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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/11/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 891/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 891/2025
PROMOSSA DA
(c.f./P. Iva: ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti dall'avv. Francesco Stallone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a
Palermo, in via Nunzio Morello, 40
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
(C.F. , in proprio e quali eredi di , entrambi CP_2 C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Rossitto (C.F. ), presso il cui indirizzo C.F._3 pec è eletto domicilio digitale ai fini di tutte le comunicazioni e Email_1 notificazioni relative al presente procedimento pagina 1 di 3 APPELLATI
Conclusioni
All'udienza del 19.11.2025 la causa veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
L proponeva appello avverso la sentenza n. 707/2025, Parte_1 pubblicata in data 12.5.2025, emessa dal Tribunale di Siracusa nella causa individuata dal n. 1308/24
R.G., notificandolo a e e si costituiva in giudizio in data 11.6.2025. Controparte_1 CP_2
Entrambi gli appellati si costituivano in giudizio.
Alla prima udienza di trattazione del 12.11.2025 comparivano soltanto gli appellati, sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 19.11.2025 ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c.
All'udienza del 19.11.2025 l'appellante non compariva e la corte poneva la causa in decisione.
°°°
Osserva il collegio che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 348 c.p.c. Esso stabilisce che “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche
d'ufficio”.
Nel caso a mani, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione dell'appellante all'udienza del
12.11.2025 e pure alla successiva udienza del 19.11.2025 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria).
Consegue che l'appello deve essere dichiarato improcedibile con sentenza, ai sensi dell'art. 348, comma 3, prima parte, c.p.c., non essendo stato nominato consigliere istruttore.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Va inoltre applicato l'art. 13, co. 1 quater del DPR 115/02 a mente del quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da'
pagina 2 di 3 atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 891/25 R.G, così statuisce: dichiara improcedibile l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 10.000,00 oltre spese generali,
IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante della somma prevista dall'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il
19 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Concetta Pappalardo Presidente
dott. Nicola La Mantia Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 891/2025
PROMOSSA DA
(c.f./P. Iva: ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 P.IVA_1 procura in atti dall'avv. Francesco Stallone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a
Palermo, in via Nunzio Morello, 40
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1
(C.F. , in proprio e quali eredi di , entrambi CP_2 C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Rossitto (C.F. ), presso il cui indirizzo C.F._3 pec è eletto domicilio digitale ai fini di tutte le comunicazioni e Email_1 notificazioni relative al presente procedimento pagina 1 di 3 APPELLATI
Conclusioni
All'udienza del 19.11.2025 la causa veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
L proponeva appello avverso la sentenza n. 707/2025, Parte_1 pubblicata in data 12.5.2025, emessa dal Tribunale di Siracusa nella causa individuata dal n. 1308/24
R.G., notificandolo a e e si costituiva in giudizio in data 11.6.2025. Controparte_1 CP_2
Entrambi gli appellati si costituivano in giudizio.
Alla prima udienza di trattazione del 12.11.2025 comparivano soltanto gli appellati, sicché la causa veniva rinviata all'udienza del 19.11.2025 ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c.
All'udienza del 19.11.2025 l'appellante non compariva e la corte poneva la causa in decisione.
°°°
Osserva il collegio che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 348 c.p.c. Esso stabilisce che “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche
d'ufficio”.
Nel caso a mani, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione dell'appellante all'udienza del
12.11.2025 e pure alla successiva udienza del 19.11.2025 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria).
Consegue che l'appello deve essere dichiarato improcedibile con sentenza, ai sensi dell'art. 348, comma 3, prima parte, c.p.c., non essendo stato nominato consigliere istruttore.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Va inoltre applicato l'art. 13, co. 1 quater del DPR 115/02 a mente del quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da'
pagina 2 di 3 atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 891/25 R.G, così statuisce: dichiara improcedibile l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 10.000,00 oltre spese generali,
IVA e CPA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante della somma prevista dall'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il
19 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. C. Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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