TRIB
Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/08/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 7100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]28 28 28100 NOVARA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BOTTINI ROBERTO (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2 difende, come da procura in atti e
C.F. Controparte_1
, nata in [...], il [...], residente in [...]N. 9 9 16043 C.F._3
CHIAVARI VIA MARSALA N. 9 ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
BOTTINI ROBERTO (C.F. , che la rappresenta e difende, come da procura C.F._2 in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Novara (NO) il 15/09/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 85/2025 del 23/01/2025 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Novara (NO) il 15/09/2015 dai Signori
e Parte_1 Controparte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1)Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Novara Via Lagrange
28 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di
[...]
Controparte_3
2) Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 3) Confermare che il Sig. versera' alla Sig.ra per il mantenimento del figlio la Parte_1 CP_1 somma di Euro 350,00 mensili (dal mese di dicembre 2024 e 450,00 nei mesi da Maggio 2024 a novembre 2024 e cosi' in avanti) oltre Istat – da versari ogni 22 del mese. Alla Sig.ra spettera' CP_1
l'assegno unico.
4) Confermare che coniugi dovranno invece dividere a meta' le spese straordinarie e cioè mediche, di scuola, libri, di attività sportive del figlio secondo il seguente criterio.
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
5) Confermare che ogni decisione in ordine all'indirizzo scolastico o ad attività sportive o ad eventuali viaggi studio dovrà essere presa in comune accordo tra i coniugi.
6) Confermare che i nonni materni e paterni avranno facolta' di vedere il nipote ogni qual volta lo vorranno compatibilmente con gli impegni dei genitori e concordando visite e permanenze con loro.
7) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2015,
Numero 109, Parte I, Serie ) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 LUGLIO 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]28 28 28100 NOVARA ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BOTTINI ROBERTO (C.F. , che lo rappresenta e C.F._2 difende, come da procura in atti e
C.F. Controparte_1
, nata in [...], il [...], residente in [...]N. 9 9 16043 C.F._3
CHIAVARI VIA MARSALA N. 9 ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
BOTTINI ROBERTO (C.F. , che la rappresenta e difende, come da procura C.F._2 in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Novara (NO) il 15/09/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 85/2025 del 23/01/2025 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Novara (NO) il 15/09/2015 dai Signori
e Parte_1 Controparte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1)Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Novara Via Lagrange
28 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di
[...]
Controparte_3
2) Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. 3) Confermare che il Sig. versera' alla Sig.ra per il mantenimento del figlio la Parte_1 CP_1 somma di Euro 350,00 mensili (dal mese di dicembre 2024 e 450,00 nei mesi da Maggio 2024 a novembre 2024 e cosi' in avanti) oltre Istat – da versari ogni 22 del mese. Alla Sig.ra spettera' CP_1
l'assegno unico.
4) Confermare che coniugi dovranno invece dividere a meta' le spese straordinarie e cioè mediche, di scuola, libri, di attività sportive del figlio secondo il seguente criterio.
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
5) Confermare che ogni decisione in ordine all'indirizzo scolastico o ad attività sportive o ad eventuali viaggi studio dovrà essere presa in comune accordo tra i coniugi.
6) Confermare che i nonni materni e paterni avranno facolta' di vedere il nipote ogni qual volta lo vorranno compatibilmente con gli impegni dei genitori e concordando visite e permanenze con loro.
7) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2015,
Numero 109, Parte I, Serie ) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 LUGLIO 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini