CASS
Sentenza 6 aprile 2023
Sentenza 6 aprile 2023
Massime • 1
In tema di procedimento di sorveglianza, trova applicazione l'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., sicché, nel caso in cui i termini per ricorrere decorrono in momenti diversi per l'imputato e per il suo difensore, opera, per entrambi, quello che scade per ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2023, n. 41559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41559 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LF LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Salerno, con ordinanza in data 5 ottobre 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di IC AN avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza della stessa città che, ai sensi LLart. 679 cod. proc. pen., aveva dichiarato attuale la pericolosità C\k Penale Sent. Sez. 1 Num. 41559 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 06/04/2023 LLAN e confermato l'applicazione della libertà vigilata per la durata minima di un anno. A fondamento della decisione, il Tribunale evidenziava la tardività LLappello in quanto il provvedimento impugnato era stato notificato al difensore LLAN a mezzo posta certificata in data 21 giugno 2022 e l'atto di impugnazione era stato depositato a mezzo posta certificata in data 8 luglio 2022, e perciò oltre il termine di 15 giorni dalla notifica LLordinanza, stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio. 2. Avverso tale decisione AN, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cessazione deducendo la violazione LLart. 585, comma 3, cod. proc. pen. Nella specie il provvedimento impugnato era stato notificato ad AN in data 24 giugno 2022, sicché il termine per proporre appello, ai sensi LLart. 585, comma 3, cod. proc. pen. scadeva il 9 luglio 2022. Pertanto, l'appello doveva ritenersi tempestivamente proposto. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio LLordinanza impugnata. 4. Con memoria successivamente depositata il difensore del ricorrente ha insistito nel ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Salerno. 2. L'art. 580, comma 1, cod. proc. pen. prevede che contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza personali diverse dalla confisca possono proporre appello l'interessato e il suo difensore. Il termine per l'impugnazione di tali provvedimenti emessi in camera di consiglio è, per ciascuna delle parti, di quindici giorni (art. 585, comma 1, lett. a, cod.proc.pen.), decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione LLavviso di deposito del provvedimento (art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.). Tuttavia, il comma 3 LLart. 585 cod. proc. pen. stabilisce che, quando la decorrenza di tale termine «è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo». 2 Tale disciplina è, pacificamente, applicabile quanto alla impugnazione dei provvedimenti emessi in camera di consiglio dal magistrato di sorveglianza e dal tribunale di sorveglianza (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 973 del 13/02/1997, Guidali, Rv. 207182; Sez. 1, n. 17630 del 14/03/2013, Parmesani, Rv. 255689; Sez. 1, n. 21348 del 21/04/2017, Iazzetta, non massimata). 2. Nel caso di specie, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, che aveva confermato l'applicazione della misura di sicurezza, è stata notificata al difensore di fiducia di AN in data 21 giugno 2022 e all'AN personalmente in data 24 giugno 2022, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso. L'appello avverso tale provvedimento, secondo quanto affermato dal Tribunale di sorveglianza nell'ordinanza impugnata, è stato depositato a mezzo posta certificata in data 8 luglio 2022. Facendo applicazione della regola contenuta nel citato art. 585, comma 3, cod. proc. pen., il termine, di quindici giorni, per l'appello in questione decorreva dalla data della notifica all'AN, di tale che esso non era ancora scaduto al momento del deposito LLimpugnazione. 3. L'ordinanza impugnata è dunque da annullare per avere, in violazione di legge, ritenuto tardivo l'appello in questione;
con conseguente rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Salerno per un nuovo giudizio.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2023.
lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Salerno, con ordinanza in data 5 ottobre 2022, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di IC AN avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza della stessa città che, ai sensi LLart. 679 cod. proc. pen., aveva dichiarato attuale la pericolosità C\k Penale Sent. Sez. 1 Num. 41559 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 06/04/2023 LLAN e confermato l'applicazione della libertà vigilata per la durata minima di un anno. A fondamento della decisione, il Tribunale evidenziava la tardività LLappello in quanto il provvedimento impugnato era stato notificato al difensore LLAN a mezzo posta certificata in data 21 giugno 2022 e l'atto di impugnazione era stato depositato a mezzo posta certificata in data 8 luglio 2022, e perciò oltre il termine di 15 giorni dalla notifica LLordinanza, stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio. 2. Avverso tale decisione AN, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cessazione deducendo la violazione LLart. 585, comma 3, cod. proc. pen. Nella specie il provvedimento impugnato era stato notificato ad AN in data 24 giugno 2022, sicché il termine per proporre appello, ai sensi LLart. 585, comma 3, cod. proc. pen. scadeva il 9 luglio 2022. Pertanto, l'appello doveva ritenersi tempestivamente proposto. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio LLordinanza impugnata. 4. Con memoria successivamente depositata il difensore del ricorrente ha insistito nel ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Salerno. 2. L'art. 580, comma 1, cod. proc. pen. prevede che contro i provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza personali diverse dalla confisca possono proporre appello l'interessato e il suo difensore. Il termine per l'impugnazione di tali provvedimenti emessi in camera di consiglio è, per ciascuna delle parti, di quindici giorni (art. 585, comma 1, lett. a, cod.proc.pen.), decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione LLavviso di deposito del provvedimento (art. 585, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.). Tuttavia, il comma 3 LLart. 585 cod. proc. pen. stabilisce che, quando la decorrenza di tale termine «è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo». 2 Tale disciplina è, pacificamente, applicabile quanto alla impugnazione dei provvedimenti emessi in camera di consiglio dal magistrato di sorveglianza e dal tribunale di sorveglianza (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 973 del 13/02/1997, Guidali, Rv. 207182; Sez. 1, n. 17630 del 14/03/2013, Parmesani, Rv. 255689; Sez. 1, n. 21348 del 21/04/2017, Iazzetta, non massimata). 2. Nel caso di specie, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, che aveva confermato l'applicazione della misura di sicurezza, è stata notificata al difensore di fiducia di AN in data 21 giugno 2022 e all'AN personalmente in data 24 giugno 2022, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso. L'appello avverso tale provvedimento, secondo quanto affermato dal Tribunale di sorveglianza nell'ordinanza impugnata, è stato depositato a mezzo posta certificata in data 8 luglio 2022. Facendo applicazione della regola contenuta nel citato art. 585, comma 3, cod. proc. pen., il termine, di quindici giorni, per l'appello in questione decorreva dalla data della notifica all'AN, di tale che esso non era ancora scaduto al momento del deposito LLimpugnazione. 3. L'ordinanza impugnata è dunque da annullare per avere, in violazione di legge, ritenuto tardivo l'appello in questione;
con conseguente rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Salerno per un nuovo giudizio.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Salerno. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2023.