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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 595/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NE ANTONIO, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, TO
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1953/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230002925809000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259003356086000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 298/2026 depositato il
25/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 030 2025 9003356086 000 notificatale a mezzo Pec in data 22/05/2025 nonché avverso la sottesa cartella di pagamento n. 030
2023 0002925809 000 con la quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 16.432,08.
La società ricorrente eccepiva, fra le altre cose, la Illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza/nullità della notifica della cartella di pagamento, quale atto prodromico.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossioni che richiedeva respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto alla stregua delle produzioni di ADER e alla luce del tenore delle difese svolte.
E' vero che la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Ma nel caso di specie non si ravvisa il difetto di notifica denunciato, al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale e pronunciarsi, conseguentemente, sull'esistenza o meno della pretesa tributaria (Cass. n.
1144 del 2018; Cass. n. 33526 del 2019).
La resistente concessionaria ha infatti comprovato la notifica telematica (anche col formato eml, contrariamente a quanto suggerito dal ricorrente in memoria) della prodromica cartella non impugnata, con ciò rendendosi la pretesa incontestabile.
Deve dunque rilevarsi, in dispetto della insussistenza di qualsivoglia fattispecie estintiva, l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla eccezione attinente il credito iscritto a ruolo ed avverso la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, essendo la ricorrente decaduta dal sollevare qualunque eccezione avverso il credito. La cartella, infatti, è stata regolarmente notificata (peraltro alla stessa casella mail dell'intimazione opposta) e l'opponente non ha promosso ricorso alcuno innanzi l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio e nei confronti dell'Ente creditore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro cosi provvede: rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si quantificano in euro 2.700,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte resistente costituita. Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del
23.02.2026 il relatore il presidente dott. Domenico Guarascio Avv. Antonio Maccarone
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NE ANTONIO, Presidente
GUARASCIO DOMENICO, TO
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1953/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230002925809000 IRAP 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020259003356086000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 298/2026 depositato il
25/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 030 2025 9003356086 000 notificatale a mezzo Pec in data 22/05/2025 nonché avverso la sottesa cartella di pagamento n. 030
2023 0002925809 000 con la quale le è stato intimato il pagamento della somma di € 16.432,08.
La società ricorrente eccepiva, fra le altre cose, la Illegittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza/nullità della notifica della cartella di pagamento, quale atto prodromico.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossioni che richiedeva respingersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto alla stregua delle produzioni di ADER e alla luce del tenore delle difese svolte.
E' vero che la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.
Ma nel caso di specie non si ravvisa il difetto di notifica denunciato, al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale e pronunciarsi, conseguentemente, sull'esistenza o meno della pretesa tributaria (Cass. n.
1144 del 2018; Cass. n. 33526 del 2019).
La resistente concessionaria ha infatti comprovato la notifica telematica (anche col formato eml, contrariamente a quanto suggerito dal ricorrente in memoria) della prodromica cartella non impugnata, con ciò rendendosi la pretesa incontestabile.
Deve dunque rilevarsi, in dispetto della insussistenza di qualsivoglia fattispecie estintiva, l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla eccezione attinente il credito iscritto a ruolo ed avverso la cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata, essendo la ricorrente decaduta dal sollevare qualunque eccezione avverso il credito. La cartella, infatti, è stata regolarmente notificata (peraltro alla stessa casella mail dell'intimazione opposta) e l'opponente non ha promosso ricorso alcuno innanzi l'Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio e nei confronti dell'Ente creditore, unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catanzaro cosi provvede: rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si quantificano in euro 2.700,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte resistente costituita. Cosi deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del
23.02.2026 il relatore il presidente dott. Domenico Guarascio Avv. Antonio Maccarone