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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2799 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avvocato Raffaella DI PAOLO
contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1
difeso dall'avvocato Noemi SERRATÌ
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori secondo la regola Per_1 Per_2
dell'affido condiviso e collocati presso la madre;
c)salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
-due pomeriggi infrasettimanali con un pernotto, oltre a weekend alternati dal venerdì
dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, quando il padre li riaccompagnerà dalla madre alle ore 19; nelle settimane in cui il padre non vedrà i figli nel fine settimana, i figli trascorreranno presso la residenza paterna tre pomeriggi infrasettimanali con almeno due pernotti, anche non consecutivi;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Natale (considerando che il Natale ortodosso è il 7 gennaio) o il giorno di Capodanno
e il giorno di S. TE o dell'IA ;
- tre giorni durante le vacanze Pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
-i figli e trascorreranno col padre la festa del papà ed il compleanno del Per_1 Per_2
Sig. ; staranno con la madre il giorno della festa della mamma e del CP_1
compleanno della GN;
Parte_1
2 d)il padre contribuirà al mantenimento dei figli con la somma di euro 300 (euro 150 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT da versare alla madre entro il giorno 1 di ogni mese e sosterrà al 50% le spese straordinarie relative alla prole come da protocollo del Tribunale di Vicenza;
e)assegno unico al 50% come per legge;
f)le parti si danno il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto per sé per i figli minori;
g)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto l'accordo raggiunto dalle parti, conclude per il suo accoglimento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 27.6.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Bosnia il 13.8.2011; che dall'unione erano nati due CP_1
figli, entrambi ancora minorenni;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi;
chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 23.12.2024 si costituiva in giudizio aderendo CP_1
alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 23.1.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
3 La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei due figli minori, al collocamento degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze dei figli.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Bosnia il 13.8.2011, con atto trascritto nel registro degli
[...]
atti di matrimonio del Comune di Vicenza al n. 349, anno 2024, parte II, serie C, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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