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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/12/2025, n. 4557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4557 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 4021/2023, tra
(C.F.: ) titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
(P.IVA: ) P.IVA_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avvocato VINCENZO TAGLIALATELA ( ) con domicilio digitale eletto presso C.F._2
l'indirizzo PEC indicato in atti;
- OPPONENTE - contro
(P. IVA: in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato FRANCESCO VALENTINO, (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso C.F._3
l'indirizzo PEC indicato in atti;
- OPPOSTA –
CONCLUSIONI:
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1069/2023 del 9.3.2023 emesso a definizione del procedimento monitorio rubricato con RG n. 3117/2023 con il quale gli fu ingiunto il pagamento di euro 14.640,00 oltre interessi, spese e compensi e ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord la CP_1
in persona del l.r.p.t. per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) denegare, in caso di richiesta, la provvisoria esecutività trattandosi di opposizione fondata su prova scritta;
2) nel merito revocare l'impugnato D.I.; 3) in subordine, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Napoli R.G. 6073/2023 4) condannare l'opposto al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione”.
2. L'opponente ha impugnato l'avversa produzione documentale deducendo la non debenza delle somme in questione, rilevando che: i) con pec del 22.3.2023 veniva contestata la fattura de qua rappresentando l'inesistenza del rapporto fra le parti;
ii) l'importo richiesto non rientrava nel S.A.L. indicato in ricorso;
iii) la commissione era effettuata dal comproprietario dell'immobile di propria iniziativa;
iv) pendeva fra l'opponente e il committente dell'appalto un giudizio di ATP innanzi al Tribunale di Napoli;
v) l'opponente era creditore nei confronti della committente di somme differenziali per la scelta di materiali extra contratto CP_2 rispetto alle quali il sig. non veniva pagato;
vi) spettava alla Parte_1 committente pagare la fattura de qua poiché non rientrava nella somma incassata dall'opponente.
3. In data 7.6.2023 si costituiva la in persona Controparte_1 del l.r.p.t. contestando in fatto e diritto le avverse domande e rassegnando le conclusioni appresso riportate:
“1. In via preliminare conceda la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1069/2023 del Tribunale di Napoli Nord;
2. Nel merito rigetti l'opposizione a decreto ingiuntivo siccome infondata in fatto e diritto;
3. condanni l'opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 4. Condanni l'opponente alle spese di lite con attribuzione in favore dello scrivente difensore”.
4. A fondamento delle proprie conclusioni, parte opposta ha dedotto che: - la IT CA OR stipulava con la sig.ra un contratto di appalto avente CP_2 ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile sito in Casal Velino (SA), Fraz. in CP_2
Via Enotria snc con cui era previsto, a carico dell'appaltatrice, la sostituzione degli infissi e delle porte e zanzariere;
- la ditta , per ottemperare agli obblighi Pt_1 contrattuali assunti nei confronti della committente (sig.ra ) ordinava CP_2 gli infissi alla ditta senza pagare;
- controparte includeva (a suo Controparte_1 carico) nelle opere realizzate e da realizzare i beni forniti dalla ditta
[...]
; - i beni oggetto della fattura n. 15/2022 venivano ordinati dalla ditta CP_1
e pagati a quest'ultima dalla committente ma mai corrisposti Parte_1 all'odierna opposta;
- la fattura de qua veniva contestata il 23.2.2023 dopo la posa in opera dei beni e successivamente alla trasmissione della richiesta di risoluzione contrattuale.
5. In ragione di quanto dedotto chiedeva di concedersi la provvisoria esecutorietà.
6. Celebrata la prima udienza il G.I., considerato che parte opponente contestava di aver commissionato all'opposta i materiali di cui era richiesto il pagamento prospettando che gli stessi fossero stati ordinanti direttamente dall'appaltatore o comunque dai proprietari dell'immobile ove erano in corso lavori di ristrutturazione da parte dell'opponente, rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e rinviava per l'escussione dei testi all'udienza del 21.3.2024.
7. Alla luce dei rilievi sollevati dalle parti, il G.I. fissava l'udienza del 27.11.2023 per instaurare il contraddittorio sulle istanze istruttorie promosse dalle parti.
8. All'esito dell'udienza, il G.I. concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e rinviava per l'espletamento dell'istruttoria all'udienza del 21.3.2024 sul rilievo che: i) dalla relazione di ATP depositata nel giudizio con RG 6073/2023 (giudizio pendente fra l'odierna opponente e la committente del contratto di appalto) emergeva che il valore delle opere effettivamente realizzate dalla presso Pt_1
l'immobile di proprietà di fosse sostanzialmente coincidente con CP_2 quello di cui al computo metrico e pari alla somma già corrisposta dalla sig.ra alla ditta;
ii) appariva sfornita di prova la circostanza che la CP_2 Pt_1 realizzazione di tali opere fosse stata direttamente commissionata alla CP_1 dal marito della committente.
9. Espletata l'istruttoria, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.10.2024 da celebrarsi ex art. 127 -ter c.p.c.
10. In tale occasione innanzi allo scrivente – subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024 – le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281-quinqiuies c.p.c. all'udienza del 9.6.2025 e, per i medesimi incombenti, all'udienza del 27.11.2025 all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione.
11. La domanda di parte opponente va rigettata per le ragioni che si vanno a dire.
12. Preliminarmente va ricordato che con l'opposizione al decreto ingiuntivo viene instaurata una fase eventuale del giudizio, a contradittorio differito e connotata dalla c.d. “cognizione piena”, in relazione alla quale il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. non subisce deroghe. Infatti, considerato il carattere generale della richiamata disposizione, il creditore deve dimostrare il fatto costitutivo mentre il debitore il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa.
La costante giurisprudenza ha ribadito che, in disparte l'inversione meramente formale delle posizioni di opponente (convenuto nel giudizio monitorio) ed opposto (creditore ricorrente) – rispettivamente attore e convenuto formali in fase di opposizione –, sul piano sostanziale le parti conservano le posizioni rispettivamente assunte nella fase monitoria, con conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori, preclusioni e decadenze.
Pertanto, in riferimento al riparto degli oneri probatori (che non è alterato dall'inversione di natura meramente formale delle posizioni delle parti), il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale – è tenuto a provare il fatto costitutivo per cui ha agito ed il debitore opponente - ma convenuto in senso sostanziale - dovrà allegare i fatti modificativi o estintivi di quel diritto (tra le tante cfr. Corte app. Napoli, n. 156 del 17.01.2024).
Inoltre, deve darsi seguito al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di responsabilità contrattuale, “il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte” (cfr. ex multis Cass. n. 29400/2024).
13. Ciò detto, la in persona del l.r.p.t. ha Controparte_1 ottemperato al proprio onere probatorio producendo in giudizio il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria (nel caso di specie la fattura n. 1/15 del 21.10.2022 avente ad oggetto la fornitura di infissi e loro posa in opera) oltre a ulteriori documenti idonei a corroborarla (quali: - il DDT della fornitura;
- il computo metrico delle opere di ristrutturazione da eseguirsi presso l'immobile sito in Casal Velino;
- il contratto di appalto concluso fra l'opponente e committente all'interno del quale era prevista all'art. 13 la possibilità per l'appaltatore di affidare in subappalto parte delle opere da eseguire;
- il verbale di sopralluogo presso l'immobile de quo all'interno del quale venivano indicate fra le opere a farsi anche quelle relative alla posa di infissi;
- il computo metrico al secondo SAL;
- le ricevute dei bonifici effettuati dalla committente in favore della ditta opponente per le opere di ristrutturazione pari all'importo di cui al computo metrico). Inoltre, l'esistenza del rapporto commerciale è stata confermata dai testimoni, della cui attendibilità, per quanto emerso, non vi è motivo di dubitare.
14. In relazione al valore probatorio delle fatture preme precisare che esse, stante la formazione unilaterale, costituiscono prova del credito esclusivamente nella fase inaudita altera parte. Al contrario, nella successiva fase di opposizione, non attestano l'esistenza del credito che, pertanto, dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova.
Ciò nondimeno, la fattura è comunque idonea a fornire l'indizio dell'esistenza del credito considerato che la fattura de qua non veniva tempestivamente contestate dalla debitrice (contestazione effettuata, come attestato dalle ricevute di notificazione a mezzo pec, solo in data 23.2.2023) nel corso dell'esecuzione del rapporto sebbene: a) la fattura de qua fosse stata emessa il 21.10.2022; b) la committente avesse saldato all'odierno opponente l'intero importo di cui al SAL comprendente la fattura oggetto del decreto ingiuntivo.
15. In secondo luogo, e come anticipato, l'onere incombente sull'opposta può ritenersi assolto tenuto conto che: A) le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 21.3.2024 hanno confermato l'esistenza del rapporto commerciale fra le parti (nello specifico, le dichiarazioni rese dai testi: i) hanno corroborato l'esistenza del rapporto di cui alla fattura de qua emessa dall'opposta nei confronti dell'opponente; ii) hanno confermato l'instaurazione del rapporto di subappalto fra le odierne parti smentendo l'affidamento diretto dell'incarico dal committente alla creditrice); B) è stata dimostrata per tabulas l'effettiva fornitura della merce indicata nella fattura e la relativa consegna;
C) le fatture non sono state disconosciute formalmente;
D) dalle risultanze istruttorie e documentali è emerso che la fattura de qua veniva pagata dalla committente mediante i bonifici corrisposti in favore del sig. per Parte_1 il saldo dell'intero importo di cui al computo metrico;
E) la predetta circostanza è avvalorata dallo stato di consistenza dove sono elencate le opere eseguite dall'appaltatrice (fra le quali, come sottoscritto nel verbale di consistenza dell'8.11.2022 dall'opponente, rientrano anche le opere oggetto della fattura n. 15/2022 e che, se fossero state estranee all'appalto, non sarebbero state incluse nel verbale); F) dal computo metrico risultano indicati anche gli infissi e i serramenti realizzati dalla ditta , pertanto deve ritenersi che il prezzo di tali Controparte_1 lavorazioni sia stato effettivamente corrisposto dalla committente all'appaltatrice ditta
. Pt_1
16. Per altro verso, parte opponente non ha adempiuto al proprio onere probatorio poiché: i) non ha dimostrato di aver soddisfatto l'avversa pretesa né il verificarsi di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo, essendosi limitata a contestazioni generiche e prive di riscontro documentale;
ii) contrariamente a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, non ha provato l'esistenza del rapporto di fornitura (per le opere di cui alla fattura oggetto del giudizio) instaurato direttamente dalla parte committente con l'odierna opposta.
17. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta non può trovare accoglimento considerato che le ipotesi disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c. richiedono espressamente, quali loro elementi fondanti, il preciso accertamento di tutti i requisiti tipici dell'illecito civile (cfr. Corte Cost. n. 152/2016) che, nel caso di specie, non risultano dimostrati, non potendosi configurare un danno in re ipsa.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata, in ragione del carattere non complesso degli accertamenti compiuti, che giustificano una riduzione del 30% in ragione dell'art. 4, comma 1, d.m. cit., le stesse sono quantificate in complessivi euro 3.553,90.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 4021/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1069/2023 già dichiarato esecutivo;
2) CONDATTA il sig. in qualità di titolare dell'omonima Parte_1 impresa alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, da quantificarsi in euro 3.553,90 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge con attribuzione delle stesse in favore dell'avvocato FRANCESCO VALENTINO per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, 27.12.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al RG n. 4021/2023, tra
(C.F.: ) titolare dell'omonima ditta Parte_1 C.F._1
(P.IVA: ) P.IVA_1 rappresentato e difeso – come da procura in atti – dall'avvocato VINCENZO TAGLIALATELA ( ) con domicilio digitale eletto presso C.F._2
l'indirizzo PEC indicato in atti;
- OPPONENTE - contro
(P. IVA: in persona del l.r.p.t. Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avvocato FRANCESCO VALENTINO, (C.F.: ) con domicilio digitale eletto presso C.F._3
l'indirizzo PEC indicato in atti;
- OPPOSTA –
CONCLUSIONI:
Come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1069/2023 del 9.3.2023 emesso a definizione del procedimento monitorio rubricato con RG n. 3117/2023 con il quale gli fu ingiunto il pagamento di euro 14.640,00 oltre interessi, spese e compensi e ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli Nord la CP_1
in persona del l.r.p.t. per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) denegare, in caso di richiesta, la provvisoria esecutività trattandosi di opposizione fondata su prova scritta;
2) nel merito revocare l'impugnato D.I.; 3) in subordine, sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del contenzioso pendente innanzi al Tribunale di Napoli R.G. 6073/2023 4) condannare l'opposto al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione”.
2. L'opponente ha impugnato l'avversa produzione documentale deducendo la non debenza delle somme in questione, rilevando che: i) con pec del 22.3.2023 veniva contestata la fattura de qua rappresentando l'inesistenza del rapporto fra le parti;
ii) l'importo richiesto non rientrava nel S.A.L. indicato in ricorso;
iii) la commissione era effettuata dal comproprietario dell'immobile di propria iniziativa;
iv) pendeva fra l'opponente e il committente dell'appalto un giudizio di ATP innanzi al Tribunale di Napoli;
v) l'opponente era creditore nei confronti della committente di somme differenziali per la scelta di materiali extra contratto CP_2 rispetto alle quali il sig. non veniva pagato;
vi) spettava alla Parte_1 committente pagare la fattura de qua poiché non rientrava nella somma incassata dall'opponente.
3. In data 7.6.2023 si costituiva la in persona Controparte_1 del l.r.p.t. contestando in fatto e diritto le avverse domande e rassegnando le conclusioni appresso riportate:
“1. In via preliminare conceda la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1069/2023 del Tribunale di Napoli Nord;
2. Nel merito rigetti l'opposizione a decreto ingiuntivo siccome infondata in fatto e diritto;
3. condanni l'opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 4. Condanni l'opponente alle spese di lite con attribuzione in favore dello scrivente difensore”.
4. A fondamento delle proprie conclusioni, parte opposta ha dedotto che: - la IT CA OR stipulava con la sig.ra un contratto di appalto avente CP_2 ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile sito in Casal Velino (SA), Fraz. in CP_2
Via Enotria snc con cui era previsto, a carico dell'appaltatrice, la sostituzione degli infissi e delle porte e zanzariere;
- la ditta , per ottemperare agli obblighi Pt_1 contrattuali assunti nei confronti della committente (sig.ra ) ordinava CP_2 gli infissi alla ditta senza pagare;
- controparte includeva (a suo Controparte_1 carico) nelle opere realizzate e da realizzare i beni forniti dalla ditta
[...]
; - i beni oggetto della fattura n. 15/2022 venivano ordinati dalla ditta CP_1
e pagati a quest'ultima dalla committente ma mai corrisposti Parte_1 all'odierna opposta;
- la fattura de qua veniva contestata il 23.2.2023 dopo la posa in opera dei beni e successivamente alla trasmissione della richiesta di risoluzione contrattuale.
5. In ragione di quanto dedotto chiedeva di concedersi la provvisoria esecutorietà.
6. Celebrata la prima udienza il G.I., considerato che parte opponente contestava di aver commissionato all'opposta i materiali di cui era richiesto il pagamento prospettando che gli stessi fossero stati ordinanti direttamente dall'appaltatore o comunque dai proprietari dell'immobile ove erano in corso lavori di ristrutturazione da parte dell'opponente, rigettava l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e rinviava per l'escussione dei testi all'udienza del 21.3.2024.
7. Alla luce dei rilievi sollevati dalle parti, il G.I. fissava l'udienza del 27.11.2023 per instaurare il contraddittorio sulle istanze istruttorie promosse dalle parti.
8. All'esito dell'udienza, il G.I. concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e rinviava per l'espletamento dell'istruttoria all'udienza del 21.3.2024 sul rilievo che: i) dalla relazione di ATP depositata nel giudizio con RG 6073/2023 (giudizio pendente fra l'odierna opponente e la committente del contratto di appalto) emergeva che il valore delle opere effettivamente realizzate dalla presso Pt_1
l'immobile di proprietà di fosse sostanzialmente coincidente con CP_2 quello di cui al computo metrico e pari alla somma già corrisposta dalla sig.ra alla ditta;
ii) appariva sfornita di prova la circostanza che la CP_2 Pt_1 realizzazione di tali opere fosse stata direttamente commissionata alla CP_1 dal marito della committente.
9. Espletata l'istruttoria, il G.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31.10.2024 da celebrarsi ex art. 127 -ter c.p.c.
10. In tale occasione innanzi allo scrivente – subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024 – le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281-quinqiuies c.p.c. all'udienza del 9.6.2025 e, per i medesimi incombenti, all'udienza del 27.11.2025 all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione.
11. La domanda di parte opponente va rigettata per le ragioni che si vanno a dire.
12. Preliminarmente va ricordato che con l'opposizione al decreto ingiuntivo viene instaurata una fase eventuale del giudizio, a contradittorio differito e connotata dalla c.d. “cognizione piena”, in relazione alla quale il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. non subisce deroghe. Infatti, considerato il carattere generale della richiamata disposizione, il creditore deve dimostrare il fatto costitutivo mentre il debitore il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'avversa pretesa.
La costante giurisprudenza ha ribadito che, in disparte l'inversione meramente formale delle posizioni di opponente (convenuto nel giudizio monitorio) ed opposto (creditore ricorrente) – rispettivamente attore e convenuto formali in fase di opposizione –, sul piano sostanziale le parti conservano le posizioni rispettivamente assunte nella fase monitoria, con conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori, preclusioni e decadenze.
Pertanto, in riferimento al riparto degli oneri probatori (che non è alterato dall'inversione di natura meramente formale delle posizioni delle parti), il creditore opposto - ma attore in senso sostanziale – è tenuto a provare il fatto costitutivo per cui ha agito ed il debitore opponente - ma convenuto in senso sostanziale - dovrà allegare i fatti modificativi o estintivi di quel diritto (tra le tante cfr. Corte app. Napoli, n. 156 del 17.01.2024).
Inoltre, deve darsi seguito al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di responsabilità contrattuale, “il creditore deve provare la fonte del suo diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare la prova dell'inadempimento della controparte” (cfr. ex multis Cass. n. 29400/2024).
13. Ciò detto, la in persona del l.r.p.t. ha Controparte_1 ottemperato al proprio onere probatorio producendo in giudizio il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria (nel caso di specie la fattura n. 1/15 del 21.10.2022 avente ad oggetto la fornitura di infissi e loro posa in opera) oltre a ulteriori documenti idonei a corroborarla (quali: - il DDT della fornitura;
- il computo metrico delle opere di ristrutturazione da eseguirsi presso l'immobile sito in Casal Velino;
- il contratto di appalto concluso fra l'opponente e committente all'interno del quale era prevista all'art. 13 la possibilità per l'appaltatore di affidare in subappalto parte delle opere da eseguire;
- il verbale di sopralluogo presso l'immobile de quo all'interno del quale venivano indicate fra le opere a farsi anche quelle relative alla posa di infissi;
- il computo metrico al secondo SAL;
- le ricevute dei bonifici effettuati dalla committente in favore della ditta opponente per le opere di ristrutturazione pari all'importo di cui al computo metrico). Inoltre, l'esistenza del rapporto commerciale è stata confermata dai testimoni, della cui attendibilità, per quanto emerso, non vi è motivo di dubitare.
14. In relazione al valore probatorio delle fatture preme precisare che esse, stante la formazione unilaterale, costituiscono prova del credito esclusivamente nella fase inaudita altera parte. Al contrario, nella successiva fase di opposizione, non attestano l'esistenza del credito che, pertanto, dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova.
Ciò nondimeno, la fattura è comunque idonea a fornire l'indizio dell'esistenza del credito considerato che la fattura de qua non veniva tempestivamente contestate dalla debitrice (contestazione effettuata, come attestato dalle ricevute di notificazione a mezzo pec, solo in data 23.2.2023) nel corso dell'esecuzione del rapporto sebbene: a) la fattura de qua fosse stata emessa il 21.10.2022; b) la committente avesse saldato all'odierno opponente l'intero importo di cui al SAL comprendente la fattura oggetto del decreto ingiuntivo.
15. In secondo luogo, e come anticipato, l'onere incombente sull'opposta può ritenersi assolto tenuto conto che: A) le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 21.3.2024 hanno confermato l'esistenza del rapporto commerciale fra le parti (nello specifico, le dichiarazioni rese dai testi: i) hanno corroborato l'esistenza del rapporto di cui alla fattura de qua emessa dall'opposta nei confronti dell'opponente; ii) hanno confermato l'instaurazione del rapporto di subappalto fra le odierne parti smentendo l'affidamento diretto dell'incarico dal committente alla creditrice); B) è stata dimostrata per tabulas l'effettiva fornitura della merce indicata nella fattura e la relativa consegna;
C) le fatture non sono state disconosciute formalmente;
D) dalle risultanze istruttorie e documentali è emerso che la fattura de qua veniva pagata dalla committente mediante i bonifici corrisposti in favore del sig. per Parte_1 il saldo dell'intero importo di cui al computo metrico;
E) la predetta circostanza è avvalorata dallo stato di consistenza dove sono elencate le opere eseguite dall'appaltatrice (fra le quali, come sottoscritto nel verbale di consistenza dell'8.11.2022 dall'opponente, rientrano anche le opere oggetto della fattura n. 15/2022 e che, se fossero state estranee all'appalto, non sarebbero state incluse nel verbale); F) dal computo metrico risultano indicati anche gli infissi e i serramenti realizzati dalla ditta , pertanto deve ritenersi che il prezzo di tali Controparte_1 lavorazioni sia stato effettivamente corrisposto dalla committente all'appaltatrice ditta
. Pt_1
16. Per altro verso, parte opponente non ha adempiuto al proprio onere probatorio poiché: i) non ha dimostrato di aver soddisfatto l'avversa pretesa né il verificarsi di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo, essendosi limitata a contestazioni generiche e prive di riscontro documentale;
ii) contrariamente a quanto dedotto nei propri scritti difensivi, non ha provato l'esistenza del rapporto di fornitura (per le opere di cui alla fattura oggetto del giudizio) instaurato direttamente dalla parte committente con l'odierna opposta.
17. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta non può trovare accoglimento considerato che le ipotesi disciplinate dai commi 1 e 2 dell'art. 96 c.p.c. richiedono espressamente, quali loro elementi fondanti, il preciso accertamento di tutti i requisiti tipici dell'illecito civile (cfr. Corte Cost. n. 152/2016) che, nel caso di specie, non risultano dimostrati, non potendosi configurare un danno in re ipsa.
18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in appresso.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss. mm., tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta, applicata, in ragione del carattere non complesso degli accertamenti compiuti, che giustificano una riduzione del 30% in ragione dell'art. 4, comma 1, d.m. cit., le stesse sono quantificate in complessivi euro 3.553,90.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 4021/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1069/2023 già dichiarato esecutivo;
2) CONDATTA il sig. in qualità di titolare dell'omonima Parte_1 impresa alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, da quantificarsi in euro 3.553,90 oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge con attribuzione delle stesse in favore dell'avvocato FRANCESCO VALENTINO per anticipo fattone.
Così deciso in Aversa, 27.12.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta