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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/11/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 510/2022
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 21/11/2025
Dott.ssa IA NI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. PILO STEFANO presente
APPELLANTE/I contro
Controparte_1 Controparte_2
Avv. MARRAS STEFANO presente
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA NI
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai sigg.ri Magistrati
Dott.ssa IA NI Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 510/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PILO STEFANO come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 tti
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 05.08.2020 la società (infra Controparte_4
“ ”) ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della società CP_1 Parte_2
(infra “ ) per il pagamento della somma di € 10.000,00, oltre interessi e spese
[...] Pt_2
esponendo che:
pagina 2 di 8 - Il credito posto a fondamento della pretesa traeva origine da una proposta di acquisto di un'attività di ristorazione e somministrazione sita in Alghero, sottoscritta dalla in data CP_1
02.07.2019 e accettata dalla in data 05.07.2019 per la complessiva somma di € Pt_2
150.000,00 che prevedeva la consegna di un assegno di €10.000,00 al momento dell'accettazione della proposta a titolo di deposito cauzionale, da imputarsi a caparra confirmatoria “alla sottoscrizione per accettazione” della proposta, un successivo versamento di € 115.000,00 alla stipula dell'atto “entro il 30.11.2019” ed un saldo di € 25.000,00 da versarsi
“entro un anno” (30.11.2020) con assegno “a garanzia”.
- Poiché non aveva dato seguito al contratto entro i 7 giorni successivi, la proponente Pt_2
aveva esercitato diritto di recesso, maturando il proprio diritto alla restituzione del doppio della caparra versata, pari a € 20.000,00 e, poiché aveva ottenuto la restituzione dell'assegno originariamente versato, aveva agito in via monitoria per il residuo importo di € 10.000,00.
All'atto della sua opposizione ha replicato, per quanto di interesse nel presente procedimento Pt_2
che:
- la proposta d'acquisto non aveva costituito un contratto preliminare, ma una mera puntuazione o, al più, un preliminare di preliminare;
- la caparra confirmatoria non era venuta ad esistenza poiché l'assegno di €10.000,00 non era entrato nella sua disponibilità materiale in quanto consegnato direttamente all'agente immobiliare che lo aveva restituito alla;
CP_1
- l'inadempimento era da ascriversi alla , la quale si era rifiutata di prestare la garanzia CP_1
pattuita per il saldo del prezzo.
La causa, istruita con produzioni documentali è stata decisa con sentenza n. 1074/2022, con la quale il
Tribunale adito ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione, ha interposto appello con il quale ha lamentato: Pt_2
1) la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria;
2) l'errata qualificazione giuridica del negozio;
3) l'errata valutazione del giudicante in ordine alla costituzione della caparra e all'individuazione della parte inadempiente.
pagina 3 di 8 Ha, inoltre, riproposto istanza di ammissione delle prove orali non ammesse in primo grado e chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Ha concluso in conformità.
, all'atto della sua costituzione, ha contestato le censure avverse e chiesto il rigetto dell'appello CP_1
con integrale conferma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 comma 1 e 3 c.p.c.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definita ai sensi dell'art. 281 sexies all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I primi due motivi relativi alla qualificazione giuridica dell'accordo ed alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro connessi. contesta la qualificazione dell'accordo come contratto preliminare, ritenendolo un mero Pt_2
"preliminare di preliminare", evincibile dalla clausola che prevede la stipula di un successivo contratto preliminare entro sette giorni. Da ciò, e da una serie di asseriti errori fattuali (confusione tra le parti, oggetto del contratto e dinamica del recesso riportati in sentenza dal giudicante), fa discendere la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria.
Le censure sono prive di pregio.
Il Giudice di prime cure ha correttamente applicato i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363
c.c., procedendo ad una valutazione complessiva delle clausole contrattuali al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti.
Ritiene questa Corte che l'atto denominato "proposta di acquisto" sottoscritta ed accettata dalle parti contiene tutti gli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, prezzo, modalità di pagamento, termine per il definitivo), configurando un vincolo giuridico idoneo ad abilitare ciascuna parte ad agire per l'esecuzione del contratto.
La clausola n. 4, secondo cui "il presente impegno si riterrà perfezionato allorché il Proprietario avrà sottoscritto questa proposta, firmandola per accettazione", conferma inequivocabilmente che l'accettazione di era idonea a far sorgere un vincolo contrattuale a carico di entrambe le parti. Pt_2
La previsione della stipula di un successivo “contratto preliminare entro 7 giorni” non vale, di per sé, a degradare l'accordo già raggiunto a mera pattuizione, soprattutto quando, come nel caso di specie, pagina 4 di 8 l'accordo iniziale contenga già la disciplina completa degli aspetti essenziali dell'operazione e l'atto successivo sia destinato ad una mera formalizzazione e specificazione di elementi accessori e non modificativi del vincolo già sorto, come emerge anche dalla mail del sig. el 10.07.2019 in cui lo Per_1
stesso definisce l'accordo quale contratto preliminare.
Non si ravvisa, viceversa un interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, unico presupposto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, potrebbe giustificare la validità di un preliminare di preliminare.
Pertanto, l'accordo del 05.07.2019 deve essere qualificato come un vero e proprio contratto preliminare, produttivo di effetti obbligatori tra le parti, come correttamente già valutato dal primo giudice.
Ciò posto, la lamentata circostanza che la casella relativa alla clausola "la presente proposta è da considerarsi contratto preliminare" sia stata sbarrata o meno è irrilevante in quanto in entrambi i casi,
l'interpretazione del contratto deve basarsi sulla comune intenzione delle parti desumibile dal complesso dell'atto.
Quanto alla lamentata nullità per motivazione apparente ed alle imprecisioni terminologiche contenute nella sentenza di primo grado (il riferimento a un "immobile" anziché ad un'azienda o l'attribuzione del recesso a anziché ad ), si osserva che le stesse si configurano come meri refusi che non Pt_2 CP_1
inficiano la coerenza e la comprensibilità del percorso logico-giuridico seguito dal giudicante, il quale ha correttamente individuato il nucleo della controversia e applicato i principi di diritto pertinenti.
Né miglior sorte merita il terzo motivo di appello relativo all'errata valutazione sulla conversione del deposito cauzionale in caparra confirmatoria e sulla sua dazione.
L'appellante sostiene che la somma di € 10.000,00 non si sia mai convertita in caparra confirmatoria a causa della mancata “traditio” dell'assegno nelle mani del legale rappresentante di e del suo Pt_2
rifiuto a ricevere l'assegno, in attesa della sottoscrizione del contratto preliminare formale.
Anche tale doglianza non merita pregio.
Qualificato l'accordo come contratto preliminare, la volontà delle parti di convertire il deposito in caparra confirmatoria all'atto dell'accettazione (art. 3 della proposta) è inequivoca.
Sebbene la caparra confirmatoria sia un contratto di natura reale, che si perfeziona con la consegna, tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che la dazione di un assegno bancario è modalità idonea a integrare il requisito della consegna, e che il comportamento del prenditore che, dopo aver accettato tale modalità, ne impedisca la ricezione è contrario ai principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e pagina 5 di 8 1375 c.c.),“Ne consegue che, allorquando la caparra venga costituita mediante consegna di un assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo all'incasso, trattenendo comunque l'assegno e non restituendolo all'acquirente, è contrario
a correttezza e buona fede e comporta a carico del prenditore l'insorgenza di tutti gli effetti che, nel contesto dell'operazione contrattuale compiuta dalle parti, conseguivano all'integrale versamento della caparra: a partire, appunto, da quello costituito dall'impossibilità per il prenditore di dedurre il mancato incasso dell'assegno quale inadempimento della controparte all'obbligo di versare l'intera somma pattuita quale caparra confirmatoria.”. (cft. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10366 del 31/03/2022 (Rv. 664329 -
01).
Nel caso di specie, il contratto si è perfezionato con l'accettazione di ne deriva che da quel Pt_2
momento, l'agente immobiliare incaricato - sig. - deteneva l'assegno non più quale mandatario CP_5
del proponente, ma quale depositario nell'interesse del venditore, al quale era contrattualmente obbligato a consegnarlo. L'assegno era, pertanto, nella piena disponibilità giuridica di Pt_2
Il rifiuto ingiustificato di riceverlo, motivato dalla pretesa di rinegoziare o di formalizzare ulteriormente un accordo già vincolante, costituisce un comportamento contrario a buona fede e non può impedire il perfezionamento della caparra, la cui dazione deve ritenersi giuridicamente avvenuta per “fictio iuris”, essendo la mancata apprensione materiale del titolo imputabile esclusivamente alla condotta del creditore.
La circostanza lamentata della mancata sottoscrizione della quetanza da parte del nella sua Per_1
qualità di legale rapp.te della è conseguenza diretta del suo stesso rifiuto e non può essere Pt_2
invocato a proprio favore.
Anche l'ulteriore doglianza sull'inadempimento e sulla legittimità del recesso non merita pregio.
L'appellante asserisce che l'unico inadempimento sarebbe quello di , per non aver voluto CP_1
prestare la garanzia sul pagamento del saldo prezzo.
La tesi non può essere condivisa.
L'accordo vincolante prevede, per il saldo, il "rilascio di un assegno a garanzia" entro un anno
(30.11.2020).
La pretesa di di inserire in un successivo atto modalità di garanzia diverse o ulteriori Pt_2
costituisce, quindi, una modifica unilaterale del contratto.
Conseguentemente il rifiuto di di dar seguito al contratto, motivato da tale pretesa, nonché il Pt_2
suo preliminare rifiuto di ricevere la caparra, costituiscono un grave inadempimento agli obblighi pagina 6 di 8 scaturenti dal contratto preliminare già perfezionato, inadempimento che ha legittimato il recesso esercitato da ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., e la conseguente richiesta di pagamento del CP_1
doppio della caparra.
Né sorte migliore meritano le istanze istruttorie riproposte dall'appellante.
Considerato che la presente controversia verte su questioni di diritto relative all'interpretazione del contratto già prodotto agli atti e sulla qualificazione giuridica del medesimo, ritiene questa Corte che le istanze di prova testimoniale, come richieste in primo grado e reiterate in appello, appaiono superflue ed altresì inammissibili ai sensi dell'art. 2722 c.c..
Non merita infine accoglimento la domanda avanzata dalla parte appellata di condanna ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3, c.p.c.
In merito, occorre richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre
2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654)” (Cass. n. 9915 del 20/04/2018).
Nel caso di specie, si ritiene che l'azione esercitata da nel suo complesso non sia connotata Pt_2
da elementi comprovanti consapevolezza dell'infondatezza delle proprie domande né tantomeno da una carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza. Di conseguenza, non ricorrono le condizioni di un utilizzo abusivo del processo da parte della società appellante, la quale ha prospettato, con i motivi di doglianza, questioni giuridiche relative in principale modo alla qualificazione del contratto
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione – attesa la semplicità della lite e il scarso numero delle udienze - dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa).
pagina 7 di 8 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione della infondatezza dell'appello dalla stessa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1074/2022 emessa in data Parte_3
20.10.2022 dal Tribunale di Sassari, che conferma;
- condanna la appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della appellata che liquida in Euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per CP_1
spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Sassari il 21.11.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa IA NI
pagina 8 di 8
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 21/11/2025
Dott.ssa IA NI Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. PILO STEFANO presente
APPELLANTE/I contro
Controparte_1 Controparte_2
Avv. MARRAS STEFANO presente
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti. Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio. I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Il Presidente
Dott.ssa IA NI
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE La Corte, composta dai sigg.ri Magistrati
Dott.ssa IA NI Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 510/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. PILO STEFANO come da procura in atti Parte_1
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 tti
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 05.08.2020 la società (infra Controparte_4
“ ”) ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della società CP_1 Parte_2
(infra “ ) per il pagamento della somma di € 10.000,00, oltre interessi e spese
[...] Pt_2
esponendo che:
pagina 2 di 8 - Il credito posto a fondamento della pretesa traeva origine da una proposta di acquisto di un'attività di ristorazione e somministrazione sita in Alghero, sottoscritta dalla in data CP_1
02.07.2019 e accettata dalla in data 05.07.2019 per la complessiva somma di € Pt_2
150.000,00 che prevedeva la consegna di un assegno di €10.000,00 al momento dell'accettazione della proposta a titolo di deposito cauzionale, da imputarsi a caparra confirmatoria “alla sottoscrizione per accettazione” della proposta, un successivo versamento di € 115.000,00 alla stipula dell'atto “entro il 30.11.2019” ed un saldo di € 25.000,00 da versarsi
“entro un anno” (30.11.2020) con assegno “a garanzia”.
- Poiché non aveva dato seguito al contratto entro i 7 giorni successivi, la proponente Pt_2
aveva esercitato diritto di recesso, maturando il proprio diritto alla restituzione del doppio della caparra versata, pari a € 20.000,00 e, poiché aveva ottenuto la restituzione dell'assegno originariamente versato, aveva agito in via monitoria per il residuo importo di € 10.000,00.
All'atto della sua opposizione ha replicato, per quanto di interesse nel presente procedimento Pt_2
che:
- la proposta d'acquisto non aveva costituito un contratto preliminare, ma una mera puntuazione o, al più, un preliminare di preliminare;
- la caparra confirmatoria non era venuta ad esistenza poiché l'assegno di €10.000,00 non era entrato nella sua disponibilità materiale in quanto consegnato direttamente all'agente immobiliare che lo aveva restituito alla;
CP_1
- l'inadempimento era da ascriversi alla , la quale si era rifiutata di prestare la garanzia CP_1
pattuita per il saldo del prezzo.
La causa, istruita con produzioni documentali è stata decisa con sentenza n. 1074/2022, con la quale il
Tribunale adito ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione, ha interposto appello con il quale ha lamentato: Pt_2
1) la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria;
2) l'errata qualificazione giuridica del negozio;
3) l'errata valutazione del giudicante in ordine alla costituzione della caparra e all'individuazione della parte inadempiente.
pagina 3 di 8 Ha, inoltre, riproposto istanza di ammissione delle prove orali non ammesse in primo grado e chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
Ha concluso in conformità.
, all'atto della sua costituzione, ha contestato le censure avverse e chiesto il rigetto dell'appello CP_1
con integrale conferma della sentenza di primo grado con condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 comma 1 e 3 c.p.c.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definita ai sensi dell'art. 281 sexies all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I primi due motivi relativi alla qualificazione giuridica dell'accordo ed alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro connessi. contesta la qualificazione dell'accordo come contratto preliminare, ritenendolo un mero Pt_2
"preliminare di preliminare", evincibile dalla clausola che prevede la stipula di un successivo contratto preliminare entro sette giorni. Da ciò, e da una serie di asseriti errori fattuali (confusione tra le parti, oggetto del contratto e dinamica del recesso riportati in sentenza dal giudicante), fa discendere la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria.
Le censure sono prive di pregio.
Il Giudice di prime cure ha correttamente applicato i canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363
c.c., procedendo ad una valutazione complessiva delle clausole contrattuali al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti.
Ritiene questa Corte che l'atto denominato "proposta di acquisto" sottoscritta ed accettata dalle parti contiene tutti gli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, prezzo, modalità di pagamento, termine per il definitivo), configurando un vincolo giuridico idoneo ad abilitare ciascuna parte ad agire per l'esecuzione del contratto.
La clausola n. 4, secondo cui "il presente impegno si riterrà perfezionato allorché il Proprietario avrà sottoscritto questa proposta, firmandola per accettazione", conferma inequivocabilmente che l'accettazione di era idonea a far sorgere un vincolo contrattuale a carico di entrambe le parti. Pt_2
La previsione della stipula di un successivo “contratto preliminare entro 7 giorni” non vale, di per sé, a degradare l'accordo già raggiunto a mera pattuizione, soprattutto quando, come nel caso di specie, pagina 4 di 8 l'accordo iniziale contenga già la disciplina completa degli aspetti essenziali dell'operazione e l'atto successivo sia destinato ad una mera formalizzazione e specificazione di elementi accessori e non modificativi del vincolo già sorto, come emerge anche dalla mail del sig. el 10.07.2019 in cui lo Per_1
stesso definisce l'accordo quale contratto preliminare.
Non si ravvisa, viceversa un interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, unico presupposto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, potrebbe giustificare la validità di un preliminare di preliminare.
Pertanto, l'accordo del 05.07.2019 deve essere qualificato come un vero e proprio contratto preliminare, produttivo di effetti obbligatori tra le parti, come correttamente già valutato dal primo giudice.
Ciò posto, la lamentata circostanza che la casella relativa alla clausola "la presente proposta è da considerarsi contratto preliminare" sia stata sbarrata o meno è irrilevante in quanto in entrambi i casi,
l'interpretazione del contratto deve basarsi sulla comune intenzione delle parti desumibile dal complesso dell'atto.
Quanto alla lamentata nullità per motivazione apparente ed alle imprecisioni terminologiche contenute nella sentenza di primo grado (il riferimento a un "immobile" anziché ad un'azienda o l'attribuzione del recesso a anziché ad ), si osserva che le stesse si configurano come meri refusi che non Pt_2 CP_1
inficiano la coerenza e la comprensibilità del percorso logico-giuridico seguito dal giudicante, il quale ha correttamente individuato il nucleo della controversia e applicato i principi di diritto pertinenti.
Né miglior sorte merita il terzo motivo di appello relativo all'errata valutazione sulla conversione del deposito cauzionale in caparra confirmatoria e sulla sua dazione.
L'appellante sostiene che la somma di € 10.000,00 non si sia mai convertita in caparra confirmatoria a causa della mancata “traditio” dell'assegno nelle mani del legale rappresentante di e del suo Pt_2
rifiuto a ricevere l'assegno, in attesa della sottoscrizione del contratto preliminare formale.
Anche tale doglianza non merita pregio.
Qualificato l'accordo come contratto preliminare, la volontà delle parti di convertire il deposito in caparra confirmatoria all'atto dell'accettazione (art. 3 della proposta) è inequivoca.
Sebbene la caparra confirmatoria sia un contratto di natura reale, che si perfeziona con la consegna, tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che la dazione di un assegno bancario è modalità idonea a integrare il requisito della consegna, e che il comportamento del prenditore che, dopo aver accettato tale modalità, ne impedisca la ricezione è contrario ai principi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e pagina 5 di 8 1375 c.c.),“Ne consegue che, allorquando la caparra venga costituita mediante consegna di un assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo all'incasso, trattenendo comunque l'assegno e non restituendolo all'acquirente, è contrario
a correttezza e buona fede e comporta a carico del prenditore l'insorgenza di tutti gli effetti che, nel contesto dell'operazione contrattuale compiuta dalle parti, conseguivano all'integrale versamento della caparra: a partire, appunto, da quello costituito dall'impossibilità per il prenditore di dedurre il mancato incasso dell'assegno quale inadempimento della controparte all'obbligo di versare l'intera somma pattuita quale caparra confirmatoria.”. (cft. Sez. 2 - , Ordinanza n. 10366 del 31/03/2022 (Rv. 664329 -
01).
Nel caso di specie, il contratto si è perfezionato con l'accettazione di ne deriva che da quel Pt_2
momento, l'agente immobiliare incaricato - sig. - deteneva l'assegno non più quale mandatario CP_5
del proponente, ma quale depositario nell'interesse del venditore, al quale era contrattualmente obbligato a consegnarlo. L'assegno era, pertanto, nella piena disponibilità giuridica di Pt_2
Il rifiuto ingiustificato di riceverlo, motivato dalla pretesa di rinegoziare o di formalizzare ulteriormente un accordo già vincolante, costituisce un comportamento contrario a buona fede e non può impedire il perfezionamento della caparra, la cui dazione deve ritenersi giuridicamente avvenuta per “fictio iuris”, essendo la mancata apprensione materiale del titolo imputabile esclusivamente alla condotta del creditore.
La circostanza lamentata della mancata sottoscrizione della quetanza da parte del nella sua Per_1
qualità di legale rapp.te della è conseguenza diretta del suo stesso rifiuto e non può essere Pt_2
invocato a proprio favore.
Anche l'ulteriore doglianza sull'inadempimento e sulla legittimità del recesso non merita pregio.
L'appellante asserisce che l'unico inadempimento sarebbe quello di , per non aver voluto CP_1
prestare la garanzia sul pagamento del saldo prezzo.
La tesi non può essere condivisa.
L'accordo vincolante prevede, per il saldo, il "rilascio di un assegno a garanzia" entro un anno
(30.11.2020).
La pretesa di di inserire in un successivo atto modalità di garanzia diverse o ulteriori Pt_2
costituisce, quindi, una modifica unilaterale del contratto.
Conseguentemente il rifiuto di di dar seguito al contratto, motivato da tale pretesa, nonché il Pt_2
suo preliminare rifiuto di ricevere la caparra, costituiscono un grave inadempimento agli obblighi pagina 6 di 8 scaturenti dal contratto preliminare già perfezionato, inadempimento che ha legittimato il recesso esercitato da ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., e la conseguente richiesta di pagamento del CP_1
doppio della caparra.
Né sorte migliore meritano le istanze istruttorie riproposte dall'appellante.
Considerato che la presente controversia verte su questioni di diritto relative all'interpretazione del contratto già prodotto agli atti e sulla qualificazione giuridica del medesimo, ritiene questa Corte che le istanze di prova testimoniale, come richieste in primo grado e reiterate in appello, appaiono superflue ed altresì inammissibili ai sensi dell'art. 2722 c.c..
Non merita infine accoglimento la domanda avanzata dalla parte appellata di condanna ai sensi dell'art. 96 comma 1 e 3, c.p.c.
In merito, occorre richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre
2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654)” (Cass. n. 9915 del 20/04/2018).
Nel caso di specie, si ritiene che l'azione esercitata da nel suo complesso non sia connotata Pt_2
da elementi comprovanti consapevolezza dell'infondatezza delle proprie domande né tantomeno da una carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza. Di conseguenza, non ricorrono le condizioni di un utilizzo abusivo del processo da parte della società appellante, la quale ha prospettato, con i motivi di doglianza, questioni giuridiche relative in principale modo alla qualificazione del contratto
Per tutte le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione – attesa la semplicità della lite e il scarso numero delle udienze - dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa).
pagina 7 di 8 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione della infondatezza dell'appello dalla stessa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1074/2022 emessa in data Parte_3
20.10.2022 dal Tribunale di Sassari, che conferma;
- condanna la appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della appellata che liquida in Euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per CP_1
spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Sassari il 21.11.2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa IA NI
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