Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 09/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 3/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti Magistrati:
Marco PI Presidente Relatore Luigi GILI Consigliere Alessandra OLESSINA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 24199 del Registro di Segreteria ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:
1) EG S.r.l. (già BIOCHEMTEX S.p.A.) in liquidazione, P. IVA 04740320967, con sede legale a Tortona (AL), via Ribrocca n. 11, in persona dei curatori fallimentari FERRARIO Claudio, nato a [...] il [...], cod. fisc. [...]; MO NO, nato a [...] il [...], cod. fisc. [...]; NE ER, nato a [...] il [...], cod. fisc. [...];
2) M&G FINANZIARIA S.r.l. in fallimento, P. IVA 02098590066, con sede legale a Tortona (AL), via Ribrocca n. 11, in qualità di socio unico di EG S.r.l., in persona dei curatori fallimentari FERRARIO Claudio, nato a [...] il [...], cod. fisc. [...]; MO NO, nato a [...] il [...], cod. fisc. [...]; NE ER, nato a [...] il [...], cod. fisc. [...];
3) G.M. nato a omissis il omissis e residente a omissis,
via G omissis, (cod. fisc. omissis), in qualità di Amministratore Delegato e Consigliere pro tempore della società M&G FINANZIARIA S.r.l. (in proprio), rappresentato e difeso nel presente procedimento dall’avv. Luca Gastini per procura speciale in atti;
4) B.G., nato a omissis il omissis e residente a omissis, via omissis, (cod. fisc.
omissis), in qualità di Amministratore Delegato e Consigliere
pro tempore della M&G FINANZIARIA S.r.l. (in proprio), nonché di Presidente del Consiglio di amministrazione, Amministratore delegato e Consigliere pro tempore della EG S.r.l. (già BIOCHEMTEX S.p.A.) (in proprio), rappresentato e difeso nel presente procedimento dall’avv. Marco Comaschi per procura speciale in atti;
5) O.M., nato a omissis il omissis e residente a omissis,
via omissis, (cod. fisc. omissis), in qualità di Consigliere delegato pro tempore della EG S.r.l. (già BIOCHEMTEX S.p.A.) (in proprio), rappresentato e difeso nel presente procedimento dall’avv. Fabio Baglivo e dall’avv. Marta Bartoletti per procura speciale in atti;
6) G.D., nato ad omissis il omissis e residente a omissis,
strada omissis, (cod. fisc.
omissis), in qualità di Consigliere delegato pro tempore della EG S.r.l. (già BIOCHEMTEX S.p.A.) (in proprio), rappresentato e difeso nel presente procedimento dall’avv. Carlo Traverso per procura speciale in atti.
Uditi, nella pubblica udienza del 12 giugno 2025 il Presidente del Collegio Relatore Presidente di Sezione Marco ERni, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Carlo Alberto Martini, l’Avvocato Luca Gastini, delegato dall’Avvocato Marco Giovanni Comaschi, per il convenuto B.G., l’Avvocato Luca Gastini per il convenuto G.M., l’Avvocato Marta Bartoletti per il convenuto O.M., l’Avvocato Carlo Traverso per il convenuto G.D.,
come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di citazione dei convenuti indicati in epigrafe, ritenendo sussistenti i presupposti della loro responsabilità amministrativo-contabile, la Procura Regionale, a titolo di risarcimento del danno erariale, ha chiesto di condannarli al pagamento, in favore di CE S.p.A. e del Ministero Economia e Finanze (MEF),, dell’importo pari ad euro 12.025.970,27 (dodicimilioniventicinquemilanovecentosettanta/27) oltre rivalutazione monetaria (secondo gli indici ISTAT al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) e interessi legali dalla data dell’evento lesivo al saldo effettivo, contestato in questa sede secondo i suindicati criteri.
2. Risulta dagli atti che - che con nota prot. n. 73166 del 08/03/2021 (prot. Procura Regionale Piemonte n. 1679 del 10/03/2021), la Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Alessandria, ha trasmesso alla Procura regionale un’annotazione di polizia erariale (art. 52 del d.lgs. n. 174/2016) avente ad oggetto un’ipotesi di doloso sviamento di contributi pubblici, accertata attraverso una complessa attività d’indagine nell’ambito delle deleghe emesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria nei procedimenti penali nr. 2224/19/21 R.G.N.R. e nr. 2306/20/21 R.G.N.R.;
Secondo la tesi della Procura la società EG S.r.l. (già BIOCHEMTEX S.p.A. e di seguito EG), interamente partecipata da M&G FINANZIARIA S.r.l. (d’ora in poi GF, a sua volta interamente partecipata dalla Holding
omissis e omissis S.p.A.) ha ottenuto indebitamente, in carenza dei requisiti prescritti, e poi distratto, attraverso artifici e raggiri, un ingente finanziamento europeo (65.000.000 di euro) della Banca Europea degli Investimenti (di seguito EI), nonché un contributo nazionale (sotto forma di garanzia) di CE S.p.A. (di seguito CE), utilizzandoli per altri scopi rispetto a quello previsto dal programma pubblicistico ad essi sotteso;
Il suddetto finanziamento europeo, infatti, è stato ottenuto (essendone sospensivamente condizionato) grazie, tra l’altro, al rilascio di una garanzia a copertura di un ammontare massimo pari a euro 24.137.500,00 (comprensivo di interessi e spese) da parte di CE.
La suddetta garanzia, come indicato nel relativo contratto, era finalizzata esclusivamente ad ottenere il predetto finanziamento europeo da parte di EI per la realizzazione del progetto pubblicistico ivi indicato e rientrava, per espressa previsione contrattuale, tra gli interventi di sostegno pubblico nazionale per lo sviluppo delle attività produttive, beneficiante anche della controgaranzia dello Stato italiano, nell'ambito di applicazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59.” (pag. 2, lettera E delle premesse).
La garanzia CE, ottenuta da EG, è stata integralmente escussa da EI a seguito della distrazione del contributo europeo da parte della società EG e della sua controllante GF, così causando il danno erariale contestato.
2.1. Tanto premesso, ha contestato la fattispecie di responsabilità amministrativa nei confronti dei destinatari del presente atto per aver distratto il contributo EI e contestualmente il finanziamento pubblico, sotto forma di garanzia, CE;
Secondo la Procura regionale, la vicenda in contestazione risulta fondata su plurimi, univoci e concordanti riscontri probatori, raccolti all’esito di complesse indagini espletate dalla Guardia di Finanza denunciante, oggetto anche di plurimi accertamenti giudiziali, sia nell’ambito della relativa procedura, sia nell’ambito dei correlati procedimenti penali nei quali tutti i convenuti sono imputati per il reato di “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” in danno a EI e a CE, in seno ai quali è stato già disposto e successivamente confermato (a seguito del rigetto dei relativi ricorsi) il sequestro preventivo dei beni degli stessi e disposto il loro rinvio a giudizio;
Secondo parte attrice le condotte illecite causative del danno erariale contestato sono state realizzate dagli odierni convenuti mediante artifici, raggiri e consapevole violazione degli obblighi assunti nei confronti di EI e CE.
2.2. Più nel dettaglio, dagli atti di causa acquisiti, risulta che EG, nel 2013, ha richiesto un finanziamento alla Banca europea per gli Investimenti per un importo pari a euro 65 milioni al fine dichiarato (ma mai concretizzato) di finanziare un progetto strategico di investimenti in ricerca e sviluppo, da realizzarsi nel periodo 2013/2016, avente l'obiettivo, attraverso la costruzione di alcuni impianti pilota, di massimizzare l'uso della biomassa a fini energetici e il successivo trattamento chimico nonché sviluppare biocarburanti e prodotti biochimici di seconda generazione.
Al fine di ottenere il suddetto finanziamento, come imposto da EI, la società EG ha richiesto a CE, e ad altri istituti bancari (Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l., Intesa San Paolo S.p.A. e Banca Imi S.p.A.) l'emissione di garanzie a favore di EI a manleva degli obblighi derivanti dal finanziamento; EG, a seguito della concessione, in data 23 ottobre 2014, della garanzia rilasciata da CE a copertura del 34,6% dell'importo del finanziamento chiesto a EI, ha potuto accedere al finanziamento europeo di 65 milioni di euro, altrimenti precluso; la suddetta garanzia, come espressamente indicato nel relativo contratto, era qualificata quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive nazionali (ai sensi del d.lgs. n. 123/98 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”) oltre ad essere contro garantita dallo Stato ai sensi dell’art. 11 quinquies, comma 4 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con l. 14 maggio 2005, n. 80 “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”; contestualmente, con la sottoscrizione del contratto di garanzia, EG ha dichiarato espressamente che tale garanzia era finalizzata ad ottenere il finanziamento EI; ha riconosciuto espressamente che CE avrebbe fatto pieno e totale affidamento sulla veridicità, esattezza e completezza degli obblighi assunti nei confronti di EI in relazione al progetto finanziato e al contratto di finanziamento, per tutta la durata del finanziamento EI; ha confermato nei confronti di CE gli impegni assunti nel contratto di finanziamento EI e si è obbligata irrevocabilmente e incondizionatamente a rimborsare a CE qualsiasi somma da questa ultima versata alla EI a titolo di escussione della garanzia, a tenere indenne CE da ogni danno, spese ed onere subiti a seguito di falsità, inesattezza o violazione degli impegni assunti (art. 3) e a corrispondere a CE la remunerazione trimestrale non rimborsabile a fronte della emissione della garanzia (art. 4); EG si è obbligata verso CE, inoltre, con la sottoscrizione del contratto di garanzia, a realizzare il progetto pubblicistico secondo le modalità concordate con EI e ad impiegare il finanziamento europeo esclusivamente per gli scopi ivi indicati (art. 5); la società GF, società controllante di EG, inoltre, ha sottoscritto a sua volta, come garante della suddetta garanzia, al fine di assumere incondizionatamente ed irrevocabilmente ed in via solidale con EG, l'impegno a tenere indenne CE da ogni danno, spesa ed onere subiti a seguito di falsità, inesattezza o violazione degli impegni assunti; conseguentemente, in data 7 novembre 2014, EI ha erogato il finanziamento richiesto da EG, su di un conto corrente della EG, la quale contestualmente lo ha integralmente e immediatamente trasferito; detto finanziamento europeo di scopo che è stato concesso con il fine specifico di permettere alla società la realizzazione, nell’arco temporale 2013-2016, del progetto approvato e finanziato, avrebbe dovuto essere rimborsato negli anni dal 2016 al 2021; il rilevante finanziamento EI e la relativa garanzia CE sarebbero stati ottenuti prospettando alle controparti una situazione patrimoniale della società beneficiaria non veritiera, sulla base di comportamenti imputabili agli amministratori esecutivi di GF e di EG, atti a confermare tutti gli indici finanziari necessari per ottenere il finanziamento EI, anche attraverso la realizzazione di plurime operazioni infragruppo improprie ed elusive, agevolate dalla complessa architettura societaria del gruppo; una volta ottenuto il prestito, EG e GF, e per esse gli odierni convenuti, non avrebbero realizzato il programma imprenditoriale finanziato, pur a fronte degli obblighi assunti nei confronti di EI, prima, e di CE, subito dopo, e hanno rimborsato solo due rate tra il 2016 e il 2017, versando alla EI complessivamente euro 11,8 milioni; in considerazione del mancato pagamento delle successive rate, la EI, nel dicembre del 2017, ha escusso le garanzie rilasciate da CE e dalle altre banche, conseguendo il totale rimborso della sua esposizione; in particolare, EI ha escusso la garanzia CE, richiedendo a quest'ultima il pagamento di complessivi euro 18.522.736,62 (quota capitale), pari all'intera quota garantita; CE, con lettera del 21 dicembre 2017, contestualmente alla prima richiesta di pagamento da parte di EI, ha avviato il procedimento di revoca del contributo pubblico erogato mediante il rilascio della garanzia, richiedendo sia alla GF che alla EG la rendicontazione delle spese sostenute, in particolare la copia della documentazione attestante l'integrale utilizzo delle somme mutuate per le finalità dichiarate nell'accordo e descritte nel progetto; successivamente, CE, con lettera del 12 febbraio 2018, non avendo mai ricevuto riscontro, sia da EG che da GF, alla suddetta lettera, né tantomeno ottenuto la rendicontazione delle spese a prova del corretto utilizzo delle somme mutuate per lo scopo contrattualmente previsto nella garanzia, ha revocato definitivamente il proprio intervento di sostegno pubblico, con ciò consolidando e rendendo incontestabile il diritto di CE al riconoscimento del privilegio ex d.lgs. n. 123/98; CE, nelle more del suddetto procedimento di revoca, svolta la necessaria istruttoria sulla richiesta di escussione, ad integrale adempimento dei propri obblighi, ha versato a EI, in data 21 dicembre 2017, a mezzo bonifico bancario, l'intero importo dovuto ai sensi della garanzia prestata, rideterminato dai competenti uffici in euro 18.522.736,62; in data 6 febbraio 2018, EI ha confermato, con atto di quietanza e surroga, di aver ricevuto da CE il pagamento dell'importo dovuto ai sensi della garanzia; all'esito dell'escussione della garanzia, EG e GF sono risultate debitrici di CE, oltre che del suddetto importo di euro 18.522.736,62, anche dell’ulteriore importo di euro 1.806.977,28 a titolo di remunerazione per il rilascio delle Garanzia CE, dovuto ai sensi dell'art. 4.1 del contratto di garanzia, per un importo complessivo di euro 20.329.713,90; sulla base della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e Finanze e CE in data 19 novembre 2014, gli indennizzi e i recuperi registrati sulla posizione EG sono stati ripartiti proporzionalmente tra CE e MEF, per effetto della percentuale di riassicurazione sull’operazione (10%); conseguentemente, a seguito dell’escussione della garanzia CE da parte di EI, il MEF ha corrisposto a CE, a titolo di controgaranzia, la somma di euro 1.852.273,66 (10% dell’indennizzo pari ad euro 18.522.736,62).
2.3. Alla distrazione del finanziamento EI da parte di EG e GF e alla conseguente escussione, da parte di EI, della garanzia in danno a CE e in danno al MEF, è seguita una complessa procedura concorsuale, all’esito della quale veniva dichiarato il fallimento sia di EG che della controllante GF; dagli esiti della suddetta procedura concorsuale, ha preso avvio l'attività di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria per una pluralità di reati, tra cui quello, rilevante in questa sede, di cui all'art 640-bis c.p. “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” per le suddette condotte illecite realizzate dagli odierni convenuti in danno a EI e a CE. Il procedimento penale è, a quanto risulta, in fase dibattimentale; i suddetti soggetti, come sopra già accennato, sono stati rinviati a giudizio, tra l’altro, per il predetto reato di truffa, e i loro beni sono stati sottoposti a sequestro. Il sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Alessandria in composizione collegiale, Sezione penale, Ufficio Riesame è stato confermato con sentenza definitiva della Corte di cassazione.
3. Nel corso dell’udienza pubblica del 12 giugno 2025, presso questo Giudice, il Pubblico Ministero ha rilevato che l’evidenza documentale in atti depositata dalle parti convenute non consentiva:
a) di avere la prova della soddisfazione del credito erariale, difettando la necessaria prova da parte dell’amministrazione danneggiata dell’effettivo introito delle somme bonificate da parte del curatore fallimentare;
b) di conoscere la puntuale riconducibilità dell’importo introitato in relazione alle singole poste del danno ascritto dalla Procura per sviato utilizzo: i) dell’agevolazione concessa e ii) della quota interessi se maturati e, nell’affermativa, della loro consistenza in relazione al loro decorrere.
In proposito:
- l’Avvocato Luca Gastini in rappresentanza e difesa dei Signori G.M.
e, per delega, B.G., si è, in proposito, associato alla richiesta istruttoria della Procura Regionale;
- l’Avvocato Marta Bartoletti in rappresentanza e difesa del Signor O.M.
si è, in sostanza, associato alla richiesta istruttoria della Procura Regionale;
- l’Avvocato Carlo Traverso in rappresentanza e difesa del Signor G.D.
si è, in sostanza, associato alla richiesta istruttoria della Procura Regionale;
4. Il Collegio, rilevato: a) che la documentazione depositata in atti dalle parti convenute comprovante l’avvenuto pagamento delle somme risultava depositata in copia non autenticata; b) che non risultava acquisita agli atti prova dell’effettivo introito da parte di S.A.C.E. S.p.a. delle somme versate; c) che non risulta acquisito agli atti alcun riferimento alla puntuale imputazione delle somme versate in relazione all’importo del danno ascritto dalla Procura, né per quanto attiene alla posta “agevolazione” ottenuta né per quanto attiene alla posta “interessi”, ha ritenuto pregiudiziale l’acquisizione della prova documentale che le somme fossero state effettivamente introitate dall’Amministrazione creditrice e che, attraverso una puntuale ricostruzione delle somme incassate, gli importi fossero riferiti puntualmente alle corrispondenti voci di credito azionate dalla Procura a titolo di danno erariale, ha ritenuto di disporre l’ordinanza istruttoria n. 10/2025, onerando la medesima Procura Regionale di provvedere alla predette acquisizioni documentali.
5. La Procura Regionale ha ottemperato all’ordinanza istruttoria versando in atti la documentazione richiesta (nota prot. n. PROC_REG_PIE - PR_PIE - 0003673 - 09/09/2025).
6. In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio, sulla base delle risultanze di causa, ritiene che emerge con certezza l’avvenuto documentato integrale versamento dell’importo contestato a titolo di risarcimento del danno relativo ai fatti oggetto della pretesa risarcitoria, formulata dall’Ufficio requirente.
Ne discende che il danno patito dall’Amministrazione e da S.A.C.E S.p.a. per effetto delle condotte ascritte ai convenuti deve ritenersi integralmente risarcito, a seguito del pagamento della cifra in parola, così come risulta ampiamente documentato in atti.
Tale circostanza ha determinato la corrispondente richiesta dell’Ufficio Requirente, formalizzata nel corso dell’udienza odierna, di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
8. Al riguardo, va chiarito che la cessazione della materia del contendere, “istituto” non disciplinato dal codice di rito, costituisce una modalità atipica di definizione della causa che può peraltro ritenersi pienamente operante anche nell’ordinamento del processo contabile, quale diritto “vivente” di formazione giurisprudenziale: essa ricorre ogni qual volta venga meno la stessa ragione d’essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio e alla sua definizione in punto di merito (cfr. Cass. n. 10478/2004; Sez. lav., n. 9332/2001; S.U., n. 1048/2000).
Si tratta, peraltro, di considerare gli effetti di una pronuncia di tale natura: se alla stessa si ricolleghino effetti di carattere meramente processuale ovvero la pronuncia abbia in sé caratteri tali da dare luogo ad un giudicato sostanziale.
Orbene, nel caso di specie, la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere non può che configurarsi quale provvedimento di merito, che “definisce il giudizio” (restando premessi e accertati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale, quali: il rapporto di servizio, la condotta antigiuridica, la colpa grave, il nesso di causalità, il danno), poiché, in relazione alle risultanze in atti, l’integrale refusione, da parte dei convenuti, dell’importo contestato dalla Procura regionale determina il venir meno dell’oggetto della controversia (rectius, del danno oggetto di contestazione e, conseguentemente, dell’interesse all’azione di responsabilità e cioè alla naturale definizione del giudizio: cfr., Cass. n. 17312/2015, punto 4.4. dei Motivi della decisione), eliminando ex se la ragione che rappresenta l’essenza stessa della controversia, in funzione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio (ex plurimis, Sez. Piemonte, sentt. n. 238/2022; n. 76/2017; Sez. Sicilia n. 395/2017, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 43/2022, Sez. App. Sicilia n. 94/2022; Sez. Lombardia, sent. n. 353/2021); il che, peraltro, non esclude, da parte del giudice della causa, la regolazione delle spese del giudizio sulla base del criterio della soccombenza virtuale (cfr., anche Corte conti, Sezione III appello, sent. n. 104/2018), stante la valenza generale del principio victus victori, sancito dalla prima parte dell’art. 91 cod. proc. civ., quale completamento e misura dell’effettività del diritto di azione in giudizio sancito dall’art. 24 Cost. (Corte cost., sentt. n. 268/2020; n. 77 del 2018).
8. In siffatta prospettiva, il Collegio, in accoglimento della tesi propugnata in sede dibattimentale dal Pubblico Ministero contabile, non può che affermare l’assunto, secondo cui l’avvenuta integrale refusione del danno impone una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
9. Pertanto, il Collegio, in funzione delle motivazioni che precedono, dichiara la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, in relazione al giudizio in epigrafe incardinato dalla Procura Regionale, nei confronti dei predetti convenuti.
10. Non si dispone alcunché in relazione alle spese di lite in mancanza di specifica richiesta sul punto da parte dell’Ufficio del Pubblico Ministero, che, piuttosto, si è, sul punto, rimesso alle valutazioni del Collegio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al giudizio in epigrafe e la conseguente estinzione del processo, incardinato dalla Procura Regionale, nei confronti dei convenuti: EG S.r.l. in liquidazione, M&G FINANZIARIA S.r.l. in fallimento, G.M., B.G., O.M.,
G.D.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 20 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Marco PI Presidente estensore Luigi GILI Consigliere Alessandra OLESSINA Consigliere Il Presidente estensore Marco PI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria 09/01/2026 Il Direttore della Segreteria
NA LI
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Marco PI
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 09/01/2026 Il Direttore della Segreteria
NA LI
F.to digitalmente
- pag. 8 di 9 -