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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1734/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TA DO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3086/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Sicilia - Via M. Stabile N. 160 90139 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2776/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 12 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 13213 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2017
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 13213 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in primo grado il contribuente impugnava il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Ufficio di Segreteria deducendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del DPR n.
115/2002, la violazione del divieto di doppia imposizione e il difetto di motivazione della sanzione irrogata nella misura del 200%.
La Corte di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava i primi due motivi ma accoglieva il ricorso limitatamente alla censura sul difetto di motivazione, riducendo la sanzione dal 200% al 100% e compensando parzialmente le spese.
Avverso tale statuizione proponeva appello l'Amministrazione, deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto carente la motivazione del provvedimento sanzionatorio e ingiustificata l'applicazione della sanzione nella misura massima del 200%.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il provvedimento impugnato non è affetto da difetto di motivazione.
Dagli atti risulta che il contribuente ha ricevuto un invito bonario, regolarmente notificato, nel quale erano chiaramente indicati l'importo del contributo dovuto, il termine per il pagamento e le conseguenze sanzionatorie previste in caso di inadempimento. Il successivo atto di irrogazione della sanzione richiama espressamente tale invito.
In un simile contesto, il requisito motivazionale deve ritenersi soddisfatto per relationem, secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ammette che l'atto impositivo o sanzionatorio possa legittimamente rinviare a precedenti atti conosciuti dal contribuente, purché idonei a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione.
Nel caso di specie, il contribuente era pienamente consapevole dell'omissione contestata, della norma violata e della misura della sanzione applicabile in relazione al protrarsi dell'inadempimento.
Deve ora rilevarsi che il procedimento di irrogazione delle sanzioni per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato è disciplinato da una normativa speciale, costituita dal combinato disposto dell'art. 16, comma 1-bis, del DPR n. 115/2002 e dell'art. 71 del DPR n. 131/1986. Tale disciplina prevede l'applicazione di una sanzione compresa tra il 100% e il 200% del tributo dovuto, senza attribuire all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità, essendo la misura della sanzione determinata in via automatica in funzione del tempo trascorso tra la notifica dell'invito bonario e l'eventuale pagamento.
Detta disciplina costituisce lex specialis rispetto alla normativa generale sulle sanzioni tributarie di cui al d. lgs. n. 472/1997, con conseguente esclusione dell'applicabilità dei criteri di cui all'art. 7 di tale decreto.
È dunque errata la statuizione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto ingiustificata l'applicazione della sanzione nella misura massima.
Nella disciplina speciale del contributo unificato l'unico parametro rilevante ai fini della quantificazione della sanzione è rappresentato dal ritardo o dall'omesso pagamento. Il protrarsi dell'inadempimento oltre i termini previsti legittima automaticamente l'applicazione della sanzione del 200%.
Nel caso in esame il contribuente non ha provveduto al pagamento né in sede di iscrizione a ruolo né nel termine concesso con l'invito bonario, sicché l'Ufficio era tenuto ad applicare la sanzione nella misura massima prevista dalla legge.
Ne consegue che la motivazione del provvedimento sanzionatorio deve ritenersi adeguata e conforme alla legge.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha ridotto la sanzione irrogata, dovendosi confermare la legittimità del provvedimento sanzionatorio nella misura del 200%.
La particolarità della questione esaminata porta alla compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia accoglie l'appello proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria e in riforma della sentenza n.
2776/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente confermando integralmente la legittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato.
Compensa le spese del grado di appello.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 23.2.2026
Il Giudice est. Il Presidente
HE RU BE MA
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TA DO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
MICELI MARIA, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3086/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Sicilia - Via M. Stabile N. 160 90139 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2776/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 12 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 13213 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2017
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 13213 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in primo grado il contribuente impugnava il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Ufficio di Segreteria deducendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3-bis, del DPR n.
115/2002, la violazione del divieto di doppia imposizione e il difetto di motivazione della sanzione irrogata nella misura del 200%.
La Corte di primo grado, con la sentenza impugnata, rigettava i primi due motivi ma accoglieva il ricorso limitatamente alla censura sul difetto di motivazione, riducendo la sanzione dal 200% al 100% e compensando parzialmente le spese.
Avverso tale statuizione proponeva appello l'Amministrazione, deducendo l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto carente la motivazione del provvedimento sanzionatorio e ingiustificata l'applicazione della sanzione nella misura massima del 200%.
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 26.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il provvedimento impugnato non è affetto da difetto di motivazione.
Dagli atti risulta che il contribuente ha ricevuto un invito bonario, regolarmente notificato, nel quale erano chiaramente indicati l'importo del contributo dovuto, il termine per il pagamento e le conseguenze sanzionatorie previste in caso di inadempimento. Il successivo atto di irrogazione della sanzione richiama espressamente tale invito.
In un simile contesto, il requisito motivazionale deve ritenersi soddisfatto per relationem, secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ammette che l'atto impositivo o sanzionatorio possa legittimamente rinviare a precedenti atti conosciuti dal contribuente, purché idonei a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione.
Nel caso di specie, il contribuente era pienamente consapevole dell'omissione contestata, della norma violata e della misura della sanzione applicabile in relazione al protrarsi dell'inadempimento.
Deve ora rilevarsi che il procedimento di irrogazione delle sanzioni per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato è disciplinato da una normativa speciale, costituita dal combinato disposto dell'art. 16, comma 1-bis, del DPR n. 115/2002 e dell'art. 71 del DPR n. 131/1986. Tale disciplina prevede l'applicazione di una sanzione compresa tra il 100% e il 200% del tributo dovuto, senza attribuire all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità, essendo la misura della sanzione determinata in via automatica in funzione del tempo trascorso tra la notifica dell'invito bonario e l'eventuale pagamento.
Detta disciplina costituisce lex specialis rispetto alla normativa generale sulle sanzioni tributarie di cui al d. lgs. n. 472/1997, con conseguente esclusione dell'applicabilità dei criteri di cui all'art. 7 di tale decreto.
È dunque errata la statuizione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto ingiustificata l'applicazione della sanzione nella misura massima.
Nella disciplina speciale del contributo unificato l'unico parametro rilevante ai fini della quantificazione della sanzione è rappresentato dal ritardo o dall'omesso pagamento. Il protrarsi dell'inadempimento oltre i termini previsti legittima automaticamente l'applicazione della sanzione del 200%.
Nel caso in esame il contribuente non ha provveduto al pagamento né in sede di iscrizione a ruolo né nel termine concesso con l'invito bonario, sicché l'Ufficio era tenuto ad applicare la sanzione nella misura massima prevista dalla legge.
Ne consegue che la motivazione del provvedimento sanzionatorio deve ritenersi adeguata e conforme alla legge.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui ha ridotto la sanzione irrogata, dovendosi confermare la legittimità del provvedimento sanzionatorio nella misura del 200%.
La particolarità della questione esaminata porta alla compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia accoglie l'appello proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria e in riforma della sentenza n.
2776/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente confermando integralmente la legittimità del provvedimento sanzionatorio impugnato.
Compensa le spese del grado di appello.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 23.2.2026
Il Giudice est. Il Presidente
HE RU BE MA