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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2025, n. 3907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3907 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa FL LL ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 600235 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2002, assunta in decisione all'udienza del 13/06/2025 e vertente
TRA
(CF. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF. ) e (CF.
[...] C.F._2 Parte_3
) quali eredi di elettivamente C.F._3 Persona_1 domiciliati presso il procuratore, Avv. FRANCESCO ARGENZIANO, che li rappresenta e difende per procura in atti. attori
E
(CF. in proprio e nella qualità di CP_1 CodiceFiscale_4 erede di , (CF. Persona_2 Parte_4
), (CF. ) e C.F._5 Parte_5 C.F._6 Pt_6
(CF. ) quali di eredi di
[...] C.F._7 [...]
, elettivamente domiciliati presso il procuratore, Avv. GIACOMO Persona_2
TARTAGLIONE, che li rappresenta e difende per procura in atti. convenuti
1 OGGETTO: Giudizio di merito possessorio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13/06/2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/08/2002 , nella qualità di Persona_1 proprietaria e posseditrice di una porzione del fabbricato in Marcianise alla via San
Giuliano nr. 6 e diritti proporzionali sulle parti comuni dell'edificio (scala condominiale, loggia di accesso ed altri comodi), ha denunciato l'abbattimento, da parte dei coniugi e , delle parti comuni dello stabile, Persona_2 CP_1 con conseguente compromissione del compossesso sugli stessi beni esercitato dalla ricorrente;
ha altresì evidenziato che i resistenti stavano intraprendendo lavori di ristrutturazione tali da determinare la costituzione di nuove servitù di veduta (tramite balconi prima inesistenti) e che in data 05.07.2002, a seguito dell'abbattimento di parte della loggia condominiale, si è verificato il crollo di una parte rilevante del loggiato medesimo che era caduto sui sottostanti servizi condominiali determinandone la rovina;
sulla base delle esposte premesse la ricorrente ha chiesto la reintegrazione nel possesso dei beni comuni (pianerottolo/loggiato comune, archi sottostanti e comodi condominiali, pozzo e lavatoio, arbitrariamente abbattuti) e l'imposizione ai resistenti di idonee cautele nella prosecuzione dei lavori, oltre che l'inibizione della costruzione dei balconi, con versamento di idonea cauzione.
Si sono costituiti i coniugi e i quali Persona_2 CP_1 hanno in primo luogo eccepito la nullità del ricorso per genericità delle domande formulate;
hanno altresì contestato la propria responsabilità in ordine al crollo del
05.07.2002 e dichiarato di voler provvedere alla ricostruzione della loggia così come si presentava;
hanno inoltre affermato che i lavori da intraprendersi non avevano ad oggetto parti comuni ed erano conformi alla normativa urbanistica;
hanno eccepito la proprietà esclusiva del passetto di loggia ancorché gravato a servitù di passaggio a vantaggio della ricorrente e comunque anche in ipotesi di comunione hanno
2 evidenziato di poter provvedere alla ristrutturazione di tale bene;
hanno quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 07/10/2022 la fase cautelare possessoria si è conclusa con l'accoglimento della richiesta di sospensione dell'esecuzione dei lavori consistenti nell'abbattimento delle parti comuni del fabbricato, ritenuto provato il compossesso già esercitato sugli stessi beni dalla ricorrente;
con la stessa ordinanza è stata fissata udienza per la prosecuzione nel merito della causa e ammissione della CTU per la descrizione dei luoghi, dei lavori eseguiti dai resistenti ed in particolare l'inerenza degli stessi ai beni comuni, nonché per l'indicazione della privazione o limitazione che tali lavori avrebbero impresso al godimento delle parti comuni. Il quesito è stato successivamente integrato con estensione dell'indagine agli eventuali danni occorsi alla ricorrente dall'esecuzione dei lavori ed indicazione delle opere necessarie per il ripristino dello status quo ante.
Depositata la relazione di CTU, sono state ammesse e assunte prove per interpello e per testi.
All'udienza del 09/06/2005, la ricorrente ha formulato in via incidentale Persona_1 querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c, avverso l'atto pubblico del 7 gennaio 2002 n.
Rep. 4827 rogato dal Notaio Con ordinanza del 6/10/2005 il Persona_3 giudice ha trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale di Santa Maria C.V. e sospeso il giudizio di merito.
Nel corso del giudizio incidentale di falso, la causa è stata interrotta ai sensi dell'art 300
c.p.c. per l'intervenuta morte della ricorrente e gli odierni ricorrenti, Persona_1 eredi della stessa con ricorso hanno riassunto la causa nei Persona_1 confronti di tutti i convenuti in causa. Ancora, all'udienza del 15 novembre 2019 è stato dichiarato il decesso del convenuto e conseguentemente il Persona_2 processo è stato interrotto. Gli istanti, eredi pertanto, con ricorso Persona_1 hanno riassunto la causa nei confronti degli eredi . Persona_2
Il giudizio per querela di falso si è concluso con sentenza del 27/10/2023 n. 4156 con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità della proposta querela.
3 La presente causa è stata, quindi, riassunta dagli eredi per la prosecuzione Persona_1 del giudizio di merito possessorio successivo alla fase cautelare.
All'udienza del 13 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****************
Così ricostruita l'evoluzione del processo, deve ribadirsi che l'oggetto del presente giudizio è il merito possessorio relativo al ricorso proposto dall'odierna attrice, ovvero dai suoi eredi, nei confronti dei convenuti e relativo alla reintegrazione nel possesso delle parti comuni del casamento di via San Giuliano, 6 (piazza Croce), avendo dedotto l'attrice che i coniugi operando in difformità della concessione edilizia n. CP_2
6428/ 2002, dalla quale erano escluse le parti condominiali, hanno del tutto modificato l'assetto del ballatoio, degli archi e dei comodi condominiali, e senza il preventivo assenso dei comproprietari, impedendo di fatto l'utilizzazione e godimento dei beni comuni e arrecando danni.
Si deve precisare, invero, la domanda cautelare, inquadrabile nell'azione di danno temuto ex art. 1172 c.c., volta alla l'imposizione ai resistenti di idonee cautele nella prosecuzione dei lavori, oltre che l'inibizione della costruzione dei balconi, non è stata oggetto del provvedimento del giudice della fase interdittale e non risulta neppure riproposta dagli attori nelle conclusioni, come specificate nella comparsa conclusionale della presente fase di merito, dovendosi ritenere materia rinunciata.
Giova ricordare allora che la causa di merito, esperita a seguito della fase interdittale possessoria, “costituisce prosecuzione della fase sommaria…ed è funzionalmente destinata ad accertare, con cognizione piena, l'esistenza dei presupposti della tutela possessoria” (Cass. n.
10588/2012).
Orbene, al fine di verificare la fondatezza della domanda proposta, si deve considerare che la tutela possessoria è utilmente invocabile solamente dal soggetto che possa allegare e dimostrare di aver avuto una certa relazione di fatto con la res, la quale sia stata, poi, mutata in peius dall'intervento denunciato. E ciò vale anche nelle fattispecie di compossesso, ove colui che richiede la tutela possessoria è chiamato a dimostrare la
4 propria relazione di fatto con la parte comune, in concreto, guardando alla situazione pregressa.
Anche nella fattispecie in esame occorre, dunque, dapprima verificare quale fosse la relazione di fatto tra la parte ricorrente e la cosa comune nei confronti della quale è stata richiesta la tutela e, poi, raffrontare tale relazione con la situazione di fatto determinatasi in seguito all'intervento realizzato dalla parte resistente.
Trattandosi, quindi, di un potere di fatto, il relativo accertamento deve essere effettuato in relazione allo ius possessionis, cioè in relazione al rapporto di fatto con il bene in contestazione, mentre non assume alcuna rilevanza il cd. ius possidendi, cioè il diritto reale eventualmente vantato sul bene, se non al limitato scopo di meglio determinare l'estensione di un possesso di fatto (ad colorandam possessionem), già altrimenti dimostrato
(Cass. 3673/1980).
Ciò premesso, nel giudizio in esame, la questione della effettiva comproprietà dell'area oggetto dell'azione di reintegra, in base ai titoli di provenienza, assume rilevanza al solo fine di corroborare il compossesso, che deve però essere provato in fatto, in base alle dichiarazioni degli informatori sentiti nella prima fase e dei testi.
In particolare, si deve sin da ora evidenziare che le difese e l'accertamento svolto dal
CTU in ordine alla proprietà esclusiva o condominiale dell'area oggetto di causa, possono avere rilievo solamente ad colorandam possessionem, al fine di meglio suffragare la prova del compossesso;
invero il CTU, sulla base dei titoli di provenienza, ha concluso osservando che “Il sottoscritto è dunque del parere che il tratto di loggia-ballatoio frontistante il vano A1 si adi proprietà esclusiva dei convenuti, con diritto di passaggio a favore dei vani posti di seguito, mentre non esiste evidenza dell'analoga esclusività del diritto di proprietà per quanto attiene al restante ratto di loggia. …In mancanza di una specifica attribuzione della proprietà deve pertanto concludersi che il tratto di ballatoio frontistante la quota B (di proprietà dei convenuti) sia di proprietà comune, al pari della scala di accesso che lo serve” (pag. 17 della relazione laddove si fa riferimento alla denominazione delle quote come da piante allegate alla perizia, in particolare vd. grafico 1 “pianta piano terra grafico atti di provenienza”).
5 Ciò posto, il compossesso vantato dalla ricorrente, e per essa dai suoi eredi, odierni attori, è provato dalle dichiarazioni degli informatori e dei testi.
Invero, l'informatore , amico di famiglia della ricorrente, Persona_4 sentito all'udienza del 29/08/2022, ha dichiarato di frequentare spesso i luoghi e che entrando nel casamento, a destra, vi si trovavano un pozzo ed un lavatoio, oltre a riferire che la e la sua famiglia, così come gli altri inquilini dello stabile, si Persona_1 servivano di tali beni (del bagno, del pozzo e della scala comune), prima che gli stessi venissero abbattuti per effetto dei lavori svolti dai convenuti.
Allo stesso modo, i testi e , Testimone_1 Testimone_2 sentiti all'udienza del 09/06/2004, hanno confermato che la possedeva da Persona_1 lungo tempo i comodi condominiali (scala, cortile, loggia di accesso, portone di ingresso, pozzo, lavatoio, forno, bagno inferiore), avendo frequentato i luoghi, il primo da ragazzino quale amico di famiglia, il secondo avendo rapporti commerciali con la
[...]
. Per_1
I testi di parte convenuta, invece, hanno per lo più riferito in ordine alla consistenza dei lavori svolti dai convenuti medesimi, non risultando idonee le dichiarazioni a sconfessare il compossesso provato dalla attrice.
Ciò posto, l'espletata CTU ha consentito di confermare che i lavori svolti dai resistenti hanno inciso sulle parti comuni, invero, “I lavori effettuati dai resistenti consistono nella demolizione e successiva ricostruzione di una quota di fabbricato di loro proprietà sita nell'edificio di
Via San Giuliano n. 6 angolo Via Campania. Tale porzione risultava prima di tale intervento
(come si evince dalla produzione fotografica di parte ricorrente) di vecchia fattura, in mediocre stato di conservazione e apparentemente bisognosa di lavori di ripristino e consolidamento… I lavori svolti dai resistenti, oggetto della concessione edilizia n. 6428/02…sono consistiti nella demolizione delle vecchie strutture in muratura di tufo seguiti dalla riedificazione sulla stessa area di sedime con tecniche e materiali di moderna concezione…Durante i lavori di demolizione si è verificato il crollo di parte del ballatoio esistente a livello del primo piano, realizzato con archi di pietrame appoggiato su pilastri dello stesso materiale. In particolare, come emerso dagli accertamenti condotti sui luoghi, risultano ricostruiti con un solaio piano di recente fattura, il tratto immediatamente a destra dell'androne (un semiarco
6 posto in asse al lavatoio) ed i due archi seguenti posti a destra di chi entra nel cortile. I manufatti crollati risultano oggi ripristinati, completi nella parte superiore di calpestio, di pavimentazione in piastrelle maiolicate e di intonaco alle pareti. In sostituzione dei preesistenti archi con funzione portante ne sono stati creati di nuovi in tavelle di cotto con esclusiva funzione decorativa…il calpestio del passetto-ballatoio al primo piano si trova oggi ad una quota maggiore rispetto a prima dell'inizio dei lavori (dal rilievo fotografico allegato si evince la presenza di un gradino che prima non c'era!). Il dislivello fra il vecchio ed il nuovo estradosso è di circa cm 14 che ha comportato la creazione di un gradino (posto all'incirca in allineamento con il muro sinistro dell'androne) tra il vecchio battuto di cemento, presente sul primo tratto, e la pavimentazione appena realizzata, in corrispondenza di un pilastrino di mattoni allineato al paramento sinistro dell'androne…In merito alla larghezza totale del passetto, rispetto a quello preesistente, si evidenzia che essa non è stata variata poiché si trova ancora a filo con le strutture poste al piano inferiore (…) ed in allineamento con il tratto frontistante la proprietà posto in prosieguo a quello per cui è causa…Dalla documentazione di causa si Persona_1 evince che all'interno del cortile esistevano, immediatamente a destra dell'androne, un pozzo, un lavatoio ed un ripostiglio sottostanti il ballatoio al primo piano ed in parte ricavati nello spazio compreso tra il muto di fabbrica ed il pilastro di sostegno dello stesso ballatoio. Il pozzo risulta attualmente coperto a seguito di specifica ordinanza dei Vigili del Fuoco, mentre del lavatoio e del ripostiglio non si rinviene più traccia.”
Ebbene, dalla ricostruzione svolta dal CTU si evince che i lavori effettuati dai resistenti hanno comportato in parte la demolizione, in parte il crollo delle parti comuni, di cui la parte ricorrente ha chiesto la reintegrazione nel possesso. In particolare, anche nelle conclusioni di merito gli odierni attori hanno domandato “Previo accertamento del
(com)possesso dei ricorrenti, la reintegra in via definitiva nei beni condominiali indicati in premessa, b) la condanna in solido dei convenuti alla riduzione in pristino stato dei luoghi nella sua interezza, dei suoi accessori, pertinenze nelle forme e con i materiali di origine”.
Si deve, tuttavia, considerare che per consolidato principio giurisprudenziale “L'azione di reintegrazione del possesso persegue lo scopo di restituire il possesso della cosa a chi ne sia stato spogliato;
pertanto, la relativa domanda non può essere accolta nel caso in cui la cosa sia andata distrutta, difettando in questo caso il presupposto stesso per il ripristino della situazione possessoria
7 precedente.” (Cass. n. 11386/2006). Infatti, si è osservato che “Nell'azione di reintegrazione lo scopo della tutela possessoria è quello di ripristinare lo stato di fatto preesistente e di restituire il possessore, che ha sofferto lo spoglio, nel possesso della cosa. Ne consegue che quando quest'ultima sia venuta a mancare del tutto, l'azione di reintegrazione non può essere proposta per l'inesistenza del suo oggetto, (senza che possa rilevare la possibilità della ricostruzione dello stesso), inesistenza che il giudice deve accertare di ufficio, anche in mancanza di una eccezione del convenuto, (v. 4803/78, mass. n.
394492; v. 4555/76, mass. n. 383285; conf. 1316/69, mass. n. 340007; conf. 3857/79, mass.
n.400314, sulla prima parte;
conf. 2701/78 mass. n. 392083, sulla prima parte;
conf. 1971/ 73, mass. n. 365079, sulla prima parte;
conf. 1900/63, mass. n. 262912, sulla prima parte;
conf.
1734/61, mass. n. 881762 sulla prima parte;
conf. 1301/56, mass. nn. 880453 e 882234, sulla prima parte)”.
Il principio di diritto è stato confermato nella sentenza della Suprema Corte n.
10939/1993, ove si è chiarito che "L'azione di reintegrazione del possesso è preclusa quando
l'autore dello spoglio abbia totalmente distrutto o disperso la cosa sottratta al possessore, difettando il presupposto per il ripristino della precedente situazione possessoria, salvo restando l'esperimento dell'azione di risarcimento per il perduto godimento del bene". Di recente anche Cass. n.
6057/1996 ha ribadito tale principio, affermando che "L'azione di reintegrazione non è configurabile quando la cosa oggetto dello spoglio cessi di esistere e più non sia "in rerum natura", difettando il presupposto per il ripristino della precedente situazione possessoria, ma non anche quando si tratti di mera modificazione, di per se reversibile, apportata dallo spogliatore alla cosa sottratta all'altrui possesso, come nel caso di innovazione relativa ad un bene immobile, che è sempre suscettibile di rimessione in pristino". Così anche la Suprema Corte nella pronuncia n. 3984/2001:
"Nei casi in cui oggetto del possesso sia stata la porzione di uno stabile interamente demolito ma poi ricostruito, non è esperibile l'azione di spoglio poiché difetta il presupposto stesso della tutela e non può esplicarsi la sua funzione recuperatoria;
l'ontologica distinzione dei due immobili implica che una pronuncia di condanna alla reintegrazione darebbe luogo all'instaurazione di un potere di fatto nuovo e diverso, non al ripristino di quello che veniva svolto in precedenza".
Si è dunque chiarito ulteriormente il principio, da un lato affermando che solo una innovazione (e non la totale distruzione come nel caso in questione) può dar luogo alla
8 possibilità di accoglimento dell'azione di reintegrazione, e, dall'altro, negando che persino in caso di ricostruzione del bene (precedentemente distrutto) si possa procedere con tale azione stante la diversità ontologica dei due beni.
È evidente che nel caso di specie si è provveduto ad una completa ed irreversibile trasformazione dei luoghi mediante demolizione e ricostruzione, che non lascia spazio alla reintegrazione nel possesso con funzione recuperatoria di una res non più esistente nella sua originaria conformazione.
Le pronunce esaminate, tuttavia, fanno salvo l'esperimento dell'azione di risarcimento del danno per il perduto godimento del bene.
Nel caso in esame gli attori hanno chiesto la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni, di natura patrimoniale e non patrimoniale, pur demandando altra sede la liquidazione.
Occorre quindi verificare se sussistono gli estremi per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.
A tal fine può tenersi conto di quanto argomentato dal CTU, ossia che “Per quanto attiene alla limitazione intercorsa durante lo svolgimento dei lavori, essa può essere sostanzialmente ricondotta alla mancata fruibilità del bene comune “loggia” durante il periodo intercorso tra il crollo di parte della stessa e la sua ricostruzione (avvenuta a cura e spese dei convenuti). In merito alla privazione del diritto di proprietà di cose comuni si fa presente che è stato demolito e non ancora ricostruito il lavatoio posto alla destra dell'androne. Per quanto attiene al ripostiglio seminterrato, attiguo al lavatoio, esso risulta oramai colmato a seguito di specifica ordinanza, al pari del pozzo, ormai di nessuna utilità. Per quanto invece riguarda il tratto comune della loggia si rileva che i lavori effettuati non hanno sostanzialmente modificato lo stato preesistente in considerazione dele caratteristiche costruttive e dimensionali del nuovo calpestio. Tuttavia è necessario sottolineare che la ricostruzione del pensile ha comportato la creazione di un ulteriore gradino posto, all'incirca, in corrispondenza del confine fra le proprietà delle parti in causa posto lungo il lato est del fabbricato…La parte ricorrente ha lamentato danni alle parti del fabbricato di proprietà esclusiva cagionati dai lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato…Sulla scorta degli elementi rilevati nel corso del 1° accesso si può affermare che le fessurazioni riscontrate non avevano, per la loro
9 larghezza, estensione ed andamento, valenza strutturale essendo delle semplici cavillature di intonaco, dovute presumibilmente, alla vetustà dei luoghi….In merito alla realizzazione del ballatoio ad una quota leggermente superiore rispetto alla precedente, il sottoscritto è del parere che tale operazione non ha comportato, in sostanza, alcuna reale privazione dei diritti dell'attore, anche considerato lo stato dei luoghi e le caratteristiche costruttive della scala di accesso. Per quanto riguarda la sostituzione del calpestio in battuto di cemento con quello in piastrelle maiolicate, si è in presenza di un'opera di miglioramento realizzata a spese dei convenuti, della quale lo sesso attore potrà trarre sicuro vantaggio.
In merito alla sostituzione degli archi in muratura con una struttura laterocementizia si osserva, analogamente al punto precedente, che trattasi di un intervento migliorativo delle condizioni di sicurezza statica.”
Il danno patito dagli attori dunque appare limitato, da un lato, al mancato utilizzo delle parti comuni durante l'esecuzione dei lavori, tenendo comunque in considerazione che
“stante il crollo del loggiato è stato comunque possibile accedere ai locali di proprietà degli attori a mezzo del vano scala posto in fondo ad alla destra del cortile” (cfr. CTU) e alla perdita dei comodi costituiti dal lavatoio e dal ripostiglio, dei quali tuttavia la pate attrice non ha fornito prova rispetto all'utilizzo assiduo o specifico, restando sul punto le prove testimoniali del tutto generiche;
quanto al pozzo, lo stesso risulta in disuso non già per effetto delle opere realizzate dai convenuti ma in virtù di una ordinanza dei Vigli del
Fuoco e dunque non può addebitarsi alcun danno ai convenuti medesimi.
Tutto ciò considerato non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento di una situazione lesiva sufficientemente pregnante tale da determinare il risarcimento di un danno in capo agli attori.
Tutte le domande attoree devono pertanto essere rigettate.
Le spese di lite possono, tuttavia, essere integralmente compensate atteso che il comportamento dei convenuti, consistito nella unilaterale modifica delle cose di uso comune, risulta comunque censurabile, seppure non tale da consentire la tutela del possesso.
P. Q. M.
10 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di reintegrazione nel compossesso;
2. RIGETTA l domanda di risarcimento del danno;
3. COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 03/12/2025
Il giudice
FL LL
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