CASS
Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2024, n. 47045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47045 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da GA RI, n. in Albania 07/06/1989 avverso l'ordinanza n. 10/24 del Tribunale di Teramo del 22/04/2024 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza e conseguente rinvio al Tribunale per nuovo giudizio 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 47045 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 29/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Teramo ha rigettato l'istanza proposta da GA RI di riesame del decreto emesso dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale in data 09/03/2024 con il quale era stato convalidato il sequestro disposto d'iniziativa della Polizia Giudiziaria su quattro telefoni cellulari rinvenuti in possesso dell'indagato in esito alla perquisizione domiciliare eseguita a suo carico nel corso delle indagini preliminari. In particolare, il Tribunale ha osservato che ai sensi dell'art. 324, comma 1, cod. proc. pen. l'indagato aveva avuto piena conoscenza del vincolo ablatorio in sede di perquisizione personale e domiciliare il 07/03/2024 e a partire da tale data avrebbe dovuto proporre tempestiva istanza di riesame entro il termine di legge di dieci giorni, avendola per contro proposta, oltre detta scadenza, solo il 17/04/2024, dopo la convalida disposta dal Pubblico Ministero, diversamente comportandosi in ordine al sequestro della somma di denaro del pari rinvenuta in suo possesso, impugnato in sede di riesame in data 12/03/2024. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che deduce la violazione degli artt. 324, comma 1, 355, comma 3 e 568 cod. proc. pen., sostenendo che, nel proporre l'istanza di riesame, GA si è limitato ad osservare il dato normativo di cui all'art. 355, comma 3, cod. proc:. pen., impugnando dinanzi al Tribunale il decreto di convalida emesso dal Pubblico Ministro della misura adottata d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria e che nessun rilievo può esplicare l'intervenuta autonoma impugnazione per riesame della somma di denaro ugualmente sequestrata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Dall'esame del fascicolo processuale, consentito in ragione della natura processuale della doglianza (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), si ricava che quello eseguito d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria il 7 2 marzo 2024 è stato un sequestro di natura probatoria, tale essendo l'indicazione espressa anche nel verbale che reca il riferimento all'art. 354 cod. proc. pen. Trova, pertanto, piana e indiscutibile applicazione la disciplina dettata per determinare la decorrenza del termine di dieci giorni fissato dall'art. 355, comma 3 cod. proc. pen., coincidente con quello in cui l'interessato ha ricevuto la notifica dell'avvenuta convalida del sequestro mediante decreto del Pubblico Ministero, avendo, quindi, compiuta conoscenza delle ragioni poste a base del relativo provvedimento, anche in considerazione del fatto che esso potrebbe pure non seguire al sequestro operato dalla polizia giudiziaria (sul punto v. Sez. 2, n. 40925 del 04/07/2022, Festa, Rv. 283792; Sez. 2, n. 774 del 02/12/2005, Messina, Rv. 233333). Nessun rilievo, pertanto, può esplicare - come correttamente rilevato dal ricorrente - l'intervenuta autonoma impugnazione per riesame della somma di denaro ugualmente sequestrata, tra l'altro proposta sull'assunto del carattere in quel caso preventivo (art. 321, commi 2 e 3-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 240-bis cod. pen.) del relativo provvedimento di sequestro.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di convalida adottato dal Pubblico Ministero, limitatamente al sequestro dei quattro telefoni cellulari, dei quali dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso, 29 ottobre 2024 Il consigli ensore Il Prélsid te
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza e conseguente rinvio al Tribunale per nuovo giudizio 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 47045 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: VILLONI ORLANDO Data Udienza: 29/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Teramo ha rigettato l'istanza proposta da GA RI di riesame del decreto emesso dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale in data 09/03/2024 con il quale era stato convalidato il sequestro disposto d'iniziativa della Polizia Giudiziaria su quattro telefoni cellulari rinvenuti in possesso dell'indagato in esito alla perquisizione domiciliare eseguita a suo carico nel corso delle indagini preliminari. In particolare, il Tribunale ha osservato che ai sensi dell'art. 324, comma 1, cod. proc. pen. l'indagato aveva avuto piena conoscenza del vincolo ablatorio in sede di perquisizione personale e domiciliare il 07/03/2024 e a partire da tale data avrebbe dovuto proporre tempestiva istanza di riesame entro il termine di legge di dieci giorni, avendola per contro proposta, oltre detta scadenza, solo il 17/04/2024, dopo la convalida disposta dal Pubblico Ministero, diversamente comportandosi in ordine al sequestro della somma di denaro del pari rinvenuta in suo possesso, impugnato in sede di riesame in data 12/03/2024. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che deduce la violazione degli artt. 324, comma 1, 355, comma 3 e 568 cod. proc. pen., sostenendo che, nel proporre l'istanza di riesame, GA si è limitato ad osservare il dato normativo di cui all'art. 355, comma 3, cod. proc:. pen., impugnando dinanzi al Tribunale il decreto di convalida emesso dal Pubblico Ministro della misura adottata d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria e che nessun rilievo può esplicare l'intervenuta autonoma impugnazione per riesame della somma di denaro ugualmente sequestrata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Dall'esame del fascicolo processuale, consentito in ragione della natura processuale della doglianza (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), si ricava che quello eseguito d'iniziativa dalla Polizia Giudiziaria il 7 2 marzo 2024 è stato un sequestro di natura probatoria, tale essendo l'indicazione espressa anche nel verbale che reca il riferimento all'art. 354 cod. proc. pen. Trova, pertanto, piana e indiscutibile applicazione la disciplina dettata per determinare la decorrenza del termine di dieci giorni fissato dall'art. 355, comma 3 cod. proc. pen., coincidente con quello in cui l'interessato ha ricevuto la notifica dell'avvenuta convalida del sequestro mediante decreto del Pubblico Ministero, avendo, quindi, compiuta conoscenza delle ragioni poste a base del relativo provvedimento, anche in considerazione del fatto che esso potrebbe pure non seguire al sequestro operato dalla polizia giudiziaria (sul punto v. Sez. 2, n. 40925 del 04/07/2022, Festa, Rv. 283792; Sez. 2, n. 774 del 02/12/2005, Messina, Rv. 233333). Nessun rilievo, pertanto, può esplicare - come correttamente rilevato dal ricorrente - l'intervenuta autonoma impugnazione per riesame della somma di denaro ugualmente sequestrata, tra l'altro proposta sull'assunto del carattere in quel caso preventivo (art. 321, commi 2 e 3-bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 240-bis cod. pen.) del relativo provvedimento di sequestro.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di convalida adottato dal Pubblico Ministero, limitatamente al sequestro dei quattro telefoni cellulari, dei quali dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso, 29 ottobre 2024 Il consigli ensore Il Prélsid te