Art. 5.
Le confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate nel punto A) della tabella di cui all'articolo 1 e le associazioni sindacali individuate ai sensi dell'articolo 3, procedono separatamente alla stipulazione di accordi unici sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento di cui all'articolo 4.
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi costituite per il medesimo settore indicate nel punto B) della tabella, di cui all'articolo 1, procedono alla stipulazione di accordi sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento di cui all'articolo 4.
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti ed autonomi, costituite per il medesimo settore e individuate ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, procedono anch'esse alla stipulazione di accordi sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento previsto all'articolo 4.
Le confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate nel punto A) della tabella di cui all'articolo 1 e le associazioni sindacali individuate ai sensi dell'articolo 3, procedono separatamente alla stipulazione di accordi unici sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento di cui all'articolo 4.
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi costituite per il medesimo settore indicate nel punto B) della tabella, di cui all'articolo 1, procedono alla stipulazione di accordi sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento di cui all'articolo 4.
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti ed autonomi, costituite per il medesimo settore e individuate ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, procedono anch'esse alla stipulazione di accordi sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento previsto all'articolo 4.