TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/05/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, dr. Mauro Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2418/2024 del R.A.C.C. in data 19/12/2024, introdotta d a
(C.F. con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Marco Tomasi, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Comacchio (FE)
RICORRENTE
c o n t r o
(C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
(C.F. ) Parte_2 C.F._3
Entrambi con il patrocinio dell'avv. Giovanni Ravenna, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC del difensore
RESISTENTE avente per oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052
c.c., viste le conclusioni assunte dalle parti alla udienza del 17 aprile 2025, da intendersi qui integralmente riportate;
letti l'art. 281 terdecies e l'art. 281 sexies, III comma, c.p.c.
OSSERVA
Pag. 1 Con ricorso ex art 281 decies c.p.c., ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per l'accertamento della responsabilità ex art. 2049 e 2051 c.c. di e e la conseguente Controparte_1 Parte_2
condanna al risarcimento dei danni patiti, causati dai lavori di ristrutturazione eseguiti sulla propria abitazione.
In particolare, la ricorrente ha dedotto:
- di essere proprietaria dell'immobile sito a Ferrara, via
Poltronieri n. 22, confinante con la proprietà dei resistenti;
- che, in occasione dei lavori di rifacimento del cappotto termico sulle facciate e di ricostruzione del tetto, i resistenti avevano cagionato danni alla sua abitazione, invadendo con la copertura isolante la corte interna della proprietà, coprendo parzialmente la canna fumaria della caldaia e il palo dell'antenna tv e provocando lesioni interne al muro di confine;
- che era stata rimossa anche parte della guaina impermeabilizzante del tetto per la realizzazione di un muretto d'attico che esponeva la proprietà della ricorrente ad infiltrazioni;
- che, a seguito di procedimento ex art. 696 bis c.p.c. introdotto presso il Tribunale (R.G. 1869/2023), il CTU, oltre a confermare la “prevalenza” dei danni arrecati all'abitazione, aveva accertato il peggioramento delle condizioni, con nuovi e diversi danni, complessivamente quantificando i costi di rispristino in euro 6.250,00.
Ha, per tali motivi, chiesto la condanna al pagamento della somma indicata dal CTU per i lavori di ripristino a titolo di danno patrimoniale;
il risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura ritenuta di giustizia (quantificandoli in euro 5.000,00), il pagamento delle spese di CTP e CTU e la condanna all'esecuzione a proprie spese
Pag. 2 dei lavori di ripristino quali rimozione del cappotto e del rubinetto a distanza illegale.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti, chiedendo il rigetto delle domande attoree e confutando la ricostruzione fattuale, in relazione all'entità dei danni paventati (prospettati, nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c. nella somma di euro 25.000,00), evidenziando come il consulente li abbia sensibilmente ridimensionati.
In ogni caso, hanno rilevato, nello specifico:
- l'autorizzazione all'esecuzione dell'adeguamento termico con inglobamento di elementi della proprietà della ricorrente da parte del suo dante causa;
- di aver offerto in via conciliativa la somma di euro 3.414,00, oltre IVA per i profili di danni relativi alle infiltrazioni, unici sostanzialmente imputabili ai ricorrenti secondo l'ausiliario del giudice;
- l'esclusione di tutti gli altri profili contestati.
Alla prima udienza, il giudice, sulla scorta del tentativo di conciliazione effettuato dal CTU, ha formulato una proposta ex art 185 bis c.p.c., non accettata dalla ricorrente;
successivamente, non ammessi i mezzi istruttori e ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, riservandosi il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, III comma, c.p.c.
* * *
L'ausiliario del giudice, nell'ambito del procedimento ex art 696 bis
c.p.c., ha accertato la fondatezza parziale delle domande della ricorrente, ravvisando, quali profili imputabili ad opere eseguite sull'immobile dei resistenti, unicamente:
Pag.
3 - l'inglobamento del palo dell'antenna TV di proprietà Pt_1
nella parte di cappotto isolante esterno della facciata laterale – nord, pur rilevando come sia stato posato un tubo corrugato che consente l'eventuale sostituzione e inserimento di nuovi cavi;
di talché risulterebbero di più complicata esecuzione (ma non impediti) eventuali interventi di riparazione e sostituzione dell'intera struttura dell'antenna, come il palo di sostegno;
- lo spostamento dei tre golfari metallici per l'ancoraggio dei cavi di linea elettrica pubblica per consentire l'esecuzione del cappotto, che ha provocato rigonfiamenti nell'intonaco della parete interna alla proprietà della ricorrente;
- la rottura della copertura in marmo del muretto di recinzione di proprietà imputabile al lavoro di “scanalatura” eseguito Pt_1
dai resistenti;
- l'installazione di un rubinetto esterno in violazione delle distanze minime previste dal codice civile;
- le infiltrazioni estese sul soffitto della cucina, con distacco di tinta murale, e la modesta cavillatura dell'intonaco nel solaio, imputabili alla manomissione e al distacco della guaina bitumata di impermeabilizzazione del tetto di proprietà della ricorrente da parte dei ricorrenti, rilevando altresì come le condizioni attuali di impermeabilizzazione non garantiscono la dovuta protezione dell'immobile;
- la presenza di cavillature e fessurazioni varie sul soffitto e sul pavimento della sala pranzo/cucina, che comportano movimenti di assestamento del “corpo” cucina-pranzo della ricorrente, derivanti dalla rimozione delle tegole e delle travi portanti della struttura lignea per il rifacimento del tetto dei resistenti.
Pag. 4 Ha, quindi, quantificato i costi per l'attività di ripristino in euro
6.250,oo, oltre IVA.
Ciò posto, pur condividendosi i rilievi tecnici operati dall'ausiliario, si devono comunque fare alcune valutazioni che conducono a ridurre ulteriormente l'importo dovuto dalla parte resistente, dando per totalmente dovuti i danni connessi alle infiltrazioni e danni strutturali accertati dal ctu e, di fatto, non oggetto di contestazione da parte di quest'ultimo.
1. Antenna
Quanto all'inglobamento dell'antenna TV di proprietà della ricorrente, Il CTU ha confermato l'esistenza di una autorizzazione da parte di all'esecuzione dei lavori con tale modalità, senza Persona_1
occuparsi della qualificazione del diritto reale sull'immobile di cui l'autorizzante era titolare, né rilevanza giuridica della dichiarazione.
Emerge, tuttavia, per tabulas (doc. 8 fasc. ricorrente, rogito di acquisto) che fosse titolare solo del diritto di usufrutto Persona_1
sull'immobile ceduto alla ricorrente il 24 febbraio 2022.
Ne deriva che alcuna efficacia può essere attribuita all'autorizzazione a non domino all'esercizio di poteri gestori sulla res, trattandosi di atto - per altro non trascritto e quindi non opponibile ai terzi - inefficace.
Né può attribuirsi alla scrittura valenza istitutiva di servitù volontaria, potendo l'usufruttuario unicamente far acquistare al fondo servitù che ne accrescano l'utilità (art. 1078 c.c.), mentre l'unico legittimato ad imporre servitù che gravino sul fondo, pur nel rispetto del godimento dell'usufruttuario, è il nudo proprietario (art. 1060 c.c.).
Ciò premesso, il CTU ha quantificato i costi di sostituzione del palo dell'antenna, attese le condizioni precarie.
Pag. 5 Trattasi però di intervento sostitutivo incerto nell'an e comunque legato ad una condizione pregressa del bene e non imputabile alla parte resistente.
Per tale ragione, va escluso il diritto al risarcimento della relativa spesa.
2. Ancoraggi linea elettrica
Secondo la parte resistente, lo spostamento degli ancoraggi sarebbe stato concordato con il tecnico Enel e secondo le indicazioni di quest'ultimo.
La ricorrente ha, invece, prodotto documentazione di Controparte_2
attestante l'inesistenza di accordi in tal senso.
A ben vedere, tuttavia, la tesi dei resistenti è smentita dalle dichiarazioni del proprio consulente tecnico di parte, che ha dato atto dell'impossibilità di intervento di personale riferibile all'ente di distribuzione nel periodo di esecuzione dei lavori (cfr. p. 12 della CTU:
“L'intervento di modifica dell'andamento della linea in facciata è stato eseguito in un periodo nel quale era praticamente impossibile l'esecuzione di interventi di questo tipo da
parte delle ditte incaricate da come qualsiasi tecnico che abbia operato nel Controparte_2
periodo 2021/2023 (superbonus) può testimoniare;
questo senza nulla togliere alla
responsabilità dell'impresa e dei tecnici che hanno eseguito l'intervento in questione.”)
Oltre all'indubbia valenza probatoria, non può negarsi che unico soggetto legittimato a movimentazioni sulla linea è l'ente gestore incaricato, con costi a proprio carico sicché anche l'eventuale ripristino delle originarie posizioni – comunque rimesso alla discrezionalità del gestore - non comporterebbe alcun aggravio per la ricorrente e legittimerebbe solo ad agire verso i Controparte_2
resistenti per il recupero dei costi sostenuti.
E', invece, imputabile a parte resistente il sollevamento della tinteggiatura interna, ascrivibile, secondo il CTU, alle vibrazioni
Pag. 6 apportate dal trapano nella muratura, nella fase di approntamento dei fori di alloggiamento degli ancoraggi.
Per tali ragioni, anche la relativa spesa, quantificata dal CTU in euro
200,00 (p. 28 della CTU), deve essere riconosciuta.
3. Rubinetto
In relazione al punto acqua installato in violazione delle distanze legali, si osserva come parte resistente abbia dato atto in udienza di averlo reso inservibile (intervento ripristinatorio suggerito anche dal
CTU), documentando la circostanza (doc. 4 del fascicolo di parte resistente).
Sul punto può, pertanto, dirsi cessata la materia del contendere.
Alla luce delle restanti conclusioni del CTU, condivisibili in quanto coerenti con gli accertamenti fattuali (e sostanzialmente non negati dai resistenti), si quantifica il danno patrimoniale risarcibile in complessivi euro 3.887,05, oltre IVA nella misura di legge.
Difetta, invece, la prova del danno non patrimoniale patito, non ravvisandosi nelle allegazioni generiche della ricorrente, profili di sofferenze transeunti.
Superfluo ricostruire l'iter motivazionale della Suprema Corte che ha ripetutamente affermato la riconoscibilità del danno morale nelle sole ipotesi di integrazione di un illecito penale – nemmeno configurato – ovvero nella violazione di diritti riconosciuti dalla Carta Costituzionale
– sotto forma di danno non patrimoniale – anche in questo caso nemmeno prospettati.
Inammissibile è la domanda n. 2 del ricorso volto ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica, posto l'accoglimento della domanda risarcitoria per equivalente, diversamente attuandosi un ingiustificato arricchimento del danneggiato (cfr. Cass., 10663/2009:
“Nel caso di responsabilità aquiliana, il risarcimento del danno in forma specifica
Pag. 7 non può mai cumularsi col risarcimento per equivalente, salvo il ristoro di
eventuali ulteriori pregiudizi subiti dal danneggiato, pena la violazione del
generale principio in virtù del quale il risarcimento non può mai trasformarsi in
una fonte di arricchimento per la vittima”).
4. Le spese del procedimento
Le spese del procedimento ex art 696 bis cpc sono poste a carico della parte resistente e parametrate agli importi effettivamente riconosciuti dal CTU, con obbligo di rifusione di quanto versato all'ausiliario del giudice e al consulente tecnico di parte.
Le spese del presente procedimento sono invece integramente compensate posto che:
a) l'importo riconosciuto è prossimo a quello offerto dalla controparte per una immediata soluzione conciliativa già all'esito del procedimento di cui all'art 696 bis c.p.c.;
b) la parte ricorrente ha rifiutato una proposta giudiziale più favorevole degli esiti del giudizio, proposta accettata dalla parte resistente;
c) vi è soccombenza della parte ricorrente in relazione alle domande di risarcimento del danno non patrimoniale e a quella in forma specifica.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
2418/2024 R.G.:
1) NA e , in solido tra loro, Controparte_1 Parte_2
al pagamento a favore di a titolo di risarcimento Parte_1
del danno patrimoniale di euro 3.887,05, oltre IVA nella misura di legge, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, I comma c.c.
Pag. 8 dalla data della notifica del ricorso al saldo;
2) NA e , in solido tra loro, Controparte_1 Parte_2
al pagamento delle spese di lite sostenute da nel Parte_1
procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. quantificate in euro 145,50 per spese vive, euro 2.337,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed
I.V.A. ed euro 1.703,18 per rifusione delle spese di ctu ed euro 1.522,56 per le spese di CTP;
3) RIGETTA tutte le altre domande formulate da Parte_1
nei confronti di e;
Controparte_1 Parte_2
4) DICHIARA integralmente compensate le spese del presente giudizio;
5) RIGETTA nel resto.
Ferrara, il 5 maggio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
Pag. 9