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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. R.G. 609 dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giovanni C.F._1
Candela ed elettivamente domiciliato in Baiano (Av) alla via Guglielmo Marconi n. 53;
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Avellino di dichiarare la responsabilità di per l'aggressione fisica Controparte_1
subita in data 10.05.2016 e di condannarlo al risarcimento dei danni in proprio favore nella misura quantificata dal consulente medico legale nell'ambito del procedimento di a.t.p. recante
R.G. n. 2117/2021 nonché alle spese legali sia del procedimento di a.t.p. sia del presente giudizio.
In punto di fatto il ricorrente, dopo aver premesso di essere stato aggredito dal resistente insieme ad un altro gruppo di persone in Sperone (Av) nei pressi della cornetteria “La dolce luna”, ha esposto di aver subito una “frattura delle ossa nasali e parcellare di tre elementi dentali inferiori”, come diagnosticato dall'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, precisando di essere stato costretto a sottoporsi ad una serie di controlli medici, odontoiatrici e ad ulteriori cure presso il dipartimento di salute mentale dell' per disturbi dell'adattamento di tipo ansioso reattivo. La Parte_2
parte ha, poi, richiamato la denuncia querela sporta in data 12.05.2016 e la sentenza n.
1937/2020, confermata in appello, con cui il Tribunale di Avellino aveva condannato il resistente alla reclusione di sei mesi e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede civile. Con riferimento alla quantificazione dei danni, la parte ha richiamato la consulenza del dott.
[...]
, evidenziando che il tecnico aveva accertato il nesso di causalità tra il fatto e l'evento Per_1
1/4 lesivo, quantificando il danno biologico nella misura del 2% un'invalidità temporanea al 30% pari a 21 giorni e stimando il costo totale degli elementi dentari nella somma di € 8.100,00.
Con note scritte depositate per l'udienza del 12.10.2023 il ricorrente ha richiamato e depositato la sentenza di rigetto del ricorso proposto dall'odierno resistente in Cassazione avente R.G. n.
45264/2022.
All'udienza del 12.10.2023 è stata dichiarata la contumacia del resistente.
Con note scritte depositate per l'udienza del 27.11.2025 il ricorrente si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
In via preliminare, deve essere ricordato, in tema di danno non patrimoniale derivante da reato, che “la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del "quantum" la possibilità di esclusione della esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento illecito” (v. Cass. civ., Sez. III, 14 febbraio 2019, n° 4318, nonché Cass. civ., Sez. III, 13 novembre 2009, n° 24030).
Ciò premesso, dall'esame degli atti e della documentazione prodotta dal ricorrente emerge che, per i fatti allegati in ricorso, il resistente è stato condannato in primo grado, con sentenza n. 1937 del 2020, alla pena di sei mesi di reclusione oltre che al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile. Tale sentenza, poi, appellata dalla parte resistente è stata confermata anche in CP_1
secondo grado dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 14643 del 2023.
Risultano, inoltre, prodotti in atti il certificato medico del 10.05.2016 dell'ospedale che ha prestato le prime cure in Nola, dove emerge come trauma una “riferita aggressione”, indicante un colpo al volto e contusione della spina nasale e facciale con diagnosi di frattura parcellare di tre elementi dentari inferiori;
i certificati dell'11.05.2016, dove viene indicata una frattura parzialmente scomposta ossa nasali e un preventivo di spese tra terapia medica e protesica pari ad € 2.500,00 e Part il certificato medico del dipartimento di salute mentale dell' di dove emerge la Pt_2
diagnosi di “lievi disturbi dell'adattamento di tipo ansioso…”.
Infine, dall'esame della consulenza del dott. , nominato al fine di accertare, tra l'altro, la Per_1
natura e l'entità delle lesioni riportate dalla parte lesa;
la compatibilità causale tra le lesioni
2/4 riscontrate e la dinamica del sinistro/infortunio; la durata e l'entità dell'inabilità e il prevedibile ammontare delle spese mediche e di cura da sostenere, emerge l'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra il fatto dedotto e l'evento lesivo (“La lesione periapicale, a carico dell'arcata interiore, coinvolgente gli apici radicolari 3.1,4.1, è compatibile con il trauma rappresentato”). In particolare il consulente ha riferito che il trauma subito durante l'aggressione ha interessato tre elementi dentari inferiori quantificando il danno biologico nella misura del 2%, senza postumi, l'I.T.T. in
21 giorni al 30% e i costi per l'applicazione della protesi dentaria in € 8.100,00 complessivi, di cui
€ 2.700,00 per l'installazione iniziale della protesi ed € 5.400,00 per n. 2 rinnovi della medesima protesi medica. Sotto tale ultimo profilo il consulente ha evidenziato la necessità per la Per_1
parte attrice di rinnovare per due volte nel corso della vita la protesi, riconoscendo un ulteriore spesa futura di € 5.700,00, quale “danno estetico di tipo permanente “. Il c.t.u. ha, infatti, precisato che “tale percorso riabilitativo, come da letteratura medica, sarebbe della durata media di 10, 15 anni,
e che la durata media di un individuo è di circa 75 anni. Pertanto, da eseguire almeno quattro, se il paziente esegue con precisione puntualità le dinamiche di igiene domiciliare.”
Ritiene, dunque, il Tribunale che la consulenza redatta dal consulente si presenta esaustiva in ordine alla ricostruzione dei danni subiti dal ricorrente in occasione dell'aggressione ed anche con riferimento ai costi da sostenere per la manutenzione della protesi dentaria, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Ne deriva che, facendo applicazione delle tabelle di Milano, deve essere liquidato, a titolo di danno non patrimoniale, in favore del ricorrente la somma complessiva di € 10.456,84 di cui euro
2.356,84 a titolo di danno biologico, oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data dell'evento e anno per anno rivalutato fino alla data di pubblicazione della presente sentenza oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data della decisione fino al soddisfo, con divieto di anatocismo, ed € 8.100,00 per spese mediche.
Le spese di lite, anche del procedimento per a.t.p., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione del decisum, dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 ridotti in ragione del grado di complessità della causa. A carico del resistente sono poste anche le spese dell'espletata c.t.u., già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, così provvede:
3/4 - accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, condanna il resistente al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 2.356,84 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale, oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data dell'evento e anno per anno rivalutato fino alla data di pubblicazione della presente sentenza oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data della decisione fino al soddisfo, con divieto di anatocismo, ed € 8.100,00 per spese mediche;
- condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ed € 291,00 per CU e marca da bollo;
- pone le spese di c.t.u., liquidate nel procedimento di atp, definitivamente a carico della parte resistente.
Così deciso il 19.12.2025 all'esito dell'udienza del 27.11.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
4/4
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. R.G. 609 dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Giovanni C.F._1
Candela ed elettivamente domiciliato in Baiano (Av) alla via Guglielmo Marconi n. 53;
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Avellino di dichiarare la responsabilità di per l'aggressione fisica Controparte_1
subita in data 10.05.2016 e di condannarlo al risarcimento dei danni in proprio favore nella misura quantificata dal consulente medico legale nell'ambito del procedimento di a.t.p. recante
R.G. n. 2117/2021 nonché alle spese legali sia del procedimento di a.t.p. sia del presente giudizio.
In punto di fatto il ricorrente, dopo aver premesso di essere stato aggredito dal resistente insieme ad un altro gruppo di persone in Sperone (Av) nei pressi della cornetteria “La dolce luna”, ha esposto di aver subito una “frattura delle ossa nasali e parcellare di tre elementi dentali inferiori”, come diagnosticato dall'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, precisando di essere stato costretto a sottoporsi ad una serie di controlli medici, odontoiatrici e ad ulteriori cure presso il dipartimento di salute mentale dell' per disturbi dell'adattamento di tipo ansioso reattivo. La Parte_2
parte ha, poi, richiamato la denuncia querela sporta in data 12.05.2016 e la sentenza n.
1937/2020, confermata in appello, con cui il Tribunale di Avellino aveva condannato il resistente alla reclusione di sei mesi e al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede civile. Con riferimento alla quantificazione dei danni, la parte ha richiamato la consulenza del dott.
[...]
, evidenziando che il tecnico aveva accertato il nesso di causalità tra il fatto e l'evento Per_1
1/4 lesivo, quantificando il danno biologico nella misura del 2% un'invalidità temporanea al 30% pari a 21 giorni e stimando il costo totale degli elementi dentari nella somma di € 8.100,00.
Con note scritte depositate per l'udienza del 12.10.2023 il ricorrente ha richiamato e depositato la sentenza di rigetto del ricorso proposto dall'odierno resistente in Cassazione avente R.G. n.
45264/2022.
All'udienza del 12.10.2023 è stata dichiarata la contumacia del resistente.
Con note scritte depositate per l'udienza del 27.11.2025 il ricorrente si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i seguenti motivi.
In via preliminare, deve essere ricordato, in tema di danno non patrimoniale derivante da reato, che “la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del "quantum" la possibilità di esclusione della esistenza stessa di un danno collegato eziologicamente all'evento illecito” (v. Cass. civ., Sez. III, 14 febbraio 2019, n° 4318, nonché Cass. civ., Sez. III, 13 novembre 2009, n° 24030).
Ciò premesso, dall'esame degli atti e della documentazione prodotta dal ricorrente emerge che, per i fatti allegati in ricorso, il resistente è stato condannato in primo grado, con sentenza n. 1937 del 2020, alla pena di sei mesi di reclusione oltre che al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile. Tale sentenza, poi, appellata dalla parte resistente è stata confermata anche in CP_1
secondo grado dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza n. 14643 del 2023.
Risultano, inoltre, prodotti in atti il certificato medico del 10.05.2016 dell'ospedale che ha prestato le prime cure in Nola, dove emerge come trauma una “riferita aggressione”, indicante un colpo al volto e contusione della spina nasale e facciale con diagnosi di frattura parcellare di tre elementi dentari inferiori;
i certificati dell'11.05.2016, dove viene indicata una frattura parzialmente scomposta ossa nasali e un preventivo di spese tra terapia medica e protesica pari ad € 2.500,00 e Part il certificato medico del dipartimento di salute mentale dell' di dove emerge la Pt_2
diagnosi di “lievi disturbi dell'adattamento di tipo ansioso…”.
Infine, dall'esame della consulenza del dott. , nominato al fine di accertare, tra l'altro, la Per_1
natura e l'entità delle lesioni riportate dalla parte lesa;
la compatibilità causale tra le lesioni
2/4 riscontrate e la dinamica del sinistro/infortunio; la durata e l'entità dell'inabilità e il prevedibile ammontare delle spese mediche e di cura da sostenere, emerge l'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra il fatto dedotto e l'evento lesivo (“La lesione periapicale, a carico dell'arcata interiore, coinvolgente gli apici radicolari 3.1,4.1, è compatibile con il trauma rappresentato”). In particolare il consulente ha riferito che il trauma subito durante l'aggressione ha interessato tre elementi dentari inferiori quantificando il danno biologico nella misura del 2%, senza postumi, l'I.T.T. in
21 giorni al 30% e i costi per l'applicazione della protesi dentaria in € 8.100,00 complessivi, di cui
€ 2.700,00 per l'installazione iniziale della protesi ed € 5.400,00 per n. 2 rinnovi della medesima protesi medica. Sotto tale ultimo profilo il consulente ha evidenziato la necessità per la Per_1
parte attrice di rinnovare per due volte nel corso della vita la protesi, riconoscendo un ulteriore spesa futura di € 5.700,00, quale “danno estetico di tipo permanente “. Il c.t.u. ha, infatti, precisato che “tale percorso riabilitativo, come da letteratura medica, sarebbe della durata media di 10, 15 anni,
e che la durata media di un individuo è di circa 75 anni. Pertanto, da eseguire almeno quattro, se il paziente esegue con precisione puntualità le dinamiche di igiene domiciliare.”
Ritiene, dunque, il Tribunale che la consulenza redatta dal consulente si presenta esaustiva in ordine alla ricostruzione dei danni subiti dal ricorrente in occasione dell'aggressione ed anche con riferimento ai costi da sostenere per la manutenzione della protesi dentaria, logica nelle argomentazioni e condivisibile nelle conclusioni cui perviene.
Ne deriva che, facendo applicazione delle tabelle di Milano, deve essere liquidato, a titolo di danno non patrimoniale, in favore del ricorrente la somma complessiva di € 10.456,84 di cui euro
2.356,84 a titolo di danno biologico, oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data dell'evento e anno per anno rivalutato fino alla data di pubblicazione della presente sentenza oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data della decisione fino al soddisfo, con divieto di anatocismo, ed € 8.100,00 per spese mediche.
Le spese di lite, anche del procedimento per a.t.p., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione del decisum, dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 ridotti in ragione del grado di complessità della causa. A carico del resistente sono poste anche le spese dell'espletata c.t.u., già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, così provvede:
3/4 - accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, condanna il resistente al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 2.356,84 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale, oltre interessi legali sull'importo devalutato alla data dell'evento e anno per anno rivalutato fino alla data di pubblicazione della presente sentenza oltre interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data della decisione fino al soddisfo, con divieto di anatocismo, ed € 8.100,00 per spese mediche;
- condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, ed € 291,00 per CU e marca da bollo;
- pone le spese di c.t.u., liquidate nel procedimento di atp, definitivamente a carico della parte resistente.
Così deciso il 19.12.2025 all'esito dell'udienza del 27.11.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
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