in tal senso. A norma dell'art. 47- bis.49 cpc oltre alla domanda di separazione personale dei coniugi, gli stessi insistono anche per la domanda di scioglimento del matrimonio”
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/12/2023, le parti hanno proposto ricorso congiunto per chiedere la separazione e, decorsi i termini di legge, il divorzio.
Hanno rappresentato di aver contratto matrimonio civile 16 luglio 2009 con atto iscritto nei registri dello stato civile del comune di Rozzano al n. 59, parte I, anno 2009. E che dalla loro unione sono nati Per_1 Per_ (Novara, 11/06/2011), (Novara, 24/06/2015) e (Novara, 23/11/2022). Per_3
Con sentenza emessa il 28/12/2024, è stata pronunciata la separazione personale alle condizioni da loro concordate.
Quindi, con nota del 25/9/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare, con conferma delle condizioni di separazione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza del 28/12/2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere omologate considerato che tutelano gli interessi dei minori e sono conformi alle norme di legge. Anche per quanto riguarda le statuizioni economiche, il Collegio rileva la conformità rispetto alle disposizioni normative vigenti e agli interessi della prole.
La natura della causa giustifica le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
e contratto in data 16/7/2009 e trascritto nei registri dello stato civile del comune di CP_2
Rozzano al n. 59, parte I, anno 2009
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) omologa le condizioni di cui sopra, da intendersi in questa sede integralmente richiamate;
4) prende atto di tutti gli altri accordi intercorrenti tra le parti;
5) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
6) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 20/11/2025 Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO