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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 20/11/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 704/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR IC, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 704/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EN AR SA e dall'avv. PORTIGLIA FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Via Galletti 62, Domodossola PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SI AR e dall'avv. BOTASSO PAOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Saluzzo, Via Bagni n. 1/A
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148 c.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo che quest'ultima fosse condannata a rifondere il 50% delle Controparte_1
spese straordinarie sostenute dall'attore nell'interesse dei figli. In particolare ha dedotto:
pagina 1 di 12 - che, con sentenza n. 641/2015 pubblicata il 10/12/2015 (RG n. 1646/2015), il Tribunale di
RB aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Domodossola il
19/8/2006 da e nata a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1
alle condizioni concordate dai coniugi che prevedevano, tra l'altro: l'affidamento dei figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione in via Per_1 Per_2
alternativa presso entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso l'abitazione del padre;
la regolamentazione del diritto di visita e del contributo al mantenimento dei figli;
- che, a modifica della richiamata sentenza n. 641/2015, lo stesso Tribunale di RB aveva, con decreto pubblicato il 27/3/2017, nel procedimento iscritto al n. 719/2016 R.G.V. promosso da , affidato i figli minori in via esclusiva al padre, disposto che Parte_1
gli incontri con la madre avvenissero alla presenza degli operatori del servizio sociale competente e posto a carico di l'obbligo di versare ad , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che aveva proposto reclamo avverso il predetto decreto, il quale era Controparte_1
stato rigettato dalla Corte d'Appello di Torino;
- che, con sentenza n. 210 del 22/3/2021, il Tribunale di RB aveva, nel procedimento penale n. 9/2019 RG nei confronti di tra l'altro, applicato alla la Controparte_1 CP_1
pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale ex art. 32 comma 2 e 34 comma 2 e
4 per un periodo di cinque anni;
- che con provvedimento del 3/12/2021, emesso nel procedimento n. 1696/2020 R.V.G., il
Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta aveva dichiarato Controparte_1 decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e , e, per Per_2 Per_1
l'effetto, disposto la concentrazione della predetta responsabilità in capo al padre;
- che non aveva provveduto, alle scadenze, al versamento all Controparte_1 Pt_1 degli assegni per contributo al mantenimento dei figli, o li aveva versati in misura inferiore a quella dovuta: al pagamento degli assegni/differenze assegni dal giugno 2016 al dicembre pagina 2 di 12 2018 aveva provveduto a seguito di atto di precetto notificato il 18/1/2019, al pagamento degli assegni/differenze assegni dal gennaio 2019 all'aprile 2021 aveva provveduto a seguito di atto di precetto notificato il 24/5/2021 e successivo pignoramento presso terzi, mentre per gli assegni/differenze assegni dal maggio 2021 al marzo 2022 si era resa necessaria notifica di altro precetto;
- che nel periodo dal 27/5/2016 al 20/1/2022 l'attore aveva provveduto esclusivamente al pagamento delle spese c.d. straordinarie per i figli;
- che tali esborsi rivestivano la connotazione di spese straordinaria e dovevano, pertanto, essere poste a carico della nella misura del 50%; CP_1
- che, in subordine, stante l'incertezza, nel silenzio del legislatore e nella sostanziale mancanza di uniformità nelle decisioni adottate dai giudici e negli stessi Protocolli d'intesa redatti da alcuni Tribunali, dal CNF e dal CSM nella distinzione tra le spese ordinarie e quelle c.d. straordinarie, occorreva valutare quali tra le spese sostenute dovevano considerarsi c.d. straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda attorea. In particolare, ha esposto:
- che in data 8.9.2015 i coniugi avevano depositato ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio e in punto economico, in considerazione della maggior capacità economica del signor avevano previsto che il mantenimento dei figli sarebbe rimasto a suo carico e Pt_1 che “al fine di integrare il regime di mantenimento diretto (…), quest'ultimo” avrebbe corrisposto
“alla RA l'importo di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, a mezzo bonifico bancario, per CP_1
concorso al mantenimento dei figli minori e fino a quando gli stessi non Per_2 Controparte_2 diverranno economicamente autosufficienti. (…) Entrambi i coniugi contribuiranno, inoltre, nella misura del 50% alle spese mediche non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, purchè opportunamente documentate. Le spese scolastiche, intese come retta e ripetizioni eventuali saranno a totale carico del signor ; Pt_1
pagina 3 di 12 - che, quindi, il padre si era sempre fatto integralmente carico del mantenimento dei figli, sia sotto il profilo delle spese ordinarie che straordinarie;
- che l'attore aveva chiesto una modifica delle condizioni di divorzio e il Tribunale di
RB, con decreto n. 798/2017 del 27.3.2017, in accoglimento del ricorso, gli aveva affidato i figli in via esclusiva ed aveva posto a carico della RA l'onere di CP_1
concorrere al loro mantenimento;
- che in merito alle spese straordinarie, invece, il Tribunale aveva previsto, genericamente, che la stessa dovesse provvedervi nella misura del 50%;
- che il procedimento penale in cui la madre era imputata per il reato di maltrattamenti era all'epoca pendente avanti alla Corte d'Appello di Torino e la sig.ra aveva sempre CP_1
recisamente respinto gli addebiti;
- che la convenuta non aveva sempre provveduto a corrispondere integralmente l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale di RB, in quanto la stessa versava in una situazione di difficoltà economica che lo stesso aveva contribuito ad alimentare;
Pt_1
- che tutte le spese di cui l'attore pretendeva il rimborso pro quota non erano mai state concertate con la RA , né le erano mai state nemmeno comunicate dopo essere state CP_1
sostenute, se non a distanza di anni;
- che il Tribunale di RB aveva espressamente stabilito che tutte le decisioni inerenti i figli (e dunque anche quelle economiche) dovessero necessariamente essere condivise con la madre;
- che le spese scolastiche di cui l'attore pretendeva il rimborso erano relative a una scuola privata e, quindi, tale scelta avrebbe dovuto necessariamente essere condivisa da entrambi i genitori;
- che anche le spese odontoiatriche rientravano, pacificamente, tra quelle spese straordinarie rispetto alle quali era necessario un preventivo accordo tra i genitori, quanto meno in ordine alla scelta del professionista;
pagina 4 di 12 - che la convenuta non era mai stata nemmeno informata della necessità di sottoporre i figli a cure odontoiatriche od ortodontiche;
- che anche le spese per i centri estivi e i camp, considerata anche l'entità, dovevano essere condivise anche con la madre;
- che anche le spese sportive erano elevate e, conseguentemente, anche tali spese avrebbero dovuto essere concordate da entrambi i genitori;
- che le spese relative al conseguimento della patente per la moto di erano voluttuarie Per_2
e dovevano essere precedute da un preventivo accordo tra i genitori;
- che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli dovevano anche rispettare il principio di proporzionalità del contributo rispetto alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato;
- che la convenuta lavorava come dipendente presso la Banca Popolare di Novara e percepiva uno stipendio mensile di circa € 2.000,00;
- che la convenuta, con tale importo, doveva provvedere al mantenimento della figlia studentessa diventata da poco mamma, e del nipotino che vivevano insieme a lei;
Per_3
- che l'esponente, inoltre, era onerata delle rate del mutuo per l'acquisto della propria abitazione e delle rate dei finanziamenti accesi per far fronte ai debiti contratti nei confronti dell'attore;
- che le spese di cui il signor pretendeva il rimborso, con particolare riferimento alla Pt_1 scuola privata, ai camp e agli sport praticati, non erano proporzionate alla situazione reddituale della RA . CP_1
All'udienza del 26.10.2022 erano stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 n.
1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 19.4.2023. All'esito della stessa è stata in parte ammessa la prova orale articolata da parte attrice e all'udienza del 18.9.2023 sono stati escussi due testi. Con ordinanza del 29.12.2023 è stato dato corso a CTU grafologica, volta alla verifica dell'autenticità della sottoscrizione in calce al doc. 14, disconosciuta dalla convenuta e per la quale era stata chiesta la verificazione.
pagina 5 di 12 L'accertamento peritale non si è potuto svolgere, in quanto non è stato rinvenuto l'originale del documento.
Con ordinanza del 16.9.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 29.5.2025, celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 19.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
⁎
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che in giurisprudenza è stata tratteggiata la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie chiarendo che nelle prime rientrano gli esborsi destinati ai bisogni ordinari della prole che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfetizzato dal giudice, o anche consensualmente determinato dai genitori, e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa semplice allegazione. Nelle seconde rientrano le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare ed in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze della prole e quello della proporzione del contributo alle condizioni economiche e patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dall'organo giudicante che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito della separazione, del divorzio, dell'annullamento, della nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine alla prole fuori dal matrimonio (cfr. Cass. n. 10/07/2025,
n.18954).
pagina 6 di 12 Sono riconducibili, quindi, alla categoria delle spese straordinarie le spese che, sotto il profilo temporale, non rivestono cadenza fissa, sotto il profilo quantitativo, risultano particolarmente gravose, e, sotto il profilo funzionale, sono volte a soddisfare esigenze necessarie ed indifferibili non di carattere voluttuario. Pertanto, si definiscono straordinarie le spese oggettivamente imprevedibili, prevedibili ma non determinabili nel quantum e di importo rilevante, e funzionali al soddisfacimento di esigenze non differibili e necessarie.
Al riguardo, occorre richiamare il condiviso orientamento della Corte di legittimità in forza del quale deve ritenersi che, rispetto alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario (o prevalentemente collocatario) non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, “qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare” (Cass. sez. I
9392/2025, Cass., n. 14564/2023). È stato, inoltre, chiarito che il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie quando non ha tempestivamente manifestato il proprio motivato dissenso e che, in caso di mancato accordo preventivo tra i genitori e di rifiuto del rimborso della quota spettante da parte del genitore che non le ha anticipate, la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale dovrà tenere in considerazione l'interesse del figlio, le abitudini della famiglia nell'educazione dei figli nonché la sostenibilità delle spese in relazione alle condizioni economiche dei genitori e al tenore di vita della famiglia (Cass., n. 5059/2021, v. anche Cass. civile, sez. I, 07 Marzo 2018, n. 5490).
pagina 7 di 12 In altri termini, l'omessa preventiva consultazione dell'altro genitore, così come la mancanza di concertazione in ordine alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, non sono di ostacolo al rimborso, laddove la parte a cui questo venga chiesto opponga un dissenso immotivato e, in ogni caso, laddove gli esborsi siano stati eseguiti in conformità all'interesse della prole (cfr.
Cass. n. 19607 del 26/09/2011, Cass. n. 16175 del 30/07/2015, Cass. n. 2467 del 08/02/2016;
Cass. n. 1070 del 17/01/2018).
Tali principi, di elaborazione giurisprudenziale, prevalgono sulle indicazioni contenute nei protocolli d'intesa sulle spese straordinarie elaborati presso alcuni Tribunali, considerato che gli stessi non hanno alcun valore vincolante e hanno un valore precettivo nel caso concreto solo se il giudice li richiama nella sua decisione (cfr. Corte App. Catania, 6/9/2018).
Posto ciò, non assume, quindi, rilevanza la circostanza che le spese non erano state concordate con la convenuta, essendo, per contro, necessario verificare che siano state sostenute nel preminente interesse dei figli e, quindi, che non sussistessero valide ragioni di dissenso espresse dal coniuge tenuto al rimborso.
Nella specie, non ha allegato alcun motivo idoneo a dimostrare la non Controparte_1
corrispondenza degli esborsi agli interessi dei figli, avendo soltanto dedotto la mancanza di previa informazione e la sproporzione degli stessi rispetto alla situazione reddituale della stessa. Non sono, quindi, emersi nel corso del giudizio elementi per ritenere che le spese di cui l'attore chiede la rifusione non siano stati eseguiti in conformità all'interesse della prole.
Suddividendo per macro-categorie le voci di spesa, va osservato, in primo luogo, che le spese per l'iscrizione all'istituto privato Rosmini e per la partecipazione alle relative attività di formazione risultano essere corrispondenti all'interesse dei figli, considerato che, in tal modo,
è stata garantita continuità al percorso formativo, avendo i figli frequentato la medesima scuola privata sin dall'asilo. A fronte di tale coerenza nella frequentazione dell'istituto privato, appare, peraltro, inverosimile che la convenuta potesse considerare la CP_1 frequentazione della scuola pubblica maggiormente corrispondente all'interesse dei figli rispetto a quella privata.
pagina 8 di 12 Sul punto, non si reputa che possa rappresentare un valido motivo di dissenso neanche la circostanza, peraltro non dimostrata, che si sarebbe fatto carico Parte_1
integralmente delle relative spese, in quanto nel provvedimento giudiziale era stata previsto che entrambi contribuissero al 50% alle spese straordinarie.
Occorre, peraltro, precisare che possono ritenersi propriamente straordinarie le sole spese di iscrizione alla scuola, trattandosi di istituto privato, mentre devono considerarsi come spese routinarie, integrative del mantenimento, gli esborsi per gite scolastiche e libri di testo, in quanto rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze dei figli. Tali somme trovano fondamento nel titolo di condanna al pagamento del contributo al mantenimento e, per la loro escussione, è, quindi, sufficiente allegare i documenti comprovanti l'esborso, come è avvenuto nel caso di specie (doc. 9).
Con riferimento alle spese per l'attività sportiva, deve ritenersi che le stesse siano state effettuate nell'interesse dei minori, stante l'idoneità dell'attività sportiva a favorire lo sviluppo della persona, incrementandone le capacità non solo fisiche, ma anche relazionali e di socialità. In tale prospettiva, deve, quindi, essere escluso il carattere eccessivo, contestato dalla convenuta, con riferimento, in particolare, all'importo di euro 340,00 per il master camp
Ponte di Legno e all'importo di euro 850,00 Volley Camp Residenziale per Alessandra. Si tratta, infatti, di spese intervenute in maniera sporadica, relative a attività di natura ricreativa nonché educativa e, quindi, utili per lo sviluppo del benessere del minore. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, il figlio non è stato iscritto alla Per_2
Juventus, squadra di serie A, bensì alla squadra di calcio locale “Juventus Domo”.
Parimenti devono essere rifuse le spese relative al conseguimento della patente per la moto del figlio . Non si ritiene, infatti, che tale esborso rappresenti una spesa voluttuaria, Per_2
condividendosi il principio giurisprudenziale secondo cui le spese per la patente della moto e/o della macchina, nell'attuale contesto storico, tenuto conto delle necessità dei giovani, sono ordinariamente necessarie per conseguire l'emancipazione dell'individuo (cfr. Corte
App. Brescia n. 209/2025).
pagina 9 di 12 Parimenti, anche per quanto riguarda le spese sanitarie, deve ritenersi siano state necessarie, considerata la natura delle stesse, e che, quindi, siano state sostenute nel preminente interesse dei figli che hanno beneficiato di tali cure, essendo volte a soddisfare il primario diritto alla salute. In particolare, con riferimento alle spese odontoiatriche di cui la convenuta ha contestato il diritto al rimborso, deve osservarsi che, a fronte dell'impossibilità di svolgere la consulenza calligrafica, non risulta dimostrato che avesse sottoscritto il Controparte_1 preventivo dello studio dentistico (doc. 14). Anche all'esito dell'istruttoria Persona_4
orale risulta soltanto provato che la stessa fosse stata informata della spesa e che non volesse provvedere al pagamento. La teste ha, infatti, dichiarato: “ricordo di una telefonata Tes_1 della , sarà stato, come indicato, nella mail che non voleva provvedere al pagamento e allora io CP_1
o la dott.ssa abbiamo mandato la mail al marito”. Tuttavia, anche volendo ritenere che Tes_1
avesse espresso un dissenso in merito all'esborso relativo a tali Controparte_1
prestazioni sanitarie, non risulta che lo stesso sia stato giustificato, posto che la convenuta non ha dedotto alcuna ragione per dimostrare che sarebbe stato opportuno rivolgersi a un altro professionista.
Pertanto, anche le spese relative alle cure odontoiatriche presso lo studio Persona_4 unitamente a tutte le altre spese mediche, sanitarie, di fisioterapia e logopedia devono essere rimborsate.
Infine, non si condividono le deduzioni della convenuta in ordine alla sproporzione delle stesse rispetto alla sua condizione reddituale, che non è stata provata in maniera specifica, essendo state prodotte le dichiarazioni dei redditi relative soltanto agli anni 2020 e 2021. Al riguardo, sebbene le spese di cui è chiesta la rifusione concernano l'arco temporale dal
10/6/2016 al 20/1/2022, non è stato provato alcunché in merito alla situazione economica nelle annualità dal 2016 al 2019 e non è stata dimostrata l'asserita circostanza della percezione di uno stipendio mensile di 2.000,00 euro. Difatti, dalla Certificazione Unica 2022 - redditi
2021, emerge un reddito lordo di euro 36.484,85 che, dedotto dell'imposta netta di euro
7.092,73, ammonta ad un reddito netto di euro 29.392,12, pari a netti euro 2.449,34 al mese.
pagina 10 di 12 Mentre dalla Certificazione Unica 2021- redditi 2020 s'evince un reddito lordo di euro
35.465,95 e che, tenuto conto dell'imposta netta di euro 6.951,78, residua un reddito netto di euro 28.514,17, pari a euro 2.376,18 mensili (doc. 16 parte convenuta).
Va, inoltre, considerato che le spese sostenute dall'attore riguardano un arco temporale - dal
10/6/2016 al 20/1/2022 – piuttosto esteso e corrispondono a circa 5.000,00 euro annuali, somma che non si reputa essere sproporzionata rispetto alla situazione reddituale della convenuta. Tale conclusione non muta neanche considerando le rate del mutuo per la casa d'abitazione e del finanziamento, tenuto conto, in particolare, che quest'ultimo è stato stipulato soltanto in data 17.11.2021 e, quindi, di fatto, al termine del periodo in cui erano maturate le spese oggetto di rimborso.
Parte convenuta non ha, inoltre, dimostrato un mutamento della sua situazione economica rispetto al momento in cui è stata emessa la sentenza n. 641/2015 e il decreto del 27/3/2017 a modifica della stessa con cui è stato stabilito l'obbligo della di versare all' a CP_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento dei due figli, un assegno mensile di euro 400,00 (euro
200,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Pertanto, al momento dell'emissione di tali provvedimenti era stata già valutata l'adeguatezza delle risorse economiche rispetto alla determinazione del contributo dei genitori alle spese, ordinarie e straordinarie, per il mantenimento dei figli.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve essere condannata a Controparte_1 corrispondere all'attore la somma di euro 25.026,96, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti sino al saldo, trattandosi di spese documentate sostenute nell'interesse dei figli e non sproporzionate rispetto al reddito della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere Controparte_1
condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di che sono liquidate Parte_1
sulla base dei parametri ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, applicando i parametri medi, in euro 264,00 per anticipazioni non imponibili e euro 5.077 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
Il Tribunale di RB, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna a corrispondere in Controparte_1
favore di la somma di euro 25.026,96, oltre interessi legali dalla data dei Parte_1
singoli pagamenti sino al saldo;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 264,00 per anticipazioni non imponibili ed euro 5.077 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
RB, 19.11.2025
Il Giudice
AR IC
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR IC, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 704/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EN AR SA e dall'avv. PORTIGLIA FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Via Galletti 62, Domodossola PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SI AR e dall'avv. BOTASSO PAOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Saluzzo, Via Bagni n. 1/A
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148 c.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
chiedendo che quest'ultima fosse condannata a rifondere il 50% delle Controparte_1
spese straordinarie sostenute dall'attore nell'interesse dei figli. In particolare ha dedotto:
pagina 1 di 12 - che, con sentenza n. 641/2015 pubblicata il 10/12/2015 (RG n. 1646/2015), il Tribunale di
RB aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Domodossola il
19/8/2006 da e nata a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1
alle condizioni concordate dai coniugi che prevedevano, tra l'altro: l'affidamento dei figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione in via Per_1 Per_2
alternativa presso entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso l'abitazione del padre;
la regolamentazione del diritto di visita e del contributo al mantenimento dei figli;
- che, a modifica della richiamata sentenza n. 641/2015, lo stesso Tribunale di RB aveva, con decreto pubblicato il 27/3/2017, nel procedimento iscritto al n. 719/2016 R.G.V. promosso da , affidato i figli minori in via esclusiva al padre, disposto che Parte_1
gli incontri con la madre avvenissero alla presenza degli operatori del servizio sociale competente e posto a carico di l'obbligo di versare ad , Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento dei figli un assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che aveva proposto reclamo avverso il predetto decreto, il quale era Controparte_1
stato rigettato dalla Corte d'Appello di Torino;
- che, con sentenza n. 210 del 22/3/2021, il Tribunale di RB aveva, nel procedimento penale n. 9/2019 RG nei confronti di tra l'altro, applicato alla la Controparte_1 CP_1
pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale ex art. 32 comma 2 e 34 comma 2 e
4 per un periodo di cinque anni;
- che con provvedimento del 3/12/2021, emesso nel procedimento n. 1696/2020 R.V.G., il
Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d'Aosta aveva dichiarato Controparte_1 decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e , e, per Per_2 Per_1
l'effetto, disposto la concentrazione della predetta responsabilità in capo al padre;
- che non aveva provveduto, alle scadenze, al versamento all Controparte_1 Pt_1 degli assegni per contributo al mantenimento dei figli, o li aveva versati in misura inferiore a quella dovuta: al pagamento degli assegni/differenze assegni dal giugno 2016 al dicembre pagina 2 di 12 2018 aveva provveduto a seguito di atto di precetto notificato il 18/1/2019, al pagamento degli assegni/differenze assegni dal gennaio 2019 all'aprile 2021 aveva provveduto a seguito di atto di precetto notificato il 24/5/2021 e successivo pignoramento presso terzi, mentre per gli assegni/differenze assegni dal maggio 2021 al marzo 2022 si era resa necessaria notifica di altro precetto;
- che nel periodo dal 27/5/2016 al 20/1/2022 l'attore aveva provveduto esclusivamente al pagamento delle spese c.d. straordinarie per i figli;
- che tali esborsi rivestivano la connotazione di spese straordinaria e dovevano, pertanto, essere poste a carico della nella misura del 50%; CP_1
- che, in subordine, stante l'incertezza, nel silenzio del legislatore e nella sostanziale mancanza di uniformità nelle decisioni adottate dai giudici e negli stessi Protocolli d'intesa redatti da alcuni Tribunali, dal CNF e dal CSM nella distinzione tra le spese ordinarie e quelle c.d. straordinarie, occorreva valutare quali tra le spese sostenute dovevano considerarsi c.d. straordinarie.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda attorea. In particolare, ha esposto:
- che in data 8.9.2015 i coniugi avevano depositato ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio e in punto economico, in considerazione della maggior capacità economica del signor avevano previsto che il mantenimento dei figli sarebbe rimasto a suo carico e Pt_1 che “al fine di integrare il regime di mantenimento diretto (…), quest'ultimo” avrebbe corrisposto
“alla RA l'importo di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, a mezzo bonifico bancario, per CP_1
concorso al mantenimento dei figli minori e fino a quando gli stessi non Per_2 Controparte_2 diverranno economicamente autosufficienti. (…) Entrambi i coniugi contribuiranno, inoltre, nella misura del 50% alle spese mediche non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, purchè opportunamente documentate. Le spese scolastiche, intese come retta e ripetizioni eventuali saranno a totale carico del signor ; Pt_1
pagina 3 di 12 - che, quindi, il padre si era sempre fatto integralmente carico del mantenimento dei figli, sia sotto il profilo delle spese ordinarie che straordinarie;
- che l'attore aveva chiesto una modifica delle condizioni di divorzio e il Tribunale di
RB, con decreto n. 798/2017 del 27.3.2017, in accoglimento del ricorso, gli aveva affidato i figli in via esclusiva ed aveva posto a carico della RA l'onere di CP_1
concorrere al loro mantenimento;
- che in merito alle spese straordinarie, invece, il Tribunale aveva previsto, genericamente, che la stessa dovesse provvedervi nella misura del 50%;
- che il procedimento penale in cui la madre era imputata per il reato di maltrattamenti era all'epoca pendente avanti alla Corte d'Appello di Torino e la sig.ra aveva sempre CP_1
recisamente respinto gli addebiti;
- che la convenuta non aveva sempre provveduto a corrispondere integralmente l'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale di RB, in quanto la stessa versava in una situazione di difficoltà economica che lo stesso aveva contribuito ad alimentare;
Pt_1
- che tutte le spese di cui l'attore pretendeva il rimborso pro quota non erano mai state concertate con la RA , né le erano mai state nemmeno comunicate dopo essere state CP_1
sostenute, se non a distanza di anni;
- che il Tribunale di RB aveva espressamente stabilito che tutte le decisioni inerenti i figli (e dunque anche quelle economiche) dovessero necessariamente essere condivise con la madre;
- che le spese scolastiche di cui l'attore pretendeva il rimborso erano relative a una scuola privata e, quindi, tale scelta avrebbe dovuto necessariamente essere condivisa da entrambi i genitori;
- che anche le spese odontoiatriche rientravano, pacificamente, tra quelle spese straordinarie rispetto alle quali era necessario un preventivo accordo tra i genitori, quanto meno in ordine alla scelta del professionista;
pagina 4 di 12 - che la convenuta non era mai stata nemmeno informata della necessità di sottoporre i figli a cure odontoiatriche od ortodontiche;
- che anche le spese per i centri estivi e i camp, considerata anche l'entità, dovevano essere condivise anche con la madre;
- che anche le spese sportive erano elevate e, conseguentemente, anche tali spese avrebbero dovuto essere concordate da entrambi i genitori;
- che le spese relative al conseguimento della patente per la moto di erano voluttuarie Per_2
e dovevano essere precedute da un preventivo accordo tra i genitori;
- che le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli dovevano anche rispettare il principio di proporzionalità del contributo rispetto alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato;
- che la convenuta lavorava come dipendente presso la Banca Popolare di Novara e percepiva uno stipendio mensile di circa € 2.000,00;
- che la convenuta, con tale importo, doveva provvedere al mantenimento della figlia studentessa diventata da poco mamma, e del nipotino che vivevano insieme a lei;
Per_3
- che l'esponente, inoltre, era onerata delle rate del mutuo per l'acquisto della propria abitazione e delle rate dei finanziamenti accesi per far fronte ai debiti contratti nei confronti dell'attore;
- che le spese di cui il signor pretendeva il rimborso, con particolare riferimento alla Pt_1 scuola privata, ai camp e agli sport praticati, non erano proporzionate alla situazione reddituale della RA . CP_1
All'udienza del 26.10.2022 erano stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 n.
1, 2 e 3 c.p.c. ed è stata fissata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 19.4.2023. All'esito della stessa è stata in parte ammessa la prova orale articolata da parte attrice e all'udienza del 18.9.2023 sono stati escussi due testi. Con ordinanza del 29.12.2023 è stato dato corso a CTU grafologica, volta alla verifica dell'autenticità della sottoscrizione in calce al doc. 14, disconosciuta dalla convenuta e per la quale era stata chiesta la verificazione.
pagina 5 di 12 L'accertamento peritale non si è potuto svolgere, in quanto non è stato rinvenuto l'originale del documento.
Con ordinanza del 16.9.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in data 29.5.2025, celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 19.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
⁎
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che in giurisprudenza è stata tratteggiata la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie chiarendo che nelle prime rientrano gli esborsi destinati ai bisogni ordinari della prole che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfetizzato dal giudice, o anche consensualmente determinato dai genitori, e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa semplice allegazione. Nelle seconde rientrano le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare ed in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze della prole e quello della proporzione del contributo alle condizioni economiche e patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dall'organo giudicante che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito della separazione, del divorzio, dell'annullamento, della nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine alla prole fuori dal matrimonio (cfr. Cass. n. 10/07/2025,
n.18954).
pagina 6 di 12 Sono riconducibili, quindi, alla categoria delle spese straordinarie le spese che, sotto il profilo temporale, non rivestono cadenza fissa, sotto il profilo quantitativo, risultano particolarmente gravose, e, sotto il profilo funzionale, sono volte a soddisfare esigenze necessarie ed indifferibili non di carattere voluttuario. Pertanto, si definiscono straordinarie le spese oggettivamente imprevedibili, prevedibili ma non determinabili nel quantum e di importo rilevante, e funzionali al soddisfacimento di esigenze non differibili e necessarie.
Al riguardo, occorre richiamare il condiviso orientamento della Corte di legittimità in forza del quale deve ritenersi che, rispetto alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario (o prevalentemente collocatario) non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, “qualora si tratti di spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare (come ad es. le spese scolastiche, spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole;
tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare” (Cass. sez. I
9392/2025, Cass., n. 14564/2023). È stato, inoltre, chiarito che il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie quando non ha tempestivamente manifestato il proprio motivato dissenso e che, in caso di mancato accordo preventivo tra i genitori e di rifiuto del rimborso della quota spettante da parte del genitore che non le ha anticipate, la valutazione dell'esistenza in concreto dei motivi di dissenso spetta al giudice di merito, il quale dovrà tenere in considerazione l'interesse del figlio, le abitudini della famiglia nell'educazione dei figli nonché la sostenibilità delle spese in relazione alle condizioni economiche dei genitori e al tenore di vita della famiglia (Cass., n. 5059/2021, v. anche Cass. civile, sez. I, 07 Marzo 2018, n. 5490).
pagina 7 di 12 In altri termini, l'omessa preventiva consultazione dell'altro genitore, così come la mancanza di concertazione in ordine alle spese straordinarie nell'interesse dei figli, non sono di ostacolo al rimborso, laddove la parte a cui questo venga chiesto opponga un dissenso immotivato e, in ogni caso, laddove gli esborsi siano stati eseguiti in conformità all'interesse della prole (cfr.
Cass. n. 19607 del 26/09/2011, Cass. n. 16175 del 30/07/2015, Cass. n. 2467 del 08/02/2016;
Cass. n. 1070 del 17/01/2018).
Tali principi, di elaborazione giurisprudenziale, prevalgono sulle indicazioni contenute nei protocolli d'intesa sulle spese straordinarie elaborati presso alcuni Tribunali, considerato che gli stessi non hanno alcun valore vincolante e hanno un valore precettivo nel caso concreto solo se il giudice li richiama nella sua decisione (cfr. Corte App. Catania, 6/9/2018).
Posto ciò, non assume, quindi, rilevanza la circostanza che le spese non erano state concordate con la convenuta, essendo, per contro, necessario verificare che siano state sostenute nel preminente interesse dei figli e, quindi, che non sussistessero valide ragioni di dissenso espresse dal coniuge tenuto al rimborso.
Nella specie, non ha allegato alcun motivo idoneo a dimostrare la non Controparte_1
corrispondenza degli esborsi agli interessi dei figli, avendo soltanto dedotto la mancanza di previa informazione e la sproporzione degli stessi rispetto alla situazione reddituale della stessa. Non sono, quindi, emersi nel corso del giudizio elementi per ritenere che le spese di cui l'attore chiede la rifusione non siano stati eseguiti in conformità all'interesse della prole.
Suddividendo per macro-categorie le voci di spesa, va osservato, in primo luogo, che le spese per l'iscrizione all'istituto privato Rosmini e per la partecipazione alle relative attività di formazione risultano essere corrispondenti all'interesse dei figli, considerato che, in tal modo,
è stata garantita continuità al percorso formativo, avendo i figli frequentato la medesima scuola privata sin dall'asilo. A fronte di tale coerenza nella frequentazione dell'istituto privato, appare, peraltro, inverosimile che la convenuta potesse considerare la CP_1 frequentazione della scuola pubblica maggiormente corrispondente all'interesse dei figli rispetto a quella privata.
pagina 8 di 12 Sul punto, non si reputa che possa rappresentare un valido motivo di dissenso neanche la circostanza, peraltro non dimostrata, che si sarebbe fatto carico Parte_1
integralmente delle relative spese, in quanto nel provvedimento giudiziale era stata previsto che entrambi contribuissero al 50% alle spese straordinarie.
Occorre, peraltro, precisare che possono ritenersi propriamente straordinarie le sole spese di iscrizione alla scuola, trattandosi di istituto privato, mentre devono considerarsi come spese routinarie, integrative del mantenimento, gli esborsi per gite scolastiche e libri di testo, in quanto rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze dei figli. Tali somme trovano fondamento nel titolo di condanna al pagamento del contributo al mantenimento e, per la loro escussione, è, quindi, sufficiente allegare i documenti comprovanti l'esborso, come è avvenuto nel caso di specie (doc. 9).
Con riferimento alle spese per l'attività sportiva, deve ritenersi che le stesse siano state effettuate nell'interesse dei minori, stante l'idoneità dell'attività sportiva a favorire lo sviluppo della persona, incrementandone le capacità non solo fisiche, ma anche relazionali e di socialità. In tale prospettiva, deve, quindi, essere escluso il carattere eccessivo, contestato dalla convenuta, con riferimento, in particolare, all'importo di euro 340,00 per il master camp
Ponte di Legno e all'importo di euro 850,00 Volley Camp Residenziale per Alessandra. Si tratta, infatti, di spese intervenute in maniera sporadica, relative a attività di natura ricreativa nonché educativa e, quindi, utili per lo sviluppo del benessere del minore. Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, il figlio non è stato iscritto alla Per_2
Juventus, squadra di serie A, bensì alla squadra di calcio locale “Juventus Domo”.
Parimenti devono essere rifuse le spese relative al conseguimento della patente per la moto del figlio . Non si ritiene, infatti, che tale esborso rappresenti una spesa voluttuaria, Per_2
condividendosi il principio giurisprudenziale secondo cui le spese per la patente della moto e/o della macchina, nell'attuale contesto storico, tenuto conto delle necessità dei giovani, sono ordinariamente necessarie per conseguire l'emancipazione dell'individuo (cfr. Corte
App. Brescia n. 209/2025).
pagina 9 di 12 Parimenti, anche per quanto riguarda le spese sanitarie, deve ritenersi siano state necessarie, considerata la natura delle stesse, e che, quindi, siano state sostenute nel preminente interesse dei figli che hanno beneficiato di tali cure, essendo volte a soddisfare il primario diritto alla salute. In particolare, con riferimento alle spese odontoiatriche di cui la convenuta ha contestato il diritto al rimborso, deve osservarsi che, a fronte dell'impossibilità di svolgere la consulenza calligrafica, non risulta dimostrato che avesse sottoscritto il Controparte_1 preventivo dello studio dentistico (doc. 14). Anche all'esito dell'istruttoria Persona_4
orale risulta soltanto provato che la stessa fosse stata informata della spesa e che non volesse provvedere al pagamento. La teste ha, infatti, dichiarato: “ricordo di una telefonata Tes_1 della , sarà stato, come indicato, nella mail che non voleva provvedere al pagamento e allora io CP_1
o la dott.ssa abbiamo mandato la mail al marito”. Tuttavia, anche volendo ritenere che Tes_1
avesse espresso un dissenso in merito all'esborso relativo a tali Controparte_1
prestazioni sanitarie, non risulta che lo stesso sia stato giustificato, posto che la convenuta non ha dedotto alcuna ragione per dimostrare che sarebbe stato opportuno rivolgersi a un altro professionista.
Pertanto, anche le spese relative alle cure odontoiatriche presso lo studio Persona_4 unitamente a tutte le altre spese mediche, sanitarie, di fisioterapia e logopedia devono essere rimborsate.
Infine, non si condividono le deduzioni della convenuta in ordine alla sproporzione delle stesse rispetto alla sua condizione reddituale, che non è stata provata in maniera specifica, essendo state prodotte le dichiarazioni dei redditi relative soltanto agli anni 2020 e 2021. Al riguardo, sebbene le spese di cui è chiesta la rifusione concernano l'arco temporale dal
10/6/2016 al 20/1/2022, non è stato provato alcunché in merito alla situazione economica nelle annualità dal 2016 al 2019 e non è stata dimostrata l'asserita circostanza della percezione di uno stipendio mensile di 2.000,00 euro. Difatti, dalla Certificazione Unica 2022 - redditi
2021, emerge un reddito lordo di euro 36.484,85 che, dedotto dell'imposta netta di euro
7.092,73, ammonta ad un reddito netto di euro 29.392,12, pari a netti euro 2.449,34 al mese.
pagina 10 di 12 Mentre dalla Certificazione Unica 2021- redditi 2020 s'evince un reddito lordo di euro
35.465,95 e che, tenuto conto dell'imposta netta di euro 6.951,78, residua un reddito netto di euro 28.514,17, pari a euro 2.376,18 mensili (doc. 16 parte convenuta).
Va, inoltre, considerato che le spese sostenute dall'attore riguardano un arco temporale - dal
10/6/2016 al 20/1/2022 – piuttosto esteso e corrispondono a circa 5.000,00 euro annuali, somma che non si reputa essere sproporzionata rispetto alla situazione reddituale della convenuta. Tale conclusione non muta neanche considerando le rate del mutuo per la casa d'abitazione e del finanziamento, tenuto conto, in particolare, che quest'ultimo è stato stipulato soltanto in data 17.11.2021 e, quindi, di fatto, al termine del periodo in cui erano maturate le spese oggetto di rimborso.
Parte convenuta non ha, inoltre, dimostrato un mutamento della sua situazione economica rispetto al momento in cui è stata emessa la sentenza n. 641/2015 e il decreto del 27/3/2017 a modifica della stessa con cui è stato stabilito l'obbligo della di versare all' a CP_1 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento dei due figli, un assegno mensile di euro 400,00 (euro
200,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. Pertanto, al momento dell'emissione di tali provvedimenti era stata già valutata l'adeguatezza delle risorse economiche rispetto alla determinazione del contributo dei genitori alle spese, ordinarie e straordinarie, per il mantenimento dei figli.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve essere condannata a Controparte_1 corrispondere all'attore la somma di euro 25.026,96, oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti sino al saldo, trattandosi di spese documentate sostenute nell'interesse dei figli e non sproporzionate rispetto al reddito della stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere Controparte_1
condannata alla rifusione delle spese di lite in favore di che sono liquidate Parte_1
sulla base dei parametri ministeriali, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, applicando i parametri medi, in euro 264,00 per anticipazioni non imponibili e euro 5.077 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
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P.Q.M.
Il Tribunale di RB, ogni altra eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
- in accoglimento della domanda attorea, condanna a corrispondere in Controparte_1
favore di la somma di euro 25.026,96, oltre interessi legali dalla data dei Parte_1
singoli pagamenti sino al saldo;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 264,00 per anticipazioni non imponibili ed euro 5.077 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
RB, 19.11.2025
Il Giudice
AR IC
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