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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20056 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ruocco e Carmine Controparte_1 P.IVA_1
Giugliano del Foro di Nola, indirizzi PEC: e Email_1
Email_2
-attore opponente-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Elia De Rosa del Foro di Salerno, CP_2 P.IVA_2 indirizzo PEC: .salerno.it; Email_3 CP_3
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “- revocare, annullare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto;
- condannare la società al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con CP_2 attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”; parte opposta: “1)in via preliminare, si accerti l'infondatezza dell'opposizione per mancata prova della insussistenza del credito, o in subordine, la regolare esecuzione della fornitura da parte dell'opposta in persona del Legale rapp.te p.t., anche con i CP_2 mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 171 ter II° termine datata 18.11.2024;2)per l'effetto si rigetti la spiegata opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di euro 61900,00 (euro sessantunomilanovecento,00), quale corrispettivo a saldo del credito indicato nella fatture commerciali nn.ri 18/2021 – 11/2022 – 15/2022, o nella diversa misura ritenuta di giustizia da determinarsi secondo equità ex art. 1226 cod. civ., oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2022 e s.i.m. e rivalutazioni dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo;
3)Condanni l'opponente ex art. 96 c.p.c. commi 1° e/o 3° al risarcimento dei danni o sanzioni civili per l'azione manifestamente infondata e temeraria;
4)con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio del presente giudizio di opposizione, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 5585/2024 del 18.04.2024, dell'importo di euro 61.900,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, emesso a favore di a titolo di corrispettivo per la fornitura e CP_2 messa in opera di “arredamento su misura, illuminazione, impianto idrico ed elettrico, arredamenti tecnologici”.
1 Quali motivi di opposizione, parte opponente ha dedotto l'assenza di prova del credito azionato nella procedura monitoria, stante l'inidoneità delle fatture prodotte.
Si è regolarmente costituita, in data 3.10.2024, chiedendo il rigetto dell'opposizione, CP_2
la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna a norma dell'art. 96 c.p.c. di parte opponente.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. - è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648
c.p.c. ed è stata fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
1. La società opposta in conformità alle regole sull'onere probatorio in materia CP_2
contrattuale, ha fornito la prova della fonte negoziale, producendo, oltre alle fatture (docc. 5 e 6) - genericamente contestate dalla parte opponente con il mero richiamo alla giurisprudenza sull'inidoneità dei titoli in esame a fornire la prova del credito – il contratto di fornitura degli arredi, sottoscritto da da effettuare presso il punto vendita di titolarità di quest'ultima (doc. Controparte_1
3).
La società opposta, a sostegno della titolarità del credito azionato nella procedura monitoria, ha, altresì, prodotto i documenti di trasporto della fornitura effettuata a favore della opponente (doc. 7) nonché la prova di pagamento di parte del corrispettivo pattuito nel contratto di appalto (doc. 8).
Per contro, parte opponente, nell'atto di citazione, ha formulato contestazioni del tutto generiche sul valore probatorie delle fatture, tralasciando di considerare che aveva prodotto, già CP_2
nella fase monitoria, il contratto, i documenti di trasporto e le fatture.
A fronte della allegazioni e prove messe a disposizione entro i termini delle preclusioni assertive e istruttorie dalla società opposta, la difesa dell'opponente non solo, non ha Controparte_1
presenziato alla prima udienza (e neppure la parte personalmente), ma non ha neppure sollevato contestazioni specifiche, né ha prodotto prove precostituite, né ha articolato prove costituende ammissibili.
Peraltro, la committente è anche decaduta dalle facoltà assertive e istruttorie, non avendo depositato, nei termini perentori, le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Conseguentemente, i fatti dedotti devono considerarsi provati sia dalle prove precostituite offerte dall'opposta, sia, soprattutto, dalla assenza di contestazioni specifiche e dalla mancanza di prove di fatti modificativi, estintivi e impeditivi del diritto di credito azionato nella fase monitoria.
2. In conclusione, deve rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
2 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (euro 61.900,00), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, stante la natura documentale della causa.
Deve, tuttavia, rilevarsi che il comportamento della società opponente ha evidenziato un uso strumentale del processo civile e concreta una responsabilità che giustifica la condanna al risarcimento del danno a norma del comma 3 dell'art. 96 c.p.c.
Difatti, emerge un coefficiente di rimproverabilità in capo a atteso che l'odierno Controparte_1 giudizio di merito è stata introdotto da quest'ultima, la quale, non solo, ha contestato genericamente il decreto ingiuntivo emesso senza nemmeno considerare la prova scritta della fonte negoziale e dell'esecuzione della prestazione (contratto sottoscritto, fatture e DDT) fornita dall'ingiungente sin dalla procedura monitoria, ma ha anche omesso di depositare le memorie integrative e di presenziare sia alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. sia all'udienza di discussione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tenuto conto dei comuni criteri applicati dalla giurisprudenza per la determinazione della somma da liquidare in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c. - solitamente parametrata sull'ammontare delle spese di lite o sull'indennizzo liquidabile per l'eccessiva durata del processo - si stima equo determinare in complessivi euro 3.500,00 (pari a circa metà delle spese processuali a carico del soccombente) al valore attuale della moneta l'importo complessivo che la società opponente è tenuta a pagare al convenuto ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Controparte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5585/2024 del 18.04.2024 che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 CP_2 liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da liquidarsi a favore dell'avv.
Elia De Rosa, a norma dell'art. 93 c.p.c.;
4) condanna parte opponente a pagare la società opposta, a norma dell'art. 96 comma 3 c.p.c., la somma di euro oltre interessi al tasso legali dalla presente sentenza all'effettivo saldo.
Così deciso in Milano il 26 febbraio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Ruocco e Carmine Controparte_1 P.IVA_1
Giugliano del Foro di Nola, indirizzi PEC: e Email_1
Email_2
-attore opponente-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Elia De Rosa del Foro di Salerno, CP_2 P.IVA_2 indirizzo PEC: .salerno.it; Email_3 CP_3
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “- revocare, annullare o comunque dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto;
- condannare la società al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, con CP_2 attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”; parte opposta: “1)in via preliminare, si accerti l'infondatezza dell'opposizione per mancata prova della insussistenza del credito, o in subordine, la regolare esecuzione della fornitura da parte dell'opposta in persona del Legale rapp.te p.t., anche con i CP_2 mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 171 ter II° termine datata 18.11.2024;2)per l'effetto si rigetti la spiegata opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo di euro 61900,00 (euro sessantunomilanovecento,00), quale corrispettivo a saldo del credito indicato nella fatture commerciali nn.ri 18/2021 – 11/2022 – 15/2022, o nella diversa misura ritenuta di giustizia da determinarsi secondo equità ex art. 1226 cod. civ., oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2022 e s.i.m. e rivalutazioni dalla data dell'inadempimento sino all'effettivo soddisfo;
3)Condanni l'opponente ex art. 96 c.p.c. commi 1° e/o 3° al risarcimento dei danni o sanzioni civili per l'azione manifestamente infondata e temeraria;
4)con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio del presente giudizio di opposizione, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 5585/2024 del 18.04.2024, dell'importo di euro 61.900,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, emesso a favore di a titolo di corrispettivo per la fornitura e CP_2 messa in opera di “arredamento su misura, illuminazione, impianto idrico ed elettrico, arredamenti tecnologici”.
1 Quali motivi di opposizione, parte opponente ha dedotto l'assenza di prova del credito azionato nella procedura monitoria, stante l'inidoneità delle fatture prodotte.
Si è regolarmente costituita, in data 3.10.2024, chiedendo il rigetto dell'opposizione, CP_2
la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna a norma dell'art. 96 c.p.c. di parte opponente.
Verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari a norma dell'art. 171 bis c.p.c. è stata fissata la prima udienza, rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito della prima udienza di comparizione e trattazione - nel corso della quale non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione a norma dell'art. 185 c.p.c. - è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648
c.p.c. ed è stata fissata udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
1. La società opposta in conformità alle regole sull'onere probatorio in materia CP_2
contrattuale, ha fornito la prova della fonte negoziale, producendo, oltre alle fatture (docc. 5 e 6) - genericamente contestate dalla parte opponente con il mero richiamo alla giurisprudenza sull'inidoneità dei titoli in esame a fornire la prova del credito – il contratto di fornitura degli arredi, sottoscritto da da effettuare presso il punto vendita di titolarità di quest'ultima (doc. Controparte_1
3).
La società opposta, a sostegno della titolarità del credito azionato nella procedura monitoria, ha, altresì, prodotto i documenti di trasporto della fornitura effettuata a favore della opponente (doc. 7) nonché la prova di pagamento di parte del corrispettivo pattuito nel contratto di appalto (doc. 8).
Per contro, parte opponente, nell'atto di citazione, ha formulato contestazioni del tutto generiche sul valore probatorie delle fatture, tralasciando di considerare che aveva prodotto, già CP_2
nella fase monitoria, il contratto, i documenti di trasporto e le fatture.
A fronte della allegazioni e prove messe a disposizione entro i termini delle preclusioni assertive e istruttorie dalla società opposta, la difesa dell'opponente non solo, non ha Controparte_1
presenziato alla prima udienza (e neppure la parte personalmente), ma non ha neppure sollevato contestazioni specifiche, né ha prodotto prove precostituite, né ha articolato prove costituende ammissibili.
Peraltro, la committente è anche decaduta dalle facoltà assertive e istruttorie, non avendo depositato, nei termini perentori, le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Conseguentemente, i fatti dedotti devono considerarsi provati sia dalle prove precostituite offerte dall'opposta, sia, soprattutto, dalla assenza di contestazioni specifiche e dalla mancanza di prove di fatti modificativi, estintivi e impeditivi del diritto di credito azionato nella fase monitoria.
2. In conclusione, deve rigettarsi l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
2 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (euro 61.900,00), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, stante la natura documentale della causa.
Deve, tuttavia, rilevarsi che il comportamento della società opponente ha evidenziato un uso strumentale del processo civile e concreta una responsabilità che giustifica la condanna al risarcimento del danno a norma del comma 3 dell'art. 96 c.p.c.
Difatti, emerge un coefficiente di rimproverabilità in capo a atteso che l'odierno Controparte_1 giudizio di merito è stata introdotto da quest'ultima, la quale, non solo, ha contestato genericamente il decreto ingiuntivo emesso senza nemmeno considerare la prova scritta della fonte negoziale e dell'esecuzione della prestazione (contratto sottoscritto, fatture e DDT) fornita dall'ingiungente sin dalla procedura monitoria, ma ha anche omesso di depositare le memorie integrative e di presenziare sia alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. sia all'udienza di discussione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tenuto conto dei comuni criteri applicati dalla giurisprudenza per la determinazione della somma da liquidare in via equitativa ex art. 96 comma 3 c.p.c. - solitamente parametrata sull'ammontare delle spese di lite o sull'indennizzo liquidabile per l'eccessiva durata del processo - si stima equo determinare in complessivi euro 3.500,00 (pari a circa metà delle spese processuali a carico del soccombente) al valore attuale della moneta l'importo complessivo che la società opponente è tenuta a pagare al convenuto ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di Controparte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5585/2024 del 18.04.2024 che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 CP_2 liquidano in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da liquidarsi a favore dell'avv.
Elia De Rosa, a norma dell'art. 93 c.p.c.;
4) condanna parte opponente a pagare la società opposta, a norma dell'art. 96 comma 3 c.p.c., la somma di euro oltre interessi al tasso legali dalla presente sentenza all'effettivo saldo.
Così deciso in Milano il 26 febbraio 2025.
Il Giudice
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