Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 2123/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
17/01/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2123 del R.G. per l'anno 2020 avente ad oggetto: ratei pensione promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e tutti n. q. di eredi di , con l'avv. A. M. Parte_4 Parte_5 Persona_1
Cirillo
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. L. Bonicioli CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/09/2020 parte ricorrente, adiva l'intestato Tribunale
e conveniva in giudizio l , affinchè voglia: “…Dichiarare che il sig. CP_1 Persona_1 aveva diritto a percepire le somme spettanti quale titolare di invalidità civile;
Dichiarare che i signori , , , Parte_1 Parte_5 Parte_4 [...]
, nella qualità di eredi del sig. , Parte_3 Parte_2 Persona_1 hanno diritto a percepire le rate maturate e non riscosse del de cuius dante causa;
Condannare l al pagamento dei relativi ratei alla pensione di invalidità civile (in CP_1 capo al de cuius ) di cui alla legge n. 118 del 30.03.1971 art. 12 a Persona_1
…eredi .
Parte ricorrente esponeva che:
- con sentenza del 04/04/2007 n. 5883/2007, passata in giudicato, era stata riconosciuta al la titolarità dell'invalidità civile di cui alla legge 118/71 Persona_1 ex art. 12 previo riconoscimento del requisito sanitario.
- in data 10/11/2012 il decedeva;
Persona_1
- il decesso del supposto titolare della pensione, faceva sorgere il diritto ai ratei maturati e non riscossi in favore degli eredi del de cuius
- che l aveva pagato esclusivamente i ratei di cui all'indennità di accompagno, CP_1 conseguenti alla citata sentenza, ma non anche i ratei dovuti per la pensione ex art. 12.
L regolarmente citata si costituiva e chiedeva: dichiarare inammissibile la CP_1 domanda giudiziale per omessa presentazione della domanda amministrativa di pagamento di ratei maturati e non riscossi e dichiarare conseguentemente inammissibile anche la domanda giudiziale di accertamento del diritto alla pensione di invalidità civile in capo a;
in via subordinata: respingere il ricorso Persona_1 CP_ avversario e tutte le domande ivi proposte contro l siccome infondate e non provate. In via ancora subordinata: dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ovvero decennale di ogni diritto asseritamente vantato da ovvero dai Controparte_2 CP_ ricorrenti avverso l in ragione della sentenza Tribunale Locri 5883/2007; in via ancora subordinata dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ovvero decennale dei ratei asseritamente spettanti ai ricorrenti. In estremo subordine: respingere la domanda di cumulo di interessi e rivalutazione sulle somme asseritamente spettanti.
Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento.
In materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Posto ciò, parte ricorrente non prova la mancata corresponsione degli arretrati che rinvendica, deducendo il tutto sulla -presunta- mancata esecuzione della sentenza dichiarativa del 04/04/2007 n. 5883/2007.
Ed invero la citata sentenza è stata aziona al tempo da Persona_1 esclusivamente per l'accertamento sanitario ai fini dell'ottenimento dei benefici dell'indennità di accompagno:
Tale è stata la statuizione in relazione al beneficio richiesto:
Dunque, la sentenza nulla ha disposto in merito al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 12 L. 118/71 (pensione di inabilità) per il motivo che tale beneficio non è stato oggetto dell'accertamento sanitario introdotto dal de cuius con il procedimento sfociato nella citata sentenza.
Del resto, entrambe le parti hanno depositato il prospetto dell'avvenuta liquidazione dell'Indennità di accompagno su cui non vi è contrasto.
Conseguentemente, la domanda introdotta dai ricorrenti in ordine al pagamento dei ratei maturati e non riscossi per la pensione ex art. 12 l. 118/71 è sfornita di prova non essendoci stato a tal fine l'accertamento.
Pertanto, il ricorso andrà rigettato.
5. Pur a fronte della soccombenza della parte ricorrente, riscontrandosi in atti la declaratoria ai sensi dell'art. 152, co. 1, disp. att. cpc, regolarmente formata, non può darsi luogo alla condanna alle spese del giudizio in capo alla medesima.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 19/01/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo